Mentre le Università sono impegnate con la pubblicazione dei bandi relativi al TFA Sostegno IX ciclo – dopo il via libera all’avvio dei percorsi di formazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024) per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché nella scuola Secondaria di I grado e II grado per l’anno accademico 2023/2024 – sono numerose le domande degli aspiranti docenti relative a vari aspetti della procedura.
Ed ecco, quindi, che il MUR ha preparato una serie di FAQ proprio per chiarire gli aspetti maggiormente dibattuti.
TFA Sostegno IX ciclo FAQ
I candidati, in relazione alle classi di concorso accorpate di cui al decreto interministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, devono scegliere se iscriversi al TFA Sostegno IX ciclo per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.
I candidati che non rientrino nella riserva di posti del 35% possono accedere direttamente alle prove “comuni” (una o più prove scritte ovvero pratiche), fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte.
No.
Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.
La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011.
La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’anno accademico 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019 che prevede un limite massimo di assenze pari al 20% per ciascun insegnamento (e l’obbligo di recuperare il relativo monte ore attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti) e l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste per il tirocinio e per i laboratori .
A) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?
Sì.
B) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?
Sì, la riserva di posti del 35% non va inserita nel calcolo del “doppio dei posti disponibili”.
C) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?
Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lettera B).
D) Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?
L’articolo 2 del decreto ministeriale n. 583/2024 specifica semplicemente che i candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.
E) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?
La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2.
F) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono, pertanto, essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.