Il maltempo non concede tregua e impone lo stop alla didattica: sono, infatti, numerose le scuole chiuse in Campania il 25 novembre 2025 a causa dell’avviso di criticità arancione diramato dalla Protezione Civile regionale. Il provvedimento interessa diversi comuni tra le province di Napoli, Salerno e Caserta, dove sono state già firmate le ordinanze per garantire la sicurezza di studenti e personale. In attesa dell’ufficialità per il capoluogo partenopeo, analizziamo la mappa degli istituti coinvolti e le normative di riferimento per la gestione dell’emergenza.
Allerta arancione e mappa dei comuni coinvolti dallo stop
L’ondata di maltempo che sta investendo il Sud Italia ha reso inevitabile l’adozione di misure precauzionali drastiche.
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione, valido a partire dalle ore 23:59 di oggi fino alle 23:59 di domani, per una durata complessiva di ventiquattro ore.
Le previsioni meteorologiche indicano scenari critici caratterizzati da precipitazioni intense, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le coste, oltre al rischio di dissesti idrogeologici.
Tale scenario ha spinto le amministrazioni locali a disporre la sospensione delle attività didattiche o la chiusura totale dei plessi, includendo nel provvedimento anche le scuole private.
La sicurezza della comunità scolastica rappresenta un elemento fondamentale nelle decisioni dei sindaci. Di seguito riportiamo l’elenco dei territori interessati dal provvedimento, che rimane in costante aggiornamento:
- Provincia di Napoli: Afragola, Cardito, Casoria, Castellammare di Stabia, Giugliano, Ischia, Meta di Sorrento, Massa Lubrense, Mugnano, Piano di Sorrento, Procida, Sant’Agnello, Siano, Vico Equense.
- Provincia di Salerno: Amalfi, Maiori, Nocera Inferiore, Siano, Scala.
- Provincia di Caserta: Mondragone.
Per quanto riguarda la città di Napoli, sebbene non vi sia ancora un’ordinanza ufficiale, le valutazioni in corso da parte dell’amministrazione lasciano ipotizzare un allineamento con la decisione di tenere le scuole chiuse in Campania il 25 novembre, seguendo la linea adottata dai comuni limitrofi.
Sospensione attività o chiusura totale: le differenze normative
In situazioni di emergenza meteorologica, è necessario distinguere con chiarezza tra la “sospensione delle attività didattiche” e la “chiusura delle scuole“, poiché le conseguenze giuridiche per il personale sono differenti.
La competenza decisionale spetta ai Prefetti o ai Sindaci. Comprendere tale distinzione risulta determinante per docenti e personale ATA al fine di ottemperare correttamente ai propri obblighi di servizio.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni, equiparando la giornata a una festività scolastica per gli studenti.
Tuttavia, la scuola rimane aperta come ufficio pubblico. In tale contesto:
- i docenti non devono recarsi a scuola, a meno che non siano previste attività collegiali o riunioni programmate nel Piano Annuale (che il Dirigente Scolastico può comunque decidere di rinviare);
- il personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) è invece tenuto a prestare servizio. Qualora il dipendente sia impossibilitato a raggiungere la sede per cause di forza maggiore legate al meteo, dovrà giustificare l’assenza utilizzando i permessi retribuiti o ferie previsti dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL).
Al contrario, l’ordinanza di chiusura totale della scuola inibisce l’accesso ai locali a chiunque. Il provvedimento solleva tutto il personale, sia docente che ATA, dall’obbligo di servizio.
L’assenza è legittimata d’ufficio e non comporta decurtazioni economiche né necessità di giustificazione formale.
Il riferimento giuridico è l’articolo 1256 del Codice Civile, che disciplina l’estinzione dell’obbligazione lavorativa per impossibilità sopravvenuta non imputabile al dipendente.

Validità dell’anno scolastico e gestione dei recuperi
Le interruzioni forzate delle lezioni sollevano spesso dubbi in merito alla validità legale dell’anno scolastico.
La normativa nazionale fissa a 200 il numero minimo di giorni di lezione necessari per la validità dell’anno.
Tuttavia, i calendari regionali sono strutturati prevedendo un margine di giorni aggiuntivi proprio per fronteggiare imprevisti quali le scuole chiuse in Campania il 25 novembre per allerta meteo.
Eventi di questa portata rientrano nella casistica della forza maggiore. Di conseguenza, anche qualora il numero di giorni di lezione dovesse scendere sotto la soglia dei 200 a causa di ordinanze di sicurezza pubblica, la validità dell’anno scolastico è garantita e non sussiste un obbligo automatico di recupero.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito lascia, comunque, alle singole istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, la facoltà di deliberare eventuali recuperi.
Tale decisione diventa essenziale solo se il Collegio dei Docenti valuta che lo stop abbia compromesso il raggiungimento degli obiettivi formativi o impedito una corretta valutazione degli studenti.
In questi casi specifici, la scuola può riprogrammare le attività per tutelare il diritto allo studio.
Canali ufficiali e raccomandazioni per le famiglie
L’evoluzione delle condizioni meteorologiche richiede la massima prudenza e un costante aggiornamento attraverso fonti verificate.
La Protezione Civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di prestare attenzione agli avvisi diffusi dalle autorità competenti. Per avere notizie certe sulla riapertura degli istituti o su eventuali proroghe delle ordinanze, è indispensabile consultare i canali istituzionali.
I siti web dei Comuni e il portale della Protezione Civile (https://www.protezionecivile.gov.it/) rappresentano le fonti primarie per verificare lo stato di allerta e le disposizioni vigenti.
Si invita l’utenza a diffidare di notizie non confermate che circolano su chat e social network non ufficiali, al fine di gestire l’emergenza con consapevolezza e ordine.





