Inclusione: i docenti di sostegno possono sostituire gli insegnanti curricolari assenti?

Docente sostegno a scuola

La posizione del docente di sostegno è spesso soggetta a interpretazioni personali e dubbi all’interno delle scuole. L’impressione è che il suo ruolo non sia ben definito: sembra essere un jolly da usare nei casi di necessità. In questo scenario poco chiaro, spesso ci si chiede se i docenti di sostegno possano sostituire gli insegnanti curricolari assenti. Ebbene, la risposta è negativa. Scopriamone le motivazioni.

Perché i docenti di sostegno non possono sostituire i colleghi curricolari

E’ stato lo stesso Miur, oggi MIM, nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e in due successive note, a fornire indicazioni che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. 

Il Ministero, infatti, ha precisato che i docenti di sostegno non possono sostituire gli insegnanti curricolari assenti. Dunque non possono essere utilizzati in altra funzione se non quella connessa alla realizzazione del progetto di integrazione. 

Le Linee Guida e le note del Ministero

Dalle Linee Guida emanate dal Ministero si legge che: “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. 

Il docente di sostegno, dunque, può essere utilizzato solo per le funzioni legate al progetto d’integrazione dell’alunno con disabilità. Tra i suoi compiti, non rientrano sicuramente le supplenze per sostituire colleghi assenti di altre classi o della propria. Supplire un docente curricolare impedirebbe all’insegnante di sostegno di condurre efficacemente il suo lavoro di inclusione. 

Tutto questo è ben esplicitato anche dalla Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 per cui: “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”. 

E ancora la Nota MIUR n. 9839 dell’8 novembre 2010: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. 

La funzione del docente di Sostegno

Il docente di sostegno è un insegnante specializzato nell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità. Ne consegue che, seppur contitolare nelle attività didattiche, la sua funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare. 

Ne deriva che utilizzare l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. 

Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo, in tal modo, il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo. Ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio.

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