Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle istituzioni scolastiche – così come previsto dall’art. 16 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 e al protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024 – si terranno dal 14 al 16 aprile. Le votazioni, che riguarderanno l’intero personale scolastico, prevedono specifiche modalità di partecipazione e requisiti imprescindibili sia per l’elettorato attivo e che per quello passivo. Di seguito esaminiamo i principali aspetti che coinvolgeranno i docenti, il personale ATA e i supplenti.
L’elettorato attivo
L’elettorato attivo, ovvero il diritto di voto, è riservato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, che siano in servizio alla data del 27 gennaio 2025.
In particolare, sono abilitati al voto:
- il personale docente e ATA di ruolo;
- i supplenti annuali o con incarico fino al termine delle attività didattiche;
- i lavoratori in comando, fuori ruolo o in assegnazione temporanea, sempre che siano operativi all’interno dell’amministrazione scolastica.
Tuttavia, i lavoratori assunti tra il 27 gennaio e il 14 aprile 2025 potranno votare solo nella sede di servizio, ma il loro voto non influirà sul computo delle RSU da eleggere.
Modalità di voto per i lavoratori che prestano servizio in più sedi
Nel caso di lavoratori che prestano servizio in più scuole, i criteri per l’esercizio del voto sono i seguenti:
- i docenti di ruolo esprimono il voto nella sede di titolarità;
- i supplenti a tempo determinato votano nella scuola dove svolgono il maggior numero di ore;
- in caso di parità di ore, il voto si esprime nell’istituzione scolastica che gestisce il contratto.
Esclusioni dal diritto di voto
Alla votazione per l’elezione delle RSU non può partecipare chiunque. Sono, infatti, esclusi dal diritto di voto:
- i lavoratori in comando presso enti pubblici diversi dall’amministrazione scolastica;
- i dipendenti in distacco sindacale a tempo pieno, che votano presso l’amministrazione di appartenenza;
- i dipendenti con incarichi in più amministrazioni, per evitare la doppia partecipazione al voto.
L’elettorato passivo
Possono candidarsi per l’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie:
- i lavoratori a tempo indeterminato (full-time e part-time);
- il personale a tempo determinato assunto con incarico annuale oppure con contratto fino al termine delle attività didattiche;
- lavoratori che operano su più sedi (seguendo le stesse modalità previste per l’elettorato attivo).
Chi non può candidarsi
Non possono presentare la propria candidatura:
- i lavoratori in comando, fuori ruolo o assegnati ad altre amministrazioni, qualora non abbiano il diritto di voto nella scuola. In caso di elezione, è obbligatorio il rientro, altrimenti si perde il mandato;
- i dipendenti in distacco sindacale a tempo pieno, per incompatibilità tra le due funzioni;
- I lavoratori assunti successivamente al 27 gennaio 2025, che, pur avendo il diritto di voto, non sono idonei alla candidatura.
Partecipazione dei lavoratori precari
I lavoratori a tempo determinato, inclusi quelli part-time, che rientrano nei criteri di eleggibilità, possono partecipare pienamente alle elezioni, sia come elettori che come candidati.
Per garantire una partecipazione consapevole, è necessario che ricevano informazioni adeguate sulle procedure elettorali, che conoscano i criteri di individuazione della sede di voto e che siano rappresentati nelle RSU.
Quest’ultima condizione è fondamentale affinché le esigenze e le istanze dei lavoratori precari siano integrate nel processo di contrattazione.