Requisiti d’accesso A-26 e A-28: integrazioni del MIM

CdC A-26 e A-28: integrazione dei requisiti di accesso

Aggiornati i requisiti d’accesso A-26 e A-28: il Ministero dell’Istruzione e del Merito con il Ministero dell’Università e della Ricerca, infatti, ha emanato un decreto rivolto a tutti i docenti o aspiranti tali.

Il riferimento è al provvedimento n. 221 del 20 novembre 2023. Che riguarda le CdC A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, in attuazione dell’articolo 18 bis, comma 6, del D.Lgs. 59/2017. 

Suddette materie sono comunemente identificate con l’acronimo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Esami e CFU richiesti tra vecchio e nuovo ordinamento

È possibile conseguire gli esami e i CFU attraverso corsi di laurea di diverso livello (triennale, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. I CFU conseguiti tramite la tesi di laurea non sono computabili.

Guardiamo ora all’integrazione del piano di studi. Nel caso degli esami all’interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, un’annualità equivale a esami del nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU.

Ogni esame semestrale, invece, corrisponde a esami del nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. È necessario sostenere tali prove nei settori disciplinari correlati.

Titoli di accesso

Fra i requisiti d’accesso A-26 e A-28, sono considerati titoli validi sia la laurea magistrale che la laurea specialistica. Nonché la laurea di vecchio ordinamento equiparata a queste ultime.

Ma cosa succede nel caso in cui una laurea di vecchio ordinamento sia equiparabile a diverse classi di lauree specialistiche o magistrali? In queste situazioni, spetta all’Ateneo che ha conferito il titolo di laurea rilasciare, su richiesta, un certificato.

Lo stesso deve attestare a quale specifica classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio ottenuto. Questo significa che quando una specifica classe di laurea magistrale è indicata nella tabella A, è possibile accedere alla CdC. 

Sia con una laurea specialistica, sia con una laurea di vecchio ordinamento che corrispondono a quella indicata. Questo è in linea con le equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.

Cosa cambia per la CdC A-26

Per la classe di concorso A-26 (Matematica):

  • Avendo la laurea in Fisica (LS-20 e LM-17) si potrà accedere alla classe di concorso con soli 30 CFU, a fronte degli 80 precedentemente richiesti. Si corregge quindi, almeno in parte, l’anomalia per cui i laureati in Fisica possono accedere direttamente all’insegnamento della CdC A-27 (Matematica e Fisica). Per cui abilitandosi in questa classe di concorso, conseguono abilitazione anche su A-26 e A-20;
  • Se si ha la laurea in Matematica (LS-45 e LM-40) si accede direttamente alla classe di concorso a fronte dei 36 crediti richiesti precedentemente nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/02, 12 MAT/03, 12 MAT/05;
  • Col possesso della laurea in Ingegneria in genere sono adesso richiesti 60 CFU in luogo degli 80 CFU necessari precedentemente. È sufficiente che i 60 CFU siano posseduti in qualsiasi settore MAT (al contrario la bozza richiedeva il possesso di esami nei vari settori MAT).

Cambiamenti per la classe di concorso A-28

Per la CdC A-28:

  • La precedente disciplina richiedeva in molti casi il possesso di 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01.
  • La nuova disciplina stabilisce che siano richiesti almeno 84 CFU nei settori scientifici disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno 24 CFU in MAT e 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO.
  • Viene ampliata la platea di classi di lauree che possono accedere a questa CdC: avranno accesso anche i laureati in Ingegneria Civile (LM-23 e LS28), i laureati in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (LM-11), Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale in alternativa (LS-11), Farmacia e Farmacia industriale in alternativa (LM-13 e LS-14), Informatica (LM-18 e LS-23), Medicina veterinaria (LM-42 e LS-47) e Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71 e LS-81).

Il decreto è in vigore

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero il 17 gennaio. Tuttavia, sono stati garantiti i diritti di partecipazione a differenti procedure.

Parliamo di quelle concorsuali, dei percorsi abilitanti e di quelli di specializzazione sul sostegno. Ancora per i diritti di accesso alle graduatorie riguardo il conferimento delle supplenze. 

Ciò, per coloro che, all’entrata in vigore del decreto, erano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso. 

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