Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha finalmente pubblicato le ordinanze ministeriali n. 36 e n. 37 del 28 febbraio 2025 per l’avvio delle procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA nonché degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026. Ecco le scadenze e le date di pubblicazione degli esiti.
Presentazione delle domande di mobilità: le scadenze
Mentre l’ordinanza n. 36/2025 riguarda il personale docente, educativo e ATA, l’ordinanza n. 37/2025 disciplina le procedure di mobilità relative ai docenti di religione cattolica.
Le principali scadenze per la presentazione delle domande sono le seguenti:
CATEGORIA | PRESENTAZIONE DOMANDA | CHIUSURA ADEMPIMENTI UFFICI PERIFERICI MIM | PUBBLICAZIONE ESITI |
Personale docente | dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025 | entro il 30 aprile 2025 | 23 maggio 2025 |
Personale educativo | dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025 | 30 aprile 2025 | 27 maggio 2025 |
Personale ATA | dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025 | 12 maggio 2025 | 3 giugno 2025 |
Insegnanti di religione cattolica | dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025 | ///// | 30 maggio 2025 |
Modalità di presentazione delle domande
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Solo gli insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile nella relativa sezione del MIM dedicata alla mobilità, alla voce Modulistica – Mobilità.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.
Compilare la domanda è semplice: basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza.
Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.
Criteri per l’accesso alle deroghe
I docenti che rientrano in una delle deroghe previste, come quelli con figli minorenni, disabilità o altre esigenze familiari, potranno presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione di allegare la relativa documentazione.
Le specifiche deroghe comprendono:
- genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
- figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.