Permessi visite mediche ATA: la Guida completa alle 18 ore annue

La Scuola Oggi

29 Ottobre 2025

Alcune figure professionali analizzano grazie all'AI i permessi visite mediche ATA

Permessi visite mediche ATA: la Guida completa alle 18 ore annue

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La gestione dei permessi visite mediche ATA è un tema fondamentale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La disciplina è regolata dall’art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che ha introdotto specifiche disposizioni sulle 18 ore annue a disposizione del personale per l’espletamento di visite, terapie o esami diagnostici.

La disciplina dell’art. 69 del CCNL 2019-2021

L’attuale quadro normativo per le assenze dovute a visite, terapie o esami diagnostici è definito dall’art. 69 del CCNL 2019/2021. Tale articolo ha abrogato la precedente disposizione (art. 33 del CCNL 2018). 

La norma riconosce al personale ATA un monte ore massimo di 18 ore per anno scolastico, utilizzabili sia su base oraria che giornaliera. 

Un dettaglio rilevante è che tale monte ore include anche i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura sanitaria e fare ritorno alla sede di lavoro. 

Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il tetto massimo delle 18 ore deve essere riproporzionato in base alla percentuale del rapporto di lavoro, al fine di garantire un’applicazione equa della normativa.

Permessi orari e giornalieri: differenze economiche e di comporto

I permessi previsti dall’art. 69 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del calcolo del periodo di comporto (il tempo massimo di assenza prima della conservazione del posto). 

Ai fini di tale computo, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a un’intera giornata lavorativa. 

La distinzione tra fruizione oraria e giornaliera è però essenziale per comprendere l’impatto economico. Se il dipendente utilizza i permessi su base oraria, anche cumulandoli per l’intera giornata, l’assenza non subisce la decurtazione del trattamento economico accessorio, tipica dei primi dieci giorni di malattia. 

Al contrario, se il permesso viene richiesto fin dall’inizio su base giornaliera (e non come somma di ore), si applica la decurtazione economica prevista dalla normativa vigente, analogamente a quanto avviene per un normale giorno di assenza per malattia.

Alcune figure professionali analizzano grazie all'AI i permessi visite mediche ATA

Modalità di richiesta e giustificazione dell’assenza

Per poter fruire dei permessi visite mediche ATA, il dipendente è tenuto a presentare la domanda con un preavviso minimo di tre giorni

La normativa tempera tale obbligo nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità; in simili circostanze, la domanda può essere inoltrata anche nelle 24 ore precedenti l’assenza e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro previsto. 

A livello di giustificazione, l’assenza deve essere documentata mediante un’attestazione. Il documento, che deve specificare anche l’orario della prestazione, può essere redatto dal medico o dal personale amministrativo della struttura sanitaria (pubblica o privata). 

L’attestazione può essere consegnata manualmente all’amministrazione scolastica dal dipendente oppure trasmessa direttamente dalla struttura sanitaria, anche tramite posta elettronica o altri sistemi telematici.

Permessi visite mediche ATA: incompatibilità e casi specifici

L’utilizzo dei permessi visite mediche ATA su base oraria presenta specifiche incompatibilità

Non è possibile cumularli, nella stessa giornata, con altre tipologie di permessi orari previsti dal CCNL o dalla legge, né con i riposi compensativi derivati da prestazioni di lavoro straordinario. 

Fanno eccezione a tale divieto i permessi per l’assistenza a familiari con disabilità (art. 33 della Legge 104/1992) e i congedi legati alla maternità/paternità (D.Lgs. 151/2001). 

Vi sono poi situazioni particolari in cui l’assenza viene imputata direttamente alla malattia. Se la visita specialistica coincide con uno stato di incapacità lavorativa dovuto a una patologia già in atto, l’intera assenza è gestita come malattia. 

Analogamente, se è la natura stessa della terapia o dell’esame diagnostico a determinare un’incapacità lavorativa, l’assenza ricade nella malattia, a condizione che l’attestazione della struttura lo certifichi esplicitamente.

Terapie periodiche e le alternative disponibili

Una semplificazione burocratica diversa rispetto a quanto stabilito dall’art. 69 per il personale ATA, è prevista per i dipendenti che devono sottoporsi a terapie periodiche che comportano incapacità lavorativa, anche per lunghi periodi. 

In tali circostanze, è sufficiente presentare un’unica certificazione (anche cartacea) redatta dal medico curante, la quale attesti la necessità di trattamenti ricorrenti. 

A tale certificazione iniziale seguiranno poi le singole attestazioni di presenza fornite dalla struttura sanitaria dopo ogni terapia. 

È importante ricordare che l’art. 69 non è l’unica opzione a disposizione del personale. Il dipendente conserva la facoltà di utilizzare, in alternativa alle 18 ore, altri istituti contrattuali

Può, ad esempio, richiedere permessi brevi a recupero, permessi per motivi familiari e personali, oppure utilizzare i riposi compensativi accumulati tramite prestazioni di lavoro straordinario, nel rispetto delle relative discipline.