L’ordinanza n. 6194/2025 della Corte di Cassazione stabilisce che le ore di inattività tra le lezioni, note come ore “buco”, non devono essere pagate a meno che il docente non partecipi ad attività didattiche per l’istituto scolastico.
SOMMARIO
ToggleIl caso esaminato
Un insegnante aveva portato la questione in Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle ore di inattività tra una lezione e l’altra dicendosi convinto che le ore di “buco” in questione dovessero essere considerate come tempo di lavoro effettivo.
Lo stesso aveva, inoltre, chiesto anvhe un risarcimento per danni non patrimoniali per l’assegnazione a una sede distaccata dell’istituto, nonostante le agevolazioni offerte dalla legge 104/1992 per assistenza alla madre con disabilità.
Ad ogni modo, il giudice di primo grado ha respinto le richieste del docente argomentando che:
- l’assegnazione alla sede secondaria non rappresentava un trasferimento, poiché l’istituto aveva due plessi distanti solo un chilometro;
- le ore di inattività non rientravano nell’orario di lavoro retribuibile, dato che il docente era libero di gestire autonomamente tale tempo.
Il ricorso in appello
La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del primo grado, sostenendo che:
- l’incarico presso la sede distaccata non costituiva un trasferimento, vista la minima distanza tra i plessi;
- il docente non aveva l’obbligo di restare a disposizione della scuola durante le ore di inattività, quindi tali periodi non erano inclusi nel lavoro retribuito;
- non vi era prova che le ore di inattività fossero utilizzate per finalità scolastiche.
Decisione della Cassazione
Nel ricorso presentato alla Cassazione, infine, il docente ha insistito sul fatto che le ore di attesa estendessero la giornata lavorativa senza adeguata compensazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, mettendo in luce che:
- secondo la Direttiva europea 2003/88/CE, il tempo di lavoro si identifica solo quando il lavoratore è effettivamente al lavoro, reso disponibile dal datore di lavoro e impegnato nelle proprie funzioni;
- il docente non ha dimostrato di essere obbligato a lavorare durante le ore di inattività;
- i tabulati orari e le presunzioni di utilizzo delle ore di inattività non sono stati presi in considerazione, in quanto la Cassazione si occupa della legittimità dell’applicazione della legge rispetto alle sentenze precedenti.
Le ore “buco” non sono retribuibili
Il caso che abbiamo analizzato, ma soprattutto la sentenza, sottolineano che le ore di inattività tra le lezioni non sono automaticamente rimborsabili, salvo che il docente sia impegnato in attività scolastiche.
Allo stesso tempo, è stato chiarito anche che il passaggio tra plessi di uno stesso istituto non costituisce un trasferimento, qualora sia parte della normale organizzazione scolastica.