Ferie non godute docenti: guida al calcolo e a come ottenere l’indennità

Docenti in cammino nei corridoi di una scuola

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e costituzionalmente tutelato che il personale docente richiede direttamente al dirigente scolastico. Approfondiremo questo argomento, soffermandoci sull’aspetto delle ferie non godute dai docenti: cosa accade in questi casi? 

Perché il calcolo delle ferie non godute è importante per l’indennità di servizio

In riferimento alla correlazione tra indennità di servizio e ferie non godute, la normativa vigente stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuali, finalizzate al recupero delle energie fisiche e mentali. Tuttavia, può accadere che un docente non riesca a usufruire interamente delle ferie maturate. 

In questi casi la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, ribadisce che il diritto alle ferie non godute dai docenti non si perde, ma le stesse verranno godute entro l’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica oppure, nel caso di docenti assunti a tempo determinato, possono trasformarsi in un diritto economico sotto forma di indennità sostitutiva.

A scuola, il calcolo delle ferie non godute si articola sulla base dei giorni maturati e non utilizzati. In particolare, una sentenza della Cassazione chiarisce che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute deve essere riconosciuta anche al termine del rapporto di lavoro, ad esempio per pensionamento o cessazione del servizio, e in nessun caso può essere negata. 

Per tutti questi motivi, una corretta gestione e documentazione delle ferie maturate è essenziale per garantire che i diritti economici dei docenti vengano rispettati, evitando contenziosi o perdite economiche.

Cosa dice la normativa 

Secondo il CCNL del 29/11/2007, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o parzialmente retribuite, anche se tali assenze si sono protratte per l’intero anno scolastico, ad esempio i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%.

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di godere delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Ovvero:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8);
  • nel corso del periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
  • durante eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento.

I riferimenti legislativi per le ferie dei docenti nella scuola pubblica 

A disciplinare gli aspetti lavorativi legati alle ferie sono, fra gli altri, l’art.13 commi 12 e 13 del CCNL 29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01 secondo cui il dipendente può interrompere il periodo di ferie nei seguenti casi: 

  • malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni; 
  • ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno); 
  • se la malattia del proprio figlio – fino agli 8 anni d’età – dia luogo a ricovero ospedaliero. 

Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo nei casi di oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto. 

In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per le ferie non godute.

La differenza tra insegnanti a tempo determinato e indeterminato

Modalità e tempi di fruizione rispetto alle ferie non godute dai docenti cambiano – per diversi aspetti – a seconda che si tratti di personale assunto a tempo indeterminato o determinato. 

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni, i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 giorni di ferie – del totale spettante annualmente – ad una condizione. Ovvero, la possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede, se non si determinano oneri aggiuntivi per eventuali compensi dovuti a ore eccedenti. 

Solo per i docenti assunti a tempo indeterminato, i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.

I docenti – assunti sia a tempo determinato che indeterminato – hanno il diritto di godere delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma questa fruizione deve avvenire su richiesta esplicita. La Cassazione ha ribadito che qualsiasi tentativo di collocare i docenti in ferie d’ufficio senza una richiesta formale è illegittimo, garantendo così la tutela dei diritti dei docenti durante le festività natalizie.

Ferie per docenti a tempo determinato

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Se un insegnante, ad esempio, ha lavorato per 180 giorni, le rispettive ferie saranno calcolate in maniera proporzionale rispetto ai 360 giorni di un insegnante di ruolo. Ciò vuol dire che avrà diritto a 15 giorni di ferie invece che 30 come previsto per i docenti di ruolo. Ricordiamo che malattia e maternità non incidono sul periodo di ferie maturate. 

In riferimento all’indennità, secondo una sentenza della Corte di Cassazione, il diritto a quella sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale. Ciò significa che gli insegnanti possono rivendicare l’importo economico corrispondente a tutte le ferie non godute relative a contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni.

Il calcolo delle ferie per i supplenti 

In linea generale, dunque, le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. La proporzione da svolgere è la seguente: 

  • 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x.

Bisogna sempre fare riferimento ai giorni di servizio inclusi nel contratto e non alle ore di servizio settimanali. Quindi, ad esempio, un docente che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie.

Le modalità di fruizione

L’art. 13 del CCNL del 29-11-2007 stabilisce che “in caso di particolari esigenze di servizio, ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

Nel caso di contratto a tempo determinato, però, le ferie non godute non si possono rimandare al successivo anno scolastico per cui le ferie non godute possono essere monetizzate poiché la mancata fruizione è dipesa da motivi oggettivi.

La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che il divieto di liquidare le ferie non opera nel caso in cui l’impossibilità ad usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore come, ad esempio:

  • malattia
  • infortunio
  • inidoneità fisica
  • congedo obbligatorio per maternità

Sulla base di queste premesse, le ferie non fruite sono monetizzabili.

Le conseguenze del mancato utilizzo

Se il docente non presenta una richiesta formale di ferie, resta a disposizione del dirigente scolastico, impegnato nelle attività funzionali all’insegnamento. Tuttavia, se entro la fine dell’anno scolastico, l’insegnante non ha presentato richieste sufficienti per tutti i giorni spettanti, perderà il diritto a fruirne. 

Ebbene, lo stesso conserverà il diritto all’indennità sostitutiva, a patto che il dirigente scolastico non lo abbia formalmente invitato a fruire delle ferie e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione comporterà la perdita del relativo diritto.

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione, ha confermato che il DS non può assegnare automaticamente le ferie agli insegnanti nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In mancanza di una richiesta spontanea di ferie da parte dell’insegnante, questi deve essere considerato in servizio, garantendogli il diritto alla monetizzazione di tutte le ferie non godute.

Ferie per docenti a tempo indeterminato

Il personale docente assunto a tempo indeterminato ha diritto a:

  • 30 giorni di ferie per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 
  • 32 gg. per anno scolastico se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. 

Per “anzianità di servizio” si suole intendere lavoro a qualunque titolo prestato. Nel periodo annuale di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata proporzionalmente ai dodicesimi di lavoro prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Il calcolo delle ferie per gli insegnanti di ruolo

I docenti di ruolo, secondo l’articolo 13 del CCNL, maturano 30 o 32 giorni di ferie – a cui aggiungere i giorni di riposo da fruire durante l’anno scolastico – a seconda della loro anzianità di servizio:

  • 30 giorni di ferie per chi ha un’anzianità inferiore a 3 anni;
  • 32 giorni di ferie per chi ha un’anzianità superiore a 3 anni.

Da sottolineare che l’articolazione della settimana lavorativa non influisce sulla determinazione complessiva delle ferie.

Le modalità di fruizione

Secondo l’articolo 13 comma 10 del CCNL del 29/11/2007: in caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite”: 

  • dal personale docente a tempo indeterminato entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell’attività didattica.

Le conseguenze se non si usufruisce delle ferie

La Cassazione, con sentenza n.21780/2022, ha stabilito che il docente che non presenta richiesta di ferie perderà il diritto a fruirne, ma conserverà il diritto all’indennità sostitutiva. Ciò, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia “formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Questo diritto si prescrive in 10 anni, periodo in cui, se gli insegnanti non hanno ricevuto l’avviso da parte del Dirigente scolastico, hanno diritto a ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie per ogni anno in cui non è stato fornito loro l’avviso. È compito del DS dimostrare di aver fornito adeguato avviso in base alle modalità previste dalla scuola, ad esempio tramite una circolare firmata o una notifica via PEC.

Come richiedere l’indennità per il mancato utilizzo delle ferie per i docenti

L’indennità per ferie non godute è un diritto riconosciuto ai docenti, sia a tempo determinato che indeterminato, che non abbiano potuto usufruire delle ferie entro i termini previsti dal contratto. Questa possibilità è regolata dal CCNL Scuola, che chiarisce i casi in cui è possibile richiedere questa compensazione economica, la procedura e come calcolare l’importo spettante. Ecco una guida completa per orientarsi.

