I docenti con contratto a tempo determinato devono poter usufruire dei 6 giorni di ferie durante il periodo di attività didattica, al pari dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Questo è quanto dichiarato dall’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), in linea con quanto richiesto dai sindacati per ottenere la parità dei diritti tra il personale docente.
Vediamo insieme cosa dice la normativa e cosa prevede, ma prima chiariamo la differenza tra ferie e permessi.
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SOMMARIO
ToggleLa differenza tra giorni di ferie e giorni di permesso
Prima di approfondire la questione, è bene compiere una distinzione tra permessi e ferie. Sostanzialmente, si differenziano per durata e periodo: le ferie sono, tendenzialmente, più lunghe dei permessi, mentre questi ultimi si riducono a pochi giorni.
Mentre i permessi possono essere richiesti nel corso dell’anno scolastico, le ferie coincidono con i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. feste di Natale e chiusura estiva), seppur con qualche eccezione.
La differenza tra giorni di ferie e giorni di permesso
Prima di approfondire la questione, è bene compiere una distinzione tra permessi e ferie. Sostanzialmente, si differenziano per durata e periodo: le ferie sono, tendenzialmente, più lunghe dei permessi, mentre questi ultimi si riducono a pochi giorni. Inoltre, mentre i permessi possono essere richiesti nel corso dell’anno scolastico, le ferie coincidono con i periodi di sospensione delle attività didattiche (es. feste di Natale e chiusura estiva), seppur con qualche eccezione.
Per essere più precisi, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato possono richiedere permessi retribuiti nei seguenti casi:
- per partecipare a concorsi o sostenere esami;
- in caso di lutto per perdita di parenti entro il secondo grado, componenti della famiglia anagrafica o convivente stabile;
- per motivi familiari o personali, previa presentazione di apposita autocertificazione;
- in occasione del proprio matrimonio.
Esistono, poi, anche i permessi brevi: consistono in poche ore e devono essere recuperati entro i due mesi successivi. Se ciò non avviene per colpa del dipendente le ore vengono trattenute in busta paga; se, invece, la colpa è dell’amministrazione, allora il tutto decade senza alcuna trattenuta.
Per quanto riguarda le ferie, i docenti con contratto a tempo determinato devono collocarle anche durante la sospensione delle attività didattiche previste dal calendario scolastico regionale, in modo che l’amministrazione non debba retribuire eventuali ferie maturate e non godibili, oppure retribuire le restanti.
I docenti con contratto a tempo indeterminato, invece, possono richiedere 6 giorni durante il corso dell’anno scolastico, a patto che presentino un’autocertificazione.
Ed è proprio su questo che si basa la lotta dei sindacati, perché anche coloro che hanno in corso un contratto a termine abbiano gli stessi diritti dei docenti a tempo indeterminato. E stando alle normative vigenti, non c’è alcun motivo per cui anche i supplenti o i precari possano richiedere giorni di ferie in periodi di attività didattica.
Le ferie sono tendenzialmente più lunghe dei permessi, mentre questi ultimi sono solitamente di pochi giorni.
Quanti sono i giorni di permesso?
Secondo l’art. 35, comma 12, del CCNL 18/01/2024, i giorni di permesso sono 3 e sono fruibili anche dal personale docente, educativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza sia al 31 agosto, sia al 30 giugno. Il personale ATA può usufruire dei permessi anche a ore.
Per richiedere i 3 giorni di permesso, i docenti devono presentare apposite autocertificazioni per attestare le motivazioni, personali o familiari, della richiesta.
Quanti sono i giorni di ferie per i docenti con contratto a tempo determinato? Cosa dice ARAN?
I docenti con contratto a tempo indeterminato possono richiedere giorni di ferie sia nel periodo di sospensione delle lezioni, sia nel corso del restante anno scolastico. Il periodo massimo consentito è di 6 giorni e può essere concesso solo se il personale può essere sostituito senza interferire con l’andamento delle attività didattiche e con la spesa pubblica.
A tal proposito, l’ARAN sottolinea che questa possibilità viene concessa in occasione di situazioni personali molto particolari, che potrebbero verificarsi in qualsiasi momento dell’anno; di conseguenza, anche i docenti con contratto a tempo determinato, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, devono avere la stessa possibilità, anche perché potrebbero aver già maturato dei giorni di ferie al pari dei docenti a tempo indeterminato.
La normativa di riferimento: L. 228/2012. Art.1, comma 54 e comma 55
La normativa alla quale fa riferimento l’ARAN e che conferma quanto sostenuto è la Legge di Stabilità L. 228 del 2012, dove è stato stabilito che:
«Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
In particolare, i comma 54 e 55 approfondiscono la questione, dando risposte e rendendo il quadro generale molto più chiaro:
- comma 54: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;
- comma 55: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Quali sono le condizioni per chiedere fino a 6 giorni di ferie?
Il personale docente, con contratto a tempo sia determinato che indeterminato, può quindi chiedere fino a 6 giorni di ferie (precedentemente maturate) durante i seguenti periodi:
- dall’1 settembre fino alla data fissata per l’inizio delle lezioni dal calendario regionale;
- durante le vacanze di Pasqua e Natale;
- in occasione delle elezioni, per le quali le lezioni vengono sospese;
- dal giorno successivo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, a esclusione dei giorni da dedicare a esami, scrutini o altre attività finalizzate all’insegnamento (come i Collegi dei Docenti);
- dall’1 luglio al 31 agosto, solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato o con scadenza al 31 agosto;
- durante il periodo di svolgimento delle lezioni, a patto che l’assenza del docente non comporti costi extra per l’amministrazione.