Maltrattamenti a Scuola: Per la Cassazione anche chi assiste ha diritto al risarcimento

Giuseppe Montone

3 Settembre 2025

una maestra sgrida un alunno tenendolo per un braccio sotto lo sguardo spaventato di una piccola alunna

Maltrattamenti a Scuola: Per la Cassazione anche chi assiste ha diritto al risarcimento

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Con la sentenza n. 30123 del 2 settembre, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di fondamentale importanza per la protezione dei minori in ambito educativo. I maltrattamenti a scuola non ledono solo chi li subisce direttamente, ma anche chi vi assiste, e per tale ragione anche i bambini spettatori hanno diritto al risarcimento del danno. Una simile decisione rafforza le tutele introdotte dalla Legge 69/2019, nota come “Codice Rosso”, che riconosce esplicitamente come persona offesa anche il minore testimone di violenza.

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Maltrattamenti a Scuola: l’abbandono del concetto di “correzione”

L’orientamento della Suprema Corte segna un passo determinante nell’abbandono definitivo della fattispecie di “abuso dei mezzi di correzione“, prevista dall’articolo 571 del Codice penale, nei casi di condotte violente. 

I giudici hanno qualificato come “arcaico” il concetto stesso di “correzione”, specificando che nel sistema educativo attuale la violenza non è mai uno strumento formativo ammissibile

Le azioni documentate nel caso specifico includevano bambini tirati per le braccia, colpiti alla testa, presi a calci e schiaffi, oltre a minacce e incitazioni alla violenza reciproca. La Corte ha chiarito che tali comportamenti, connotati da una violenza gratuita, integrano il delitto di maltrattamenti a scuola e non l’abuso dei mezzi di correzione, il quale presupporrebbe un uso eccessivo di metodi educativi comunque leciti. 

La posizione si allinea, inoltre, alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, che considera incompatibile con il potere educativo qualsiasi condotta aggressiva che possa minare lo sviluppo armonico della personalità del minore.

Il danno da violenza assistita e il diritto al risarcimento

La Cassazione ha riconosciuto la validità del ricorso presentato da una parte civile, la quale lamentava il mancato risarcimento per una bambina che aveva assistito agli episodi di violenza avvenuti all’interno della scuola

Per ottenere il ristoro del danno derivante dai maltrattