Attualmente quando avviene l’immissione in ruolo dei docenti, essi sono cancellati da qualsiasi graduatoria di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Tuttavia, sembra che sia in atto un’armonizzazione normativa.
L’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. n. 297/94 [comma 3-bis introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies, del DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)] mette in chiaro che gli insegnanti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2020/2021, siano cancellati da tutte le graduatorie finalizzate alla stipula di qualsiasi tipo di contratto, sia a tempo determinato e sia a tempo indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.
Per essere più preciso gli insegnanti in questione sono:
- Cancellati dalle graduatorie di merito (GM) di concorsi straordinari.
- Cancellati dalle GM di concorsi ordinari relativi alla stessa classe di concorso o posto di immissione in ruolo.
- Cancellati dalle graduatorie di istituto.
- Cancellati dalle graduatorie provinciali per le supplenze(GPS).
Non sono cancellati dalle GM di concorsi ordinari relativi a procedure diverse da quelle di assunzione.
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SOMMARIO
ToggleLe tempistiche relative alla cancellazione dalle graduatorie dopo l’immissione in ruolo
A livello di tempistica, la cancellazione delle graduatorie avviene grazie all’esito positivo dell’anno di prova. Quindi, la cancellazione dovrebbe avvenire simultaneamente alla conferma in ruolo, che avviene nell’anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato.
Perciò, la decadenza delle suddette graduatorie, secondo la nota ministeriale del 26 Maggio 2022, avviene durante l’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’anno scolastico seguente.
Così, i docenti assunti durante l’anno scolastico 2020/2021, hanno avuto la possibilità di ricevere una nuova proposta di assunzione in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.
C’è da tenere conto che alcuni Uffici Scolastici hanno operato in maniera autonoma, depennando gli interessati immediatamente, cioè addirittura prima della conferma in ruolo effettiva.
In questo modo, però, hanno impedito ai docenti in questione di partecipare ad eventuali nuove immissioni in ruolo. Tale situazione aveva spinto i sindacati a chiedere un incontro al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della disposizione sopra riportata.
Il decreto PA
Recentemente, il decreto PA ha apportato modifiche all’articolo 399 del D.lgs. 297/94, abrogando il comma 3 bis e stabilendo l’applicazione dell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/17 per la cancellazione dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo.
Questa disposizione è più rigida di quella prevista dall’articolo 399/3bis del D.lgs. 297/94, che consente la permanenza nelle graduatorie di concorsi ordinari relativi a procedure diverse da quella di assunzione. Tuttavia, non fa riferimento esplicito alle GPS. Ma, poiché le graduatorie di istituto sono strettamente correlate alle GPS, è presumibile che la disposizione si estenda anche a queste ultime.
La conferma in ruolo e la cancellazione dalle graduatorie avvengono contestualmente. È possibile che i docenti assunti in ruolo fruiscano dell’articolo 36 del CCNL 2007 e accettino supplenze in un diverso grado o posto/classe di concorso rispetto a quelli di titolarità.
La disposizione si applica ai docenti di tutti i gradi di istruzione, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.