I requisiti e casi in cui è possibile

L’indennità per ferie non godute può essere richiesta in specifiche circostanze, soprattutto quando le ferie non possono essere fruite a causa di motivi di servizio o quando il docente ha un contratto che termina prima che sia possibile usufruirne. Le situazioni possibili sono le seguenti:

  • Contratto a tempo determinato: i docenti con incarichi a termine, che non abbiano avuto la possibilità di fruire delle ferie prima della scadenza del contratto, hanno diritto all’indennità sostitutiva.
  • Docenti a tempo indeterminato: in casi eccezionali, come malattie o impedimenti di servizio, il docente può non essere riuscito a prendere le ferie. Anche in questo caso, si può richiedere un’indennità​.
  • Obbligo di comunicazione: il datore di lavoro, cioè il Dirigente Scolastico, deve avvisare il docente del rischio di perdere il diritto alle ferie non godute, se non ne viene fatta richiesta entro i tempi previsti.

La procedura per la richiesta

La richiesta dell’indennità sostitutiva deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con una domanda scritta, documentando le circostanze che hanno impedito la fruizione delle ferie. 

Per i docenti a tempo determinato, l’indennità viene calcolata e liquidata automaticamente al termine del contratto, ma è sempre opportuno verificare presso l’amministrazione scolastica il calcolo e la liquidazione effettiva.

Per i docenti a tempo indeterminato, in caso di ferie non godute per impedimenti legati a malattia o altri motivi validi, è necessario dimostrare le cause che hanno impedito l’utilizzo delle ferie e fare domanda al proprio istituto.

Il calcolo dell’indennità

L’indennità sostitutiva viene calcolata in base al numero di giorni di ferie non usufruiti, moltiplicato per la retribuzione giornaliera del docente. 

Nei casi di contratti a tempo determinato, l’importo è solitamente liquidato in base al numero di giorni residui di ferie al termine del contratto. Per i docenti di ruolo, il calcolo varia in base alla situazione lavorativa, come malattia, maternità o altri impedimenti.

Come e quando avviene il pagamento dell’indennità per ferie non godute

Il pagamento dell’indennità per ferie non godute avviene generalmente alla conclusione del contratto di lavoro o dell’anno scolastico, in caso di docenti a tempo determinato o indeterminato, in presenza di specifiche condizioni. 

La tempistica e la modalità variano a seconda della tipologia contrattuale e delle cause che hanno impedito l’effettivo godimento delle ferie. Per i docenti a tempo determinato, l’indennità per ferie non godute viene liquidata alla scadenza del contratto

Per i contratti che terminano entro il 30 giugno, è possibile che il docente non abbia avuto modo di usufruire di tutte le ferie maturate: in questo caso, viene calcolata e pagata un’indennità sostitutiva. Non è prevista monetizzazione per i contratti che scadono il 31 agosto, poiché si presuppone che le ferie possano essere fruite durante il periodo estivo

Per i docenti a tempo indeterminato, il pagamento può avvenire solo in situazioni eccezionali, come malattia prolungata o altri motivi di servizio che impediscono l’uso delle ferie. In questi casi, l’indennità viene calcolata alla fine dell’anno scolastico o del periodo lavorativo in cui è stato accumulato il diritto non esercitato. La richiesta deve essere fatta tempestivamente tramite la segreteria scolastica.

Il pagamento avviene solitamente entro pochi mesi dalla scadenza del contratto per i docenti a tempo determinato, o alla fine dell’anno scolastico per i docenti di ruolo, previa approvazione della richiesta.

Le responsabilità del dirigente scolastico riguardo le ferie dei docenti

Il Dirigente Scolastico può interrompere o sospendere le ferie del dipendente, solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto. 

In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Il ruolo del DS nella pianificazione delle ferie

Il DS gioca un ruolo centrale nella pianificazione e nella gestione delle ferie del personale docente. La normativa prevede che le ferie vengano concordate in relazione alle esigenze del servizio, che devono essere compatibili con il diritto al riposo dei dipendenti. 

Il Dirigente ha il compito di bilanciare queste due esigenze, garantendo che l’organizzazione scolastica non venga compromessa, specialmente in periodi critici dell’anno scolastico, come durante esami o attività didattiche rilevanti. 

La pianificazione delle ferie avviene solitamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze estive o natalizie, periodi in cui la presenza del personale non è indispensabile.

Cosa fare in caso di mancata concessione

Nel caso in cui le ferie richieste non vengano concesse o vengano sospese senza giustificazioni adeguate, il dipendente ha il diritto di richiedere spiegazioni formali al dirigente scolastico. 

La mancata concessione delle ferie deve sempre essere giustificata con motivazioni specifiche legate alle esigenze di servizio. Se il dipendente ritiene che queste motivazioni siano insufficienti o non giustificate, può rivolgersi alle rappresentanze sindacali per valutare la situazione e, se necessario, procedere con un ricorso.

Inoltre, qualora le ferie non vengano concesse o interrotte senza giusta causa, il dipendente ha diritto al recupero delle ferie non godute in un periodo successivo o, in alcuni casi, a un’indennità sostitutiva. Se il docente subisce dei danni economici a causa dell’interruzione delle ferie, come spese per viaggi o prenotazioni non rimborsabili, può chiedere il rimborso delle spese documentate. In questo modo, la normativa tutela il lavoratore sia sul piano economico che del diritto al riposo.

Ferie insegnanti e casi particolari: cosa vale nel calcolo?

Nel calcolo delle ferie degli insegnanti, esistono alcune circostanze particolari che possono influire sul conteggio dei giorni spettanti o sulla fruizione delle stesse e che comprendono la sospensione delle attività didattiche, malattia, congedo di maternità o paternità, e altre situazioni speciali come i congedi per gravi patologie.

La normativa stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e devono essere rispettate in modo rigoroso, ma ci sono delle eccezioni che richiedono attenzione specifica. Vediamo come vengono trattati alcuni dei casi più comuni.

Ferie per sospensioni delle attività didattiche

Le sospensioni delle attività didattiche, come le vacanze natalizie e pasquali o i giorni in cui le scuole sono chiuse per eventi elettorali o concorsi, non sono automaticamente considerate ferie. 

I giorni in cui le lezioni sono sospese sono considerati giorni di servizio effettivo, poiché fanno parte dell’organizzazione scolastica. Tuttavia, durante questi periodi, gli insegnanti possono richiedere ferie, a condizione che non siano impegnati in attività di servizio come scrutini o esami.

Nel caso in cui non sia possibile godere delle ferie durante questi periodi, ad esempio a causa di malattia o altri impedimenti, le ferie residue possono essere posticipate all’anno successivo.

Ferie per malattia 

La malattia è una delle principali circostanze che può interrompere il godimento delle ferie. Secondo il CCNL Scuola, le ferie vengono sospese nel caso di malattia documentata, se questa dura più di tre giorni o comporta un ricovero ospedaliero. 

L’insegnante è tenuto a comunicare tempestivamente la malattia alla scuola, fornendo la documentazione medica necessaria. Una volta terminato il periodo di malattia, il docente ha diritto a recuperare le ferie non godute​.

Ferie per maternità e paternità 

Il congedo di maternità e paternità è considerato servizio effettivo ai fini del calcolo delle ferie. Ciò significa che le ferie continuano a maturare regolarmente durante il congedo, sia per docenti a tempo indeterminato che determinato. 

Inoltre, il CCNL 2019-2021 ha confermato che i periodi di congedo parentale (sia per la madre che per il padre) retribuiti, anche in misura ridotta, non comportano una decurtazione delle ferie maturate. Di conseguenza, i docenti in congedo parentale possono godere delle ferie maturate durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.​

Risorse utili 

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