Congedi parentali per Personale Scolastico: la GUIDA della FLC CGIL

La Scuola Oggi

4 Aprile 2025

copertina della Guida della FLC CGIL

Congedi parentali per Personale Scolastico: la GUIDA della FLC CGIL

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La Legge di Bilancio 2025 introduce rilevanti modifiche al trattamento economico dei congedi parentali per il personale scolastico. L’aggiornamento normativo incide su aspetti fondamentali, come la percentuale di retribuzione e i termini di fruizione, imponendo alle istituzioni scolastiche un’attenta gestione delle richieste.

Ed ecco, quindi, che la FLC CGIL ha voluto mettere a disposizione una dettagliata Guida che definisce con chiarezza i requisiti per l’accesso, indicando chi può beneficiarne e stabilendo i limiti di utilizzo, sia per il singolo genitore sia per la coppia, in base alla durata complessiva consentita. Inoltre, il documento precisa le modalità di calcolo dell’indennità economica, che variano a seconda del momento in cui termina il congedo obbligatorio di maternità o paternità.

La Guida dedica, inoltre, ampio spazio alle opzioni di fruizione, spiegando come il congedo possa essere richiesto su base giornaliera o oraria, e delinea le procedure da seguire per la presentazione della domanda, in linea con le disposizioni del CCNL 2019-2021. Vengono, infine, indicati anche i documenti necessari per completare la richiesta e sono forniti esempi concreti per illustrare le diverse modalità di applicazione del congedo nel contesto lavorativo scolastico.

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Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

La Legge n. 240 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) ha modificato l’art. 34 del D.lgs. 151/2001 in materia di indennità spettanti durante il congedo parentale.

Per il personale scolastico, così come illustrato dalla Guida della FLC CGIL le principali novità riguardano l’incremento dell’indennità economica per il secondo e terzo mese di congedo.

In sintesi:

  • il primo mese di congedo parentale è ancora retribuito al 100% (per effetto delle disposizioni già in vigore);
  • il secondo e il terzo mese sono ora retribuiti all’80%, ma soltanto se utilizzati entro il sesto anno di età del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro sei anni dall’ingresso del minore nella famiglia;
  • restano invariate le altre fasce di indennizzo (30% o assenza di retribuzione, a seconda dell’età del figlio e del reddito).

Tali modifiche si applicano a chi conclude il periodo di maternità o paternità obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025.

docente spettinato, sudato e stressato in mezzo a due pile di documenti e con punti interrogativi intorno alla testa

Regime economico per periodi fruiti dopo il 31 dicembre 2024

Con riferimento alle domande presentate in seguito alla conclusione del congedo obbligatorio oltre il 31 dicembre 2024, i periodi di congedo parentale risultano retribuiti secondo il seguente schema:

  • 30 giorni retribuiti al 100% fino al compimento del 12° anno di età del minore;
  • 2 mesi retribuiti all’80%, soltanto se fruiti entro il sesto anno;
  • 6 mesi retribuiti al 30%, fino al 12° anno;
  • ulteriori mesi fino al massimo previsto non retribuiti, salvo specifiche condizioni reddituali previste dall’art. 34, comma 3 del D.lgs. 151/2001.

Questa articolazione impone la verifica precisa della data di conclusione del congedo obbligatorio per determinare la corretta fascia retributiva e, conseguentemente, la spettanza del trattamento economico.

Limiti massimi di fruizione: parametri invariati

I limiti di fruizione del congedo parentale restano immutati in base all’art. 32 del D.lgs. 151/2001. La normativa continua a distinguere fra i diritti individuali di ciascun genitore e il tetto cumulativo fruibile in coppia.

Riassumendo:

  • madre: massimo 6 mesi;
  • padre: massimo 6 mesi, estensibili a 7 se utilizza almeno 3 mesi continuativi o frazionati;
  • in coppia: massimo 10 mesi, elevabili a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi;
  • genitore solo: 11 mesi totali.

I limiti in questione si applicano fino al compimento del 12° anno di età del bambino o entro i 12 anni dall’ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione o affidamento, e devono essere armonizzati con le disposizioni retributive aggiornate.

Modalità di fruizione e aspetti contrattuali

Il personale della scuola può fruire del congedo parentale anche in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021.

Ai fini della compatibilità organizzativa, è richiesto l’accordo con il dirigente scolastico. La modalità oraria non deve pregiudicare la continuità didattica né incidere sul servizio generale della scuola.

L’INPS, con circolari precedenti (es. n. 152/2015), ha indicato che la fruizione su base oraria presuppone una richiesta dettagliata del numero di ore, da computarsi nell’ambito complessivo del limite mensile e complessivo spettante.

Un esempio di congedp parentale estrapolato dalla Guida

Procedure per la presentazione della domanda

La procedura per la richiesta di congedo parentale richiede la compilazione e la trasmissione di una domanda scritta, accompagnata dalla documentazione prevista.

L’istanza deve pervenire all’ufficio di appartenenza con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo urgenze documentate.

La domanda deve contenere:

  • dati anagrafici del figlio e relativa età;
  • relazione tra i genitori (coniugi, conviventi, separati, ecc.);
  • situazione lavorativa dell’altro genitore, specificando se dipendente o autonomo;.
  • eventuale fruizione pregressa del congedo da parte dell’altro genitore;
  • data di inizio e durata del periodo richiesto;.
  • motivo e modalità della fruizione (intera, giornaliera o oraria).

In caso di emergenza documentata, la normativa consente la presentazione entro le 48 ore precedenti l’inizio del congedo (art. 2, comma 2, D.P.R. 403/1998).

Documentazione a supporto della domanda

Oltre al modulo di richiesta, il personale scolastico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, comprensiva delle seguenti informazioni:

  • data di nascita e generalità del bambino;
  • stato di famiglia o dichiarazione di convivenza;
  • regolarità dell’adozione/affidamento (se applicabile);
  • informazioni sull’altro genitore, inclusa eventuale dichiarazione di non fruizione del beneficio.

L’Amministrazione scolastica è tenuta a verificare la completezza della documentazione e a trasmettere i dati all’ufficio competente per l’elaborazione economica e previdenziale.

Eventuali carenze documentali possono sospendere l’iter di concessione.

Conclusioni operative

Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2025 in materia di congedo parentale obbligano le istituzioni scolastiche a:

  • verificare attentamente le date di conclusione dei congedi obbligatori;
  • applicare le nuove fasce retributive solo ai congedi parentali richiesti dopo il 1° gennaio 2025;
  • assicurare completa e corretta documentazione da parte del personale richiedente;
  • coordinare, in caso di fruizione oraria, le esigenze didattiche e organizzative con i diritti del lavoratore.

Una corretta gestione delle richieste tutelerà il diritto del personale alla genitorialità, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.