Stop ai 24 CFU per il TFA Sostegno IX ciclo! In una nota inviata al Coordinatore nazionale dei direttori dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, Luigi D’Alonzo, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) chiarisce che, sebbene i 24 CFU (purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022) possono ancora essere utilizzati come requisito di accesso fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino alla fine della fase transitoria della Riforma Bianchi), gli stessi non sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso per il concorso del IX Ciclo del sostegno 2024.
La precisazione si è resa necessaria dopo che negli ultimi giorni – in seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 con il quale il MUR autorizzava l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia e Primaria e nella scuola Secondaria di I grado e II grado per l’anno accademico 2023/2024 – diverse Università hanno pubblicato sui rispettivi siti i relativi bandi richiedendo come requisito di accesso anche i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Tra l’altro, i requisiti indicati nei bandi finora pubblicati dagli Atenei prevedono l’obbligo dei 24 CFU anche per gli aspiranti docenti che, avendo maturato 3 anni di servizio in ruoli di supporto didattico negli ultimi 5 anni, sono ammessi direttamente ai corsi di specializzazione senza dover affrontare la fase preselettiva.
SOMMARIO
Toggle24 CFU per il TFA Sostegno: la richiesta dei sindacati
Le organizzazioni sindacali, preoccupate dal fatto che la presenza dei 24 CFU tra i requisiti avrebbe di fatto escluso dalla possibilità di accesso al TFA Sostegno IX ciclo tutti gli aspiranti docenti che non hanno conseguito tali crediti entro il 31 ottobre 2022 e tutti i neolaureati, hanno immediatamente chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di fare chiarezza in merito.
Ma cerchiamo di capire meglio come stanno esattamente le cose.
La normativa sui requisiti d’accesso del TFA Sostegno
L’articolo 3 del decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 delinea i criteri per l’ammissibilità alle prove di accesso e la partecipazione ai corsi formativi, facendo riferimento agli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92 del 2019. Quest’ultimo stabilisce che, per l’accesso ai corsi destinati all’insegnamento nella scuola secondaria, sono necessari i requisiti specificati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017.
Originariamente, il decreto legislativo 59/2017 imponeva, tra gli altri, il requisito dei 24 CFU unitamente al possesso di una laurea magistrale o equivalente, in linea con le classi di concorso esistenti.
Tuttavia, dopo l’approvazione del decreto n. 36/2022, dal comma 1 dell’art. 5 del decreto n. 59/2017 è stato rimosso l’obbligo dei 24 CFU per l’accesso ai concorsi. Di conseguenza, i criteri attuali richiedono solamente la laurea magistrale, o titoli equivalenti, compatibili con le classi di concorso e le competenze professionali specificate per l’abilitazione all’insegnamento.
Nonostante queste modifiche normative, il decreto che regolamenta l’attivazione del IX ciclo del TFA Sostegno 2024 sembra non aver aggiornato i riferimenti ai requisiti di accesso, rimandando ancora alla normativa precedente senza considerare le recenti revisioni che hanno eliminato la necessità dei 24 CFU per i candidati ai concorsi docenti.
I nuovi requisiti di accesso del TFA Sostegno
Dopo la nota del MUR che ha definitivamente chiarito che i 24 CFU non costituiscono più un titolo di accesso obbligatorio per il TFA Sostegno, i nuovi requisiti di accesso sono, pertanto, i seguenti:
Scuola dell’Infanzia e Primaria
- Abilitazione all’insegnamento ottenuta tramite laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
- Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e che può essere di due tipologie: diploma sperimentale a indirizzo psico pedagogico o linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
Scuola Secondaria di I e II grado
- Abilitazione su una specifica classe di concorso o analogo documento estero riconosciuto in Italia;
- Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico con accesso ad almeno una specifica classe di concorso;
- Diploma per ITP.