Al personale inserito nella Graduatoria Interna di Istituto 2023 è valutata anche la continuità di servizio e il servizio prestato su sostegno. Andiamo a vedere come.
La Graduatoria Interna di Istituto per l’anno scolastico 2023/24 riguarda tutti i docenti assunti a tempo indeterminato.
Non sono inseriti in graduatoria i docenti assunti da GPS art. 59 comma 4 del DL 73/2021 con proroga per il 2022/23 e i docenti assunti da concorso straordinario bis di cui all’art. 59 comma 9 bis del DL 73/2021 perché assunti a tempo determinato per il 2022/23.
Essa si compila per ogni classe di concorso nella scuola secondaria e per ogni tipo di posto nella scuola dell’infanzia e primaria.
La domanda sarà cartacea, a meno che le scuole non propongano un sistema informatizzato di raccolta delle informazioni.
Ogni docente si collocherà in graduatoria in base al punteggio attribuito tenendo conto dell’anzianità di servizio, esigenze di famiglia, punteggio di ricongiungimento al coniuge e titoli generali. Il punteggio di continuità spetta ai docenti per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.
SOMMARIO
ToggleGraduatoria interna di istituto 2023
La Graduatoria Interna 2023:
- è predisposta e redatta dal dirigente scolastico entro il 5 aprile.
- La lista è compilata per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola. I docenti titolari sono graduati nella stessa, inclusi quelli in servizio presso un’altra scuola.
- La compilazione si basa sui punteggi della Tabella A, allegata al CCNI 2022/25. Tale tabella è utilizzata per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti del personale docente ed educativo.
- La lista è compilata considerando l’anno di ingresso dell’insegnante nell’organico dell’autonomia della scuola. Nonché le modalità di arrivo, che possono comportare un inserimento a “pettine” o in coda.
- I docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13/1 del CCNI 2022/25, nonché quelli che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, sono esclusi dalla lista.
Valutazione pre-ruolo
Per quanto riguarda il servizio pre-ruolo, esso viene valutato 3 punti nella graduatoria di istituto per i primi 4 anni. Mentre il periodo successivo ai 4 anni è valutato 2 punti per ogni anno.
Anche il servizio pre-ruolo su sostegno è valutato doppio nella Graduatoria di Istituto.
É necessario precisare che:
- il servizio viene valutato come doppio solo per i titolari su posto di sostegno;
- ai fine della valutazione, il servizio deve essere stato effettuato con il titolo di specializzazione previsto.
- Per quanto riguarda la graduatoria interna 2023, la continuità si valuta già dal primo anno di servizio, a differenza di ciò che accade per la mobilità.
- Inoltre, nella graduatoria è valutata anche la continuità nel comune.
Nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI 2022/2025 possiamo, infatti leggere che:
- Ai fini della valutazione dei titoli per la mobilità del personale docente ed educativo, si attribuiscono 2 punti per ogni anno di servizio prestato nella scuola di titolarità e nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, entro il quinquennio, e 3 punti oltre il quinquennio.
- Si attribuisce 1 punto per ogni anno di servizio prestato nel comune di titolarità, sempre nel medesimo tipo di posto/classe di concorso.
Graduatoria Interna 2023, continuità di servizio
Per la graduatoria interna si utilizzano specificatamente le seguenti regole e criteri:
- La continuità di servizio per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità del personale docente ed educativo si valuta già dal primo anno di servizio maturato.
- I docenti soprannumerari trasferiti d’ufficio senza aver prodotto domanda o a domanda condizionata, che hanno richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, hanno diritto al mantenimento del punteggio relativo alla continuità nel comune, anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio, qualora non siano rientrati nella scuola di ex-titolarità ma in un’altra scuola dello stesso comune.
- È importante sottolineare che non è possibile valutare, per lo stesso anno scolastico, la continuità di servizio nella scuola e quella nel comune.
- A tali criteri specifici si aggiungono quelli generali previsti per la valutazione della continuità di servizio nella scuola, anche nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale docente ed educativo.