Scelta 150 preferenze: ecco le FAQ del Ministero

Rosalia Cimino

23 Luglio 2025

scritta faq

Scelta 150 preferenze: ecco le FAQ del Ministero

Quiz GPS

Hai tempo fino alle 14:00 del 30 luglio 2025 per compilare la domanda delle 150 preferenze su Istanze Online e non lasciare al caso la tua possibilità di ottenere una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto. È una vera e propria gara contro il tempo: ogni clic, ordine e scelta conta.

Questa finestra cruciale – che si è aperta il 17 luglio – è l’unica occasione per esprimere fino a 150 scuole, comuni, distretti o l’intera provincia; saltarla significa dire addio a qualsiasi incarico dalle GPS/GaE per l’intero anno scolastico.

L’algoritmo ministeriale non guarda bonus o graduatoria: assegna in base all’ordine esatto con cui presenti le preferenze. Ciò significa che una strategia ben calibrata — equilibrio tra ambizioni e concretezza territoriale — può fare la differenza tra l’incarico dei tuoi sogni e l’ennesimo rifiuto.

Non è solo una compilazione: è un punto di svolta professionale. Organizzati, individua in anticipo scuole e aree sensate, salva frequentemente, controlla l’invio definitivo e preparati a un click che può cambiare tutto. È il momento di fare sul serio: la possibilità di ottenere una supplenza dipende da questa scelta.

Le FAQ del Ministero

Ecco le FAQ pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla scelta delle 150 preferenze.

1 – Con quali credenziali posso accedere?

Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:
credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
CIE (Carta di Identità Elettronica)
eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)
credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità
CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
L’utente deve essere abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

2 – A chi è rivolta l’istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze?

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE che partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

3 – Esistono domande differenti per le Nomine previste per le supplenze ai fini del ruolo per posti di Sostegno e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?

Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile la sola domanda “Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui puoi accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.

4 – Posso modificare i dati anagrafici e i dati di recapito?

I Dati anagrafici e Dati di recapito sono richiesti in sede di registrazione al portale del Ministero dell’Istruzione e lì potrai modificarli nel caso in cui si renda necessario.

5 –  A cosa serve la dichiarazione “possesso dei requisiti”, ai fini delle supplenze destinate alle nomine in ruolo?

La funzione consente di dichiarare il possesso dei requisiti delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo. Tale sezione può essere compilata solo dagli aspiranti inclusi senza riserva nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno.

6 – Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?

Sì. All’interno dell’Istanza esistono due sezioni, una dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo su posti di sostegno, da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023; l’altra dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche, che può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda.
Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni.

7 – Quante preferenze è possibile esprimere?

Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria. Inoltre, sarà possibile inserire una preferenza sintetica denominata “tutte le sedi della provincia”, sia nella sezione della “Scelta delle preferenze ai fini del ruolo” sia nella sezione della “Scelta delle preferenze per cattedre annuali/fino al termine”, che potrai poi personalizzare con le informazioni di contesto necessarie a definire il dettaglio della preferenza (tipo posto, tipo contratto, etc).

8 – Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?

No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune, Distretto o Tutte le sedi della provincia).

9 – È necessario il codice personale di istanze on line per inoltrare l’istanza?

No, non viene richiesto.

10 – Dopo aver inoltrato la domanda è possibile fare delle modifiche?

Dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

11 – Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 Febbraio 1992” è possibile allegare più documenti alla domanda?

Una volta indicata la presenza del riconoscimento della Legge104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti del caso.

12 – È possibile rinunciare a una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo?

Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.

13 – È possibile ritirare una domanda presentata?

Sì, qualora decidessi di rinunciare all’istanza o a una parte di essa potrai procedere con il ritiro della domanda di partecipazione allo specifico procedimento. L’operazione di ritiro dell’istanza o di una parte di essa è irrevocabile. La procedura di ritiro può essere effettuata solamente nei casi in cui l’ufficio non abbia ancora avviato l’elaborazione del processo di nomina.