Disegno di legge Gasparri sull’antisemitismo: cosa cambia per scuole, giustizia e libertà di espressione

Rosalia Cimino

13 Ottobre 2025

Disegno di legge Gasparri sull’antisemitismo: gruppo in segno di stop

Disegno di legge Gasparri sull’antisemitismo: cosa cambia per scuole, giustizia e libertà di espressione

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Il nuovo Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo, attualmente in discussione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, promette di rivoluzionare il modo in cui le istituzioni italiane riconoscono e contrastano i comportamenti antisemiti. 

La proposta si ispira alla definizione operativa dell’IHRA, ma con un passo ulteriore: renderla vincolante a livello penale e amministrativo. Una scelta che solleva tanto consensi quanto interrogativi, soprattutto per il suo impatto su scuole, università e libertà individuali.

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L’obiettivo del Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo: rendere la definizione IHRA legge dello Stato

Il cuore del Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo è chiaro: inserire la definizione di antisemitismo elaborata dall’IHRA nel sistema normativo italiano. Ciò significherebbe che tribunali, amministrazioni pubbliche, scuole e università dovrebbero adottarla come parametro ufficiale.

Non si tratta più solo di educazione o memoria storica, ma di un riferimento giuridico concreto. L’antisemitismo verrebbe quindi riconosciuto e perseguito in modo più esteso, con la possibilità di interventi anche disciplinari e penali.

La proposta prevede inoltre formazione obbligatoria per insegnanti, studenti, magistrati e forze dell’ordine, con corsi annuali e linee guida operative per la prevenzione e la segnalazione dei casi.

Cos’è l’IHRA e perché la sua definizione è centrale nel Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo

L’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) è un’alleanza internazionale nata nel 1998 con l’obiettivo di promuovere la memoria dell’Olocausto e contrastare ogni forma di antisemitismo. 

Nel 2016, l’IHRA ha elaborato una definizione operativa di antisemitismo, oggi adottata da oltre 40 Paesi. Si tratta di una definizione ampia, che include non solo l’odio o la discriminazione verso gli ebrei, ma anche forme più sottili, come la negazione dell’Olocausto o il delegittimare lo Stato di Israele come espressione del popolo ebraico.

In particolare, secondo l’HIRA: “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche dell’antisemitismo sono dirette verso individui ebrei o non ebrei, verso le loro proprietà, verso istituzioni comunitarie e luoghi di culto.”

Il Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo prende proprio questa definizione come punto di riferimento, trasformandola da strumento culturale in criterio giuridico. 

In Italia, ciò implicherebbe che tribunali, amministrazioni pubbliche, scuole e università debbano riconoscere l’antisemitismo secondo i parametri IHRA, con conseguenze anche in ambito disciplinare e penale.

Scuole e università al centro del monitoraggio del Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo

Uno degli aspetti più innovativi – e controversi – del Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo è il ruolo assegnato alle istituzioni educative. I dirigenti scolastici e i rettori diventano responsabili del monitoraggio e della segnalazione di episodi ritenuti antisemiti.

Il personale docente dovrà conformarsi a doveri di condotta coerenti con la definizione IHRA. In caso di comportamenti o dichiarazioni ritenute incompatibili, potranno scattare sanzioni disciplinari, dalla censura alla sospensione fino a sei mesi.

L’approccio, che trasforma la scuola in un luogo di vigilanza attiva, mira a prevenire e reprimere manifestazioni d’odio, ma apre anche un dibattito sul confine tra tutela e controllo: dove finisce la prevenzione e dove inizia la limitazione della libertà di espressione?

Un cambiamento che tocca anche il diritto penale

L’ultimo articolo del Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo interviene sull’articolo 604-bis del Codice Penale, includendo l’antisemitismo tra le circostanze aggravanti nei reati di istigazione e propaganda d’odio.

Viene inoltre introdotto il riferimento alla negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, ampliando la portata interpretativa del reato e creando un legame diretto tra antisemitismo e antisionismo.

Dunque, il Disegno di Legge Gasparri sull’antisemitismo rappresenta un passo deciso verso un contrasto più forte e strutturato all’odio antiebraico, ma porta con sé interrogativi etici e giuridici. 

Se da un lato rafforza la tutela contro l’odio, dall’altro ridefinisce i limiti del dibattito politico e accademico. La sfida, per il Parlamento, sarà trovare l’equilibrio tra memoria, giustizia e libertà.