Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), confermando la decisione del TAR Lazio: il servizio militare è valutabile ai fini delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), anche se non prestato in costanza di nomina. La sentenza, che chiude un ricorso avviato da un docente escluso dal punteggio per il servizio di leva ai sensi dell’art. 15 dell’OM 88/2024, rappresenta un punto di svolta per migliaia di insegnanti.
Le argomentazioni del Ministero e il concetto di “costanza di nomina”
Il MIM sosteneva che il servizio militare dovesse essere riconosciuto solo se prestato in costanza di nomina, cioè durante un contratto di lavoro attivo con una scuola, in linea con l’art. 2050 del d.lgs. 66/2010.
Secondo l’Amministrazione, equiparare il servizio di leva ad altri servizi civili non valutabili avrebbe creato un privilegio ingiustificato. L’OM 88/2024, infatti, escludeva il punteggio per il servizio militare svolto al di fuori di un rapporto lavorativo scolastico.
Ma cosa significa “costanza di nomina”? Si intende la sovrapposizione temporale tra un contratto scolastico attivo e un impegno obbligatorio, come il servizio militare o civile.
Ad esempio, un docente con contratto annuale che inizia il servizio civile durante l’anno scolastico è considerato in costanza di nomina, e il periodo di servizio civile gli viene riconosciuto.

La decisione del Consiglio di Stato: priorità al principio costituzionale
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del Ministero, richiamando l’art. 52 della Costituzione, che tutela la posizione lavorativa di chi adempie al dovere di difesa della Patria.
I giudici hanno dato precedenza all’art. 569 del d.lgs. 297/1994, norma specifica per il personale scolastico, che considera il servizio militare “valido a tutti gli effetti”.
La sentenza si basa su numerosi precedenti (sentenze n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023, n. 9864/2024), sottolineando che escludere il punteggio per il servizio militare non prestato in costanza di nomina creerebbe una discriminazione per chi ha assolto un obbligo di leva, penalizzandolo nell’accesso alle supplenze.
Impatto sui docenti e prospettive future
La decisione ha effetti concreti per i docenti che hanno svolto il servizio militare fuori da un contratto scolastico, a cui era stato negato il punteggio nelle GPS o nelle graduatorie di istituto, o che intendevano presentare ricorso.
Ora possono ottenere il riconoscimento del punteggio per l’intero periodo di leva, migliorando la loro posizione in graduatoria e le chance di ottenere supplenze.
La sentenza offre, inoltre, un riferimento chiaro al prossimo aggiornamento delle Graduatorie GPS in programma nel 2026: i docenti esclusi potranno richiedere la rettifica del punteggio, allegando la sentenza e i precedenti citati, o presentare ricorso se il riconoscimento dovesse essere ancora negato.

Verso l’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2026
La sentenza del Consiglio di Stato ha introdotto un cambiamento significativo anche in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie GPS 2026: il servizio militare, anche se non svolto in costanza di nomina, varrà 12 punti.
Si tratta, a ben vedere, di una decisione che rischia di penalizzare chi non ha svolto il servizio militare, in particolare le donne.
Sarà, pertanto, necessario mettere in campo nuove strategie formative per non essere scavalcati in graduatoria, e non perdere la possibilità di vedersi assegnare incarichi di supplenza.
In particolare, gli aspiranti docenti potranno conseguire i seguenti punteggi per aumentare il punteggio:
- Certificazioni Linguistiche: da 3 a 6 punti;
- Certificazioni Informatiche: 0,5 punti (fino ad un massimo di 2 punti);
- Master: 1 punto (tranne il Master L2 per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri che, invece, vale 3 punti);
- Corsi di Perfezionamento: 1 punto.
Da tenere, presente, tuttavia, che il Corso di Perfezionamento CLIL, se associato ad una Certificazione linguistica, vale ben 3 punti e permette, quindi, di ottenere fino a 9 punti (con una Certificazione di livello C2).


