SOMMARIO
ToggleLe deroghe previste per i vincoli della mobilità docenti 2024
Le deroghe ai vincoli di mobilità dei docenti 2024 hanno delle regole precise scaturite dalla normativa vigente.
Infatti, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) è stato siglato il 18 gennaio dalle principali organizzazioni sindacali. Si tratta di FLC CGIL, CISL, ANIEF, SNALS e GILDA.
Il CCNL in questione ha portato una significativa modifica alle procedure di mobilità per il personale docente.
Sebbene alcuni vincoli siano stati inclusi nel contratto, nonostante i tentativi di posticiparli all’anno scolastico 2024/25, tali sforzi non hanno avuto successo. Tuttavia, sono state introdotte alcune deroghe che meritano attenzione.
Vincoli triennali: vincolo presenza puntuale
Da quanto affermato, si capisce come vi siano molteplici tipi di vincolo. Agli stessi sono soggetti gli aspiranti insegnanti, e non solo, che vorrebbero usufruire della mobilità.
Partendo da tale argomento si può meglio comprendere quali invece siano le deroghe ai vincoli delle mobilità docenti 2024.
Anche in questo caso, a farla da padrona è la normativa di riferimento. Secondo quanto stabilito dall’art. 2/2 del CCNI 2022/25, i docenti che richiedono un trasferimento o un cambiamento di ruolo/cattedra saranno vincolati.
Ciò sia a livello provinciale che interprovinciale. Tale situazione sarà protratta per un periodo di tre anni e vengono soddisfatti presso una delle scuole (preferenze specifiche) indicate nella loro domanda.
Un siffatto vincolo si applica anche nel caso in cui ottengano un trasferimento all’interno dello stesso comune. Il tutto attraverso la preferenza generale “distretto sub comunale”.
Tale situazione si verifica durante la seconda fase dei movimenti da posto comune a sostegno e viceversa. Tuttavia, non saranno soggetti a questo vincolo coloro che beneficiano di priorità secondo quanto stabilito dall’art. 13 del CCNI.
Questo vale se vengono trasferiti (o se ottengono il cambio di ruolo/cattedra) in una scuola al di fuori del comune o del distretto sub comunale in cui si applica la priorità.
Anche i docenti trasferiti d’ufficio o su domanda condizionata saranno esclusi dal vincolo. Ciò anche se soddisfatti in una delle scelte espresse nella domanda.
I vincoli per i movimenti interprovinciali
Altro vincolo per la mobilità docenti va a toccare quelli che sono i movimenti interprovinciali. In merito, bisogna rifarsi alle disposizioni dell’art. 58, comma 2 – lettera f), secondo periodo, del Decreto-Legge n. 73/2021 (convertito in legge 106/2021) richiamate nell’art. 2/3 del CCNI 2022/25.
Tramite esse, infatti, si stabilisce che i docenti che richiedono trasferimenti o passaggi interprovinciali, devono rispettare un vincolo temporale.
Ciò deve avvenire indipendentemente dalle loro preferenze riguardo alle scuole, ai comuni, ai distretti e alle province.
Secondo tale normativa, un insegnante che ottiene un trasferimento o un passaggio interprovinciale non può presentare una nuova domanda di mobilità (trasferimento o passaggio). Ciò prima di trascorsi tre anni dalla precedente richiesta.
Tuttavia, sono esclusi da questa restrizione alcuni docenti. Gli stessi godono di precedenze specificate nell’art. 13/1 del CCNI sopracitato, nei punti I-III-IV-VI-VII-VIII.
Il tutto a condizione che abbiano ottenuto il trasferimento in una scuola situata al di fuori del comune o del distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
Inoltre, non sono soggetti al vincolo temporale i docenti trasferiti d’ufficio o su domanda condizionata. Questo anche se soddisfatti in una qualsiasi sede della provincia richiesta.
I vincoli per i docenti neoassunti
Infine, prima di parlare delle deroghe per i vincoli nella mobilità dei docenti, ci si deve soffermare sui vincoli che caratterizzano i neoassunti.
La normativa, che ora richiama l’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, ha un impatto diretto sul percorso professionale di questi insegnanti a partire dall’anno scolastico 2023/24.
Secondo quanto stabilito, il docente appena inserito nel ruolo deve rimanere nella stessa scuola in cui ha svolto il periodo di prova.
Deve farlo occupando lo stesso tipo di posto o classe di concorso per un periodo di tre anni, compreso l’anno di prova.
Una tale disposizione, emanata nell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, include un ulteriore anno scolastico per una specifica categoria di docenti.
Questa categoria riguarda coloro indicati nel comma 2 dell’art. 13 e nell’art. 18 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 59/2017.
Le deroghe ai vincoli di mobilità docenti
Ci sono delle deroghe precise ai diversi vincoli per la mobilità dei docenti italiani. In una recente disposizione, per esempio, il vincolo triennale per i docenti neoassunti non sarà applicato in specifici casi di sovrannumero o esubero.
Lo stesso avverrà per coloro che presentano gravi disabilità o assistono individui con tali condizioni. Tuttavia, tale esenzione è soggetta a certe condizioni.
La situazione di disabilità personale o di assistenza deve manifestarsi successivamente alla presentazione delle domande per il concorso relativo.
Durante il periodo di tre anni di blocco, i neoassunti conservano il diritto di presentare alcune domande. Si tratta di quelle per l’assegnazione provvisoria e/o l’utilizzazione nella provincia di titolarità.
Inoltre, è consentito loro accettare supplenze fino al 30 giugno e al 31 agosto per classi di concorso o tipologie di posti diverse da quelle di titolarità. Il tutto purché siano in possesso dei requisiti necessari.
Queste nuove disposizioni sono destinate a fornire una maggiore flessibilità e sostegno ai docenti che si trovano in situazioni particolari. Assicurando al contempo una gestione efficace delle risorse umane nel settore dell’istruzione.
Deroghe CCNL
Secondo l’art. 34 comma 8 del CCNL le deroghe dovrebbero, infine, tutelare un ulteriore categoria. Infatti, qui si afferma che:
«Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992».