Nel caso di contrazione nell’organico dell’autonomia di una scuola, uno o più docenti titolari nella scuola sarebbero dichiarati soprannumerari. Essi avranno tre possibilità per presentare domanda di trasferimento.
I docenti soprannumerari sono individuati sulla base della posizione occupata nella graduatoria di istituto. Saranno dichiarati perdenti posto coloro i quali risulteranno alla fine della graduatoria.
Per questo motivo il dirigente scolastico dovrà occuparsi della formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari nella scuola. Si tratta di un’operazione che bisogna effettuare entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità.
Per poter identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio.
Il dirigenti scolastico si occuperà di formulare le suddette graduatorie tenendo presente che dovranno essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il 21 marzo.
I dirigenti scolastici, basandosi sul nuovo organico e sulle graduatorie di istituto, dovranno notificare immediatamente, in maniera formale, agli interessati la loro posizione di soprannumero.
I docenti che saranno individuati come perdenti posto dovranno essere considerati riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione della soprannumerarietà, del modulo riguardo la domanda di trasferimento.
Nel caso in cui il docente abbia già presentato domanda di trasferimento nei termini previsti, la nuova domanda andrà a sostituire integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale passaggio di ruolo.
SOMMARIO
ToggleLe tre possibilità per i docenti soprannumerari
Il docenti dichiarati soprannumerari potranno scegliere di agire secondo una delle seguenti possibilità:
- non presentare domanda di trasferimento,
- presentare domanda di trasferimento condizionata,
- presentare domanda di trasferimento volontaria.
Non presentare domanda di trasferimento
Se un insegnante dichiarato soprannumerario non presenta una domanda di trasferimento e rimane nella condizione di perdente posto durante i movimenti, sarà trasferito d’ufficio in una sede con una cattedra disponibile.
Il trasferimento d’ufficio avverrà prima nel comune di titolarità durante la fase I dei movimenti. Se non ci sono disponibilità nel comune di titolarità, l’insegnante sarà trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino. Se un comune ha più distretti, il trasferimento sarà effettuato prima nelle scuole del distretto di titolarità e poi nei distretti vicini nell’ordine stabilito dal Bollettino.
L’insegnante dichiarato soprannumerario, anche se non presenta una domanda di trasferimento, dovrà compilare il modulo di domanda nelle sezioni interessate. In tale modulo dovrà indicare solo le proprie generalità e il punteggio come perdente posto sulla base della graduatoria interna dell’istituto.
Presentare domanda di trasferimento condizionata
Nel 2° caso, il docente dichiarato soprannumerario presenta una domanda di trasferimento condizionata. Questo significa che vuole rimanere nella scuola di titolarità e partecipare al movimento solo se mantiene la posizione di soprannumero.
Per condizionare la domanda, il docente deve rispondere negativamente alla casella relativa nella sezione del modulo-domanda.
Se durante i trasferimenti si verifica una disponibilità di posto nell’istituto di titolarità, il docente viene riassorbito nella scuola e non viene effettuato alcun trasferimento d’ufficio.
In caso di concorrenza tra più soprannumerari, viene riassorbito il docente che precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico.
Nella domanda condizionata è possibile indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, ma è necessario esprimere tra le preferenze il codice relativo all’intero comune di titolarità o al distretto sub-comunale di titolarità.
Se nella stessa domanda si indicano preferenze analitiche e sintetiche per altre province, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. Le preferenze espresse sono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
In caso di domanda condizionata, se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito. Infine, il docente trasferito con domanda condizionata è, comunque, considerato come trasferito d’ufficio.
Presentare domanda di trasferimento volontaria
Nel terzo caso, il docente soprannumerario desidera, comunque, partecipare al movimento e presenta, quindi, una domanda volontaria di trasferimento. In questo caso, deve rispondere positivamente alla domanda indicata nella sezione apposita del modulo domanda.
Con la domanda volontaria, il docente non ha alcun vincolo e può esprimere qualsiasi preferenza nell’ordine che preferisce. Tuttavia, è importante sottolineare che in questo caso il docente partecipa al movimento per tutte le preferenze espresse, anche se nel corso del movimento stesso la sua posizione di soprannumero dovesse cessare.
Il trasferimento d’ufficio viene effettuato solo se il docente non è soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse e la sua posizione di soprannumero viene mantenuta.
Con la domanda volontaria, il docente perde il diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità e il punteggio di continuità maturato. Tuttavia, questo punteggio può essere valutato per un periodo di otto anni dal docente che presenta una domanda condizionata.
Domanda presentata oltre i termini
In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità entro il termine stabilito dall’Ordinanza Ministeriale, il docente dichiarato soprannumerario ha la possibilità di presentare la domanda nei termini previsti per la riammissione, ossia entro 5 giorni dalla notifica di soprannumerarietà.
Qualora il docente abbia già presentato la domanda di trasferimento o di passaggio nei termini stabiliti, la nuova domanda presentata sostituirà integralmente quella precedente e il docente potrà integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando quale delle due domande intende dare la precedenza.
La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è consentita solo se non sono ancora avviate le operazioni di mobilità.
Infine, i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad inviare immediatamente all’ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie.