Importanti novità sono in arrivo per i lavoratori pubblici e privati dal 1° gennaio 2026, grazie agli effetti della Legge 106/2025. Il provvedimento introduce 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi per visite e terapie destinate a specifiche categorie di lavoratori. L’introduzione degli stessi si affianca ad altre tutele già operative, come il congedo straordinario. La legge 106/2025, in vigore dal 9 agosto, si articola su tre assi principali: la conservazione del posto di lavoro, i permessi per cure mediche e la promozione del merito accademico in ambito sanitario.
Congedo straordinario: le tutele per malattie invalidanti e oncologiche
L’articolo 1 della nuova legge 106/2025 riconosce ai dipendenti, sia pubblici che privati, affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche (incluse quelle rare) con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di richiedere un periodo di congedo straordinario.
Il congedo può essere continuativo o frazionato, fino a un massimo di ventiquattro mesi. Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, pur non avendo diritto alla retribuzione.
Inoltre, vige il divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa, neppure autonoma. La misura risulta compatibile con altri benefici economici o giuridici spettanti.
Il congedo decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione. Il periodo non viene computato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore ha però facoltà di riscattarlo tramite versamenti volontari contributivi, secondo la disciplina vigente.
La certificazione necessaria per il riconoscimento del diritto deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, attraverso l’utilizzo dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria e nel Fascicolo Sanitario Elettronico.
Estensione ai lavoratori autonomi e priorità allo smart working
Le tutele previste dalla Legge 106/2025 si estendono, in parte, anche ai lavoratori autonomi continuativi, in linea con l’articolo 14, comma 1, della legge 81/2017.
Per loro è prevista la possibilità di sospendere la prestazione lavorativa per un periodo che non può superare i trecento giorni per anno solare, in caso di patologie certificate.
Un aspetto rilevante del provvedimento riguarda il rientro al lavoro dopo il congedo straordinario. Al termine del periodo di assenza, il dipendente ha il diritto di accedere, con priorità, alla modalità del lavoro agile (smart working).
L’accesso a tale modalità è naturalmente subordinato alla compatibilità della prestazione lavorativa con il lavoro da remoto, ma rappresenta un sostegno fondamentale per la continuità occupazionale in una fase delicata di ripresa.

Permessi retribuiti aggiuntivi: le novità dal 2026
L’articolo 2 della legge 106/2025 introduce, con decorrenza 1° gennaio 2026, uno strumento di tutela ulteriore. Si tratta di dieci ore annuali di permessi retribuiti aggiuntivi destinati ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce.
Il beneficio spetta anche a chi soffre di patologie invalidanti o croniche, incluse quelle rare, con un grado di invalidità minimo del 74%.
Il diritto è riconosciuto, previa prescrizione medica, anche ai dipendenti che abbiano un figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.
Le ore di permesso si sommano alle tutele già previste dalla normativa vigente, in primo luogo dalla legge 104/1992, e dalle disposizioni dei contratti collettivi. Potranno essere utilizzate per effettuare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure frequenti.
Gestione dell’indennità e copertura previdenziale
Durante la fruizione dei nuovi permessi retribuiti, al lavoratore compete l’indennità prevista per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita. A tale indennità si affianca la copertura figurativa ai fini previdenziali, in modo da non penalizzare il percorso contributivo del dipendente.
Le modalità di erogazione differiscono tra settore privato e pubblico.
Nel settore privato, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro. L’importo sarà successivamente recuperato tramite conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.
Nel settore pubblico, l’indennità è gestita direttamente dall’amministrazione di appartenenza. L’introduzione di tale misura mira a fornire un supporto concreto senza gravare eccessivamente sui datori di lavoro privati, grazie al meccanismo del conguaglio contributivo.
L’impatto sul personale scolastico: fondi per le sostituzioni
Il provvedimento legislativo dedica un’attenzione specifica al comparto dell’istruzione. Per il settore pubblico, infatti, è prevista una misura mirata per la sostituzione del personale scolastico che usufruirà dei nuovi permessi retribuiti aggiuntivi.
Gli oneri per garantire la continuità didattica sono stati valutati in 1.240.000 euro annui, a decorrere dal 2026.
Tali risorse saranno a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). La disposizione è di particolare rilievo per i dirigenti scolastici e per il personale docente e ATA, poiché assicura la copertura finanziaria necessaria per nominare supplenti.
In tal modo, si intende bilanciare il diritto alla salute del personale con la necessità di non interrompere il servizio scolastico, un equilibrio essenziale per il buon funzionamento delle istituzioni educative.


