Mobilità 2025: le novità per i docenti “perdenti posto”

Rosalia Cimino

21 Marzo 2025

Docente perdente posto

Mobilità 2025: le novità per i docenti “perdenti posto”

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All’interno delle procedure di mobilità per l’anno accademico 2025/26, rientra anche la categoria dei docenti “perdenti posto”. In pratica, coloro che risultano in posizione di soprannumerarietà attraverso la graduatoria interna di istituto, redatta e pubblicata entro il 9 aprile 2025, devono decidere come procedere con la richiesta di trasferimento. 

Le scelte che i docenti devono fare e le nuove regole, che differenziano tra domanda condizionata e non condizionata, hanno un impatto diretto sul rientro nelle scuole di titolarità e sulle opportunità di mobilità tra comuni e province.

Domande di mobilità e scelta condizionata

I docenti individuati come perdenti posto hanno un termine di 5 giorni dalla comunicazione della condizione di soprannumerarietà per presentare la domanda di trasferimento, utilizzando il modulo ufficiale del Ministero dell’Istruzione, che deve essere inviato tramite la scuola di servizio. 

Una volta ricevuta la comunicazione, il docente può decidere se presentare una domanda “condizionata” o “non condizionata”. 

La scelta condizionata implica che, qualora durante il movimento si liberi un posto nella scuola in cui il docente era titolare, questi verrà automaticamente riassorbito senza partecipare ulteriormente ai trasferimenti. 

Al contrario, optando per la domanda non condizionata, il docente si impegna a partecipare ai movimenti anche se il posto nella scuola di origine si liberasse. 

Quest’ultima opzione comporta, infatti, l’applicazione dei criteri standard per il trasferimento e può influenzare il punteggio di continuità e la precedenza nei movimenti successivi.

La scelta, dunque, rappresenta un passaggio fondamentale poichè permette ai docenti di preservare il proprio punteggio e mantenere la priorità per il rientro nelle scuole in cui hanno già prestato servizio.

Trasferimenti d’ufficio e novità nella seconda fase

La mobilità del personale docente si articola in diverse fasi: da quella comunale, passando per quella provinciale fino ad arrivare ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale. 

In particolare, la procedura di trasferimento d’ufficio si applica ai docenti che non presentano domanda di trasferimento oppure a quelli che, pur presentandola, non riescono a soddisfare le preferenze espresse. 

I trasferimenti avvengono secondo un ordine di viciniorietà basato sulle tabelle ufficiali, tenendo conto della distanza dal comune di titolarità. Una novità significativa riguarda la seconda fase dei movimenti, che include i trasferimenti provinciali

Qui, i docenti perdenti posto che hanno presentato domanda condizionata – includendo preferenze per altri comuni della medesima provincia – verranno trattati come se il movimento avvenisse d’ufficio. 

In altre parole, la procedura in questa fase equipara la domanda condizionata a quella d’ufficio, garantendo così che il docente possa essere riammesso se si libera un posto in una delle preferenze espresse. 

La modifica, evidenziata anche nelle note ministeriali del 3 marzo 2025, rappresenta un importante cambiamento organizzativo rispetto al precedente CCNI, in cui la domanda condizionata veniva trattata in una fase successiva.