Docenti, Licenziamento per Falsa Dichiarazione: La Sentenza della Cassazione

Giuseppe Montone

6 Ottobre 2025

Il Rettore dell'Università comunica il licenziamento alla docente

Docenti, Licenziamento per Falsa Dichiarazione: La Sentenza della Cassazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26049/2025, ha definito un principio basilare in materia di rapporti di lavoro nel settore pubblico. Un licenziamento per falsa dichiarazione è legittimo qualora un dipendente ometta di comunicare la sussistenza di altri impieghi al momento dell’assunzione, a prescindere dall’effettiva compatibilità tra le attività. La falsità della dichiarazione iniziale è sufficiente a minare in modo irreparabile il vincolo di fiducia tra le parti.

Il Contesto della Decisione: un Doppio Incarico non Dichiarato

La vicenda giudiziaria ha origine dalla decisione di un’università di procedere con un licenziamento disciplinare nei confronti di una docente. 

Al momento della stipula di un contratto a tempo indeterminato, la lavoratrice aveva formalmente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego, sia pubblici che privati. 

Successivamente, l’ateneo ha scoperto che la professoressa era già dipendente di ruolo, sebbene con un contratto part-time, presso una scuola pubblica afferente al Ministero dell’Istruzione. 

L’amministrazione universitaria ha, quindi, avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione espulsiva. 

Il fondamento della decisione non risiedeva in una presunta incompatibilità materiale tra i due incarichi, bensì nella deliberata e mendace dichiarazione fornita dalla docente durante la fase di assunzione, un atto ritenuto di per sé sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del rapporto.

L’Iter Giudiziario e la Conferma della Sanzione

La docente ha impugnato il provvedimento, argomentando che l’incompatibilità tra i due impieghi fosse inesistente, dato il limitato numero di ore di servizio prestate presso l’istituto scolastico. 

Ha sostenuto, inoltre, l’assenza di un obbligo specifico di comunicazione o di richiesta di autorizzazione. Nonostante le sue difese, sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello hanno confermato la legittimità del licenziamento

I giudici di merito hanno concordato sul fatto che l’elemento determinante non fosse la sovrapposizione degli incarichi, ma la violazione dei doveri di lealtà e correttezza. 

La dichiarazione non veritiera ha rappresentato una rottura insanabile del vincolo fiduciario, elemento essenziale che deve caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro, specialmente nel pubblico impiego. 

Il caso è, infine, approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per il giudizio definitivo.

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Le Motivazioni della Cassazione sul Licenziamento per Falsa Dichiarazione

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice, avallando pienamente le conclusioni dei giudici d’appello. 

La Suprema Corte ha chiarito che il fulcro del licenziamento per falsa dichiarazione non era la violazione delle norme sul cumulo di impieghi, ma unicamente la menzogna commessa al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

I giudici hanno qualificato il comportamento della docente come una violazione grave e intenzionale

La dichiarazione mendace, infatti, non solo ha viziato l’atto costitutivo del contratto, ma ha anche permesso alla professoressa di accedere a una procedura di stabilizzazione riservata a lavoratori precari, eludendo i requisiti previsti. 

L’intenzionalità dell’azione, secondo la Corte, rende il licenziamento per falsa dichiarazione una sanzione proporzionata e legittima, ulteriormente corroborata dalla reiterazione della falsa attestazione.

Implicazioni della Sentenza per il Personale della Scuola

La sentenza n. 26049/2025 della Corte di Cassazione stabilisce un precedente significativo per tutto il personale scolastico, inclusi docenti e ATA. 

La decisione della Cassazione rende irrilevante la questione della compatibilità materiale tra più impieghi, qualora uno di essi non sia stato dichiarato al momento dell’assunzione. 

L’elemento fondamentale è la lesione del patto di fiducia, che si concretizza con la dichiarazione non veritiera. Un simile comportamento dimostra un’inaffidabilità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 

La pronuncia ha avuto ripercussioni anche sul piano retributivo: la Corte ha, infatti, negato alla docente il pagamento dell’ultimo mese di stipendio, poiché la lavoratrice non è stata in grado di provare, secondo le modalità contrattuali, di aver effettivamente svolto la prestazione lavorativa. 

Tale principio riafferma con forza che la correttezza e la buona fede sono pilastri non negoziabili del rapporto di lavoro sin dalla sua fase costitutiva.