Con l’imminente conclusione dell’anno scolastico si avvicinano gli scrutini finali e gli esami di Stato. In questa fase delicata, è fondamentale che dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo rispettino pienamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, al fine di garantire riservatezza e sicurezza nella pubblicazione degli esiti scolastici.
Quadro normativo e raccomandazioni del Garante
Le istituzioni scolastiche devono fare riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare attenzione a quanto previsto nel Vademecum “La scuola a prova di privacy”.
Il documento ribadisce che la diffusione dei dati relativi al rendimento scolastico degli studenti deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Obblighi per la pubblicazione degli esiti degli scrutini
Durante la pubblicazione degli esiti scolastici delle classi intermedie e degli esami di ammissione:
- le scuole devono pubblicare esclusivamente le diciture “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva;
- per le classi terminali, possono essere indicati anche i crediti scolastici assegnati;
- la pubblicazione deve avvenire nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento.
Si tratta, nello specifico, di modalità che garantiscono che le informazioni siano condivise solo con chi ne ha titolo, in modo da evitare una diffusione generalizzata che violerebbe il principio di minimizzazione dei dati previsto dal GDPR.
Gestione dei voti e delle valutazioni individuali
I voti di ciascuna disciplina costituiscono dati personali a tutti gli effetti.
Per tale ragione:
- devono essere visibili soltanto allo studente interessato o, nel caso di minori, ai genitori o tutori, esclusivamente tramite accesso con credenziali personali al proprio profilo nel registro elettronico;
- non è ammessa la pubblicazione in aree pubbliche del sito scolastico o su altri canali telematici non riservati.
Questa restrizione mira a tutelare la dignità e la riservatezza degli alunni, in particolare dei minori.
Casistiche senza registro elettronico
Nel caso in cui l’istituzione scolastica non disponga di un sistema di registro elettronico:
- è consentita l’esposizione dei tabelloni cartacei all’albo fisico della scuola con le stesse limitazioni: riportare unicamente “ammesso” o “non ammesso”;
- è vietata qualsiasi informazione che possa far desumere dati sulla salute o sulle condizioni personali del singolo studente.
In particolare, il riferimento a “prove differenziate” (per studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento) non deve essere inserito nei tabelloni pubblici, ma riportato esclusivamente nelle attestazioni individuali rilasciate allo studente.

Divieti relativi alla pubblicazione online dei voti
Il Garante ribadisce con fermezza che, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa sugli esami di Stato, la pubblicazione online degli esiti scolastici è vietata.
In particolare:
- i voti non devono essere diffusi tramite sito web scolastico, social network o altri mezzi digitali pubblicamente accessibili;
- la pubblicazione online configura una forma di diffusione particolarmente invasiva, che può esporre gli studenti — soprattutto i minori — a rischi quali pregiudizi, discriminazione e lesioni del diritto alla riservatezza.
Una volta online, i dati divengono, infatti, potenzialmente permanenti e soggetti all’accesso di soggetti non autorizzati.
Indicazioni operative per i dirigenti scolastici
Per garantire il rispetto delle regole sulla privacy in fase di scrutinio e pubblicazione esiti, il dirigente scolastico dovrà:
- assicurarsi che il personale incaricato alla gestione dei dati rispetti le procedure previste dal GDPR e dal vademecum del Garante;
- verificare che il registro elettronico sia configurato in modo da offrire accesso individuale ai soli utenti autorizzati;
- coordinarsi con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per eventuali quesiti sulle corrette modalità di trattamento;
- monitorare che eventuali pubblicazioni cartacee siano conformi alle prescrizioni normative, evitando l’inserimento di dati non pertinenti o sensibili.





