Insegnanti di Sostegno e supplenze: quando è possibile rifiutare la sostituzione di un collega

Docente di sostegno che si rifiuta di sostituire un collega

Nelle scuole italiane, i docenti di sostegno rivestono un ruolo fondamentale per l’inclusione degli studenti con disabilità, garantendo un supporto educativo adeguato e personalizzato. 

Tuttavia, non di rado si verifica la richiesta di sostituire colleghi temporaneamente assenti, una situazione che solleva dubbi sulla legittimità di tali assegnazioni e sui diritti degli insegnanti coinvolti. 

È quindi importante chiarire in quali casi il docente di sostegno può essere chiamato a svolgere una supplenza e quando, invece, può rifiutarsi.

Quando un docente di sostegno può essere chiamato a sostituire un collega?

La normativa vigente prevede che l’insegnante di sostegno possa essere assegnato alla sostituzione di un collega assente solo in circostanze ben precise. 

La prima condizione imprescindibile è l’assenza dell’alunno con disabilità a lui assegnato. In assenza dello studente, il docente può essere destinato ad altre classi per garantire la copertura dell’orario scolastico.

Esistono poi delle eccezioni che giustificano l’impiego dell’insegnante di sostegno anche in presenza del proprio alunno, purché non vi siano alternative praticabili. 

Tra queste rientrano situazioni di emergenza, come l’assenza di altri docenti disponibili, l’impossibilità di nominare un supplente a breve termine, specialmente nella scuola dell’infanzia, o il ricorso agli spazi di flessibilità organizzativa previsti dall’ordinanza ministeriale n. 88/2024.

Se il docente di sostegno è contitolare di classe, potrebbe essere chiamato a sostituire un collega assente nella stessa sezione. Tuttavia, questo è ammissibile solo se la disabilità dell’alunno non è tale da impedirgli lo svolgimento delle attività senza il supporto specifico dell’insegnante. 

In caso contrario, la sua assenza comprometterebbe la continuità educativa e il progetto di integrazione scolastica dello studente.

Quando il docente di sostegno può rifiutare la supplenza?

Il docente di sostegno ha diritto a rifiutarsi di svolgere la sostituzione di un collega nel momento in cui la sua assenza pregiudicherebbe l’assistenza e il supporto allo studente con disabilità. L’inclusione scolastica è la finalità primaria della sua figura, e il suo impiego in attività diverse deve sempre rispettare questo principio.

La giurisprudenza e le linee guida ministeriali chiariscono che il docente di sostegno non può essere distolto dalle sue mansioni principali se lo studente con disabilità è presente a scuola, anche se la sua momentanea assegnazione ad un’altra classe sembra di poco impatto sul percorso educativo dell’alunno. 

Inoltre, affinché un docente di sostegno possa essere assegnato a una supplenza, è necessario che vi sia un ordine di servizio formale da parte del dirigente scolastico. L’insegnante non può essere trasferito in un’altra classe su richiesta informale o per semplice necessità organizzativa. 

Se l’ordine di servizio viola le normative in vigore, il docente ha il diritto di rifiutarlo, evidenziando il rischio di pregiudicare l’apprendimento e l’inclusione dello studente con disabilità.

Un equilibrio tra esigenze scolastiche e diritto all’inclusione

Il tema delle supplenze per i docenti di sostegno è una questione complessa che riguarda sia la necessità di garantire la copertura delle lezioni, sia il diritto degli alunni con disabilità a ricevere un supporto adeguato. 

L’uso improprio del personale di sostegno per esigenze di organico può rischiare di minare il principio di inclusione, che rappresenta una delle colonne portanti del sistema educativo italiano.

Per questo motivo, è fondamentale che le scuole rispettino le disposizioni normative e che i docenti siano pienamente consapevoli dei propri diritti e doveri. 

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