Accesso Civico Laurea: il Garante della Privacy nega l’ostensione dei diplomi

La Scuola Oggi

20 Agosto 2025

un archivio con le lauree degli studenti chiuse in una vetrina con una catena e un lucchetto, alla quale è attaccato un segnale stradale di divieto di accesso

Accesso Civico Laurea: il Garante della Privacy nega l’ostensione dei diplomi

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Con il provvedimento n. 31/2025 del 23 gennaio 2025, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito un principio netto per le istituzioni universitarie in merito alle richieste di accesso civico laurea. Gli atenei, infatti, sono tenuti a respingere le istanze che mirano a ottenere copia della documentazione di laurea di ex studenti. Una decisione che pone la tutela della riservatezza individuale al di sopra di un generalizzato e indiscriminato diritto alla conoscenza, tracciando un confine preciso.

La Decisione del Garante e la Tutela dei Dati Personali

La vicenda trae origine dalla richiesta di un soggetto terzo di ottenere, tramite accesso civico, la copia del certificato di laurea di un ex studente. 

Un documento del genere non contiene soltanto dati anagrafici, come il nominativo e la data di nascita, ma anche informazioni dettagliate relative al percorso accademico: il corso di studi completato, l’anno di conseguimento del titolo e la valutazione finale. 

Simili informazioni, per ragioni strettamente personali, non sempre si desidera siano rese note a terzi. Alla luce di ciò, il Garante ha considerato legittimo il diniego opposto dall’ateneo. 

La diffusione di tali dati, secondo l’Authority, arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato alla sfera privata del soggetto interessato, in violazione dei principi di protezione dei dati personali. 

Un punto basilare della decisione risiede proprio nella natura delle informazioni contenute nel diploma, la cui ostensione generalizzata non risponde a un interesse pubblico concreto.

Accesso Civico Laurea: i Limiti della Trasparenza Amministrativa

L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto per favorire forme diffuse di controllo sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, oltre a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. 

Un elemento essenziale per comprendere la pronuncia del Garante risiede nel corretto inquadramento di tale finalità. Nel caso specifico, non sono emersi elementi che potessero far ritenere la conoscenza del diploma di laurea strumentale al raggiungimento di detti obiettivi. 

L’interesse alla base della richiesta è apparso, al contrario, di natura prettamente privata e non riconducibile a finalità di controllo democratico. 

L’ateneo, nel respingere l’istanza, ha agito in conformità con le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale sottolinea come l’accesso non possa essere utilizzato per soddisfare curiosità personali o per scopi emulativi, ma debba sempre essere collegato a un interesse pubblico meritevole di tutela.

Accesso Civico Laurea: un martello da giudice e una pergamena di laurea

Il Bilanciamento tra Diritto alla Conoscenza e Diritto alla Riservatezza

La pronuncia mette in luce il delicato equilibrio tra il principio di trasparenza amministrativa e il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali

La disciplina sull’accesso civico non configura un diritto incondizionato, ma prevede specifici limiti a tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

Il Garante ha ritenuto che la conoscenza indiscriminata del diploma di laurea da parte di terzi determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del laureato. 

La protezione della sfera personale rappresenta un principio fondamentale che non può essere sacrificato in assenza di un interesse pubblico prevalente

Il particolare regime di pubblicità che caratterizza i dati ottenuti tramite accesso civico, che potrebbero essere resi noti a chiunque, amplifica il potenziale pregiudizio per l’interessato, rendendo ancora più necessaria un’attenta ponderazione degli interessi in gioco.

Le Implicazioni Pratiche per le Istituzioni Universitarie

La pronuncia del Garante assume un’importanza determinante per gli uffici amministrativi degli atenei, poiché fornisce un orientamento chiaro e univoco sulla gestione delle istanze di accesso civico laurea. 

Le università dispongono ora di una base giuridica solida per respingere richieste che abbiano come oggetto la documentazione accademica di terzi, senza che emerga un collegamento funzionale con il controllo sull’operato dell’amministrazione. 

Tale indirizzo non solo tutela la privacy degli ex studenti, ma previene anche un uso distorto dell’accesso civico, che rischierebbe altrimenti di trasformarsi in uno strumento di indagine sulla vita privata dei singoli. 

Le segreterie universitarie sono, di conseguenza, tenute a valutare con rigore ogni istanza, in modo da verificare che la richiesta persegua effettivamente le finalità istituzionali di trasparenza e non si limiti a soddisfare un interesse meramente individuale, in linea con le indicazioni dell’ANAC e del Garante della Privacy.