Arrivati quasi al termine delle attività didattiche, molti insegnanti iniziano ad interrogarsi sui compiti ancora dovuti e sui diritti contrattuali che li tutelano.
Il CCNL 2019/2021, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, ha ridefinito in modo puntuale le prestazioni obbligatorie del personale docente, distinguendo tra insegnamento e attività funzionali.
A queste si affiancano disposizioni ministeriali e chiarimenti giurisprudenziali che limitano la possibilità di imporre presenze non legate a impegni effettivi. Scopriamo di cosa si tratta.
Distinzione tra attività didattica e attività funzionali
Il Contratto Collettivo Nazionale dedica l’articolo 43 alle “attività di insegnamento”, che si svolgono esclusivamente durante il calendario scolastico delle lezioni e terminano quando mancano gli alunni a cui rivolgersi.
In linea con l’art. 1256 del Codice Civile, l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta: cessate le lezioni, il docente non è più tenuto a prestare servizio didattico.
L’articolo 44, invece, disciplina le “attività funzionali all’insegnamento”: esse includono, tra gli altri impegni, la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione.
Il contratto prevede un monte di 40 ore annue per ciascuna di queste due categorie, chiarendo che non possono essere sommate a formare 80 ore intercambiabili, ma restano due tetti distinti.
Alla stessa disciplina vanno aggiunti gli obblighi di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti di valutazione, che non rientrano nelle 40+40 ore e costituiscono un ulteriore onere contrattuale.
Periodi di sospensione delle lezioni: limiti alle presenze
Nel mese di giugno e negli altri periodi in cui non si svolgono lezioni, il docente non può essere obbligato a seguire l’orario normale di insegnamento né a firmare quotidianamente un registro presenze.
Qualsiasi disposizione unilaterale del dirigente scolastico che imponga la presenza a scuola per attività estranee (come riordino biblioteca, compiti amministrativi o formazione non programmata) è priva di efficacia contrattuale, a meno che tali compiti non siano espressamente inclusi nel Piano annuale delle attività.
Lo stesso viene redatto dal Dirigente e approvato dal collegio docenti in sede di programmazione didattico-educativa. Il Piano è l’unico strumento valido per stabilire nuovi impegni nel corso dell’anno; ogni modifica richiede la preventiva delibera collegiale.
In assenza di attività deliberate, imporre la semplice presenza non risponde alle reali esigenze scolastiche e viola la normativa contrattuale e civilistica.
Ordinanza Ministeriale n. 55/2024 e reperibilità fino al 30 giugno
Per i docenti della scuola secondaria di secondo grado non impegnati negli Esami di Stato, l’Ordinanza Ministeriale 55 del 22 marzo 2024 stabilisce che il personale “utilizzabile per le sostituzioni” deve restare “a disposizione” dell’istituzione scolastica fino al 30 giugno, garantendo la presenza solo nei giorni delle prove scritte”.
Tale reperibilità non si traduce in un obbligo di presenza continuativa né in firma quotidiana del registro, ma si limita alle sole giornate di esame.
Riferimenti interpretativi e giurisprudenziali
Già con la Nota Ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980, l’allora MPI aveva escluso l’imposizione di una presenza formale priva di concrete attività programmate, in quanto in contrasto con i Decreti Presidenziali 416 e 417/1974.
Il suddetto principio è stato confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987, che ha chiarito l’illegittimità di obblighi di mera presenza scolastica indipendenti da impegni effettivi.
In sintesi, il docente dopo la fine delle lezioni è tenuto unicamente alle attività funzionali deliberate (entro i limiti delle 40+40 ore), agli scrutini ed esami e alla reperibilità prevista dall’OM 55/2024.
Qualsiasi altro ordine di servizio privo di copertura contrattuale o collegiale può configurare abuso di potere dirigenziale e legittima contestazione sindacale o giuridica.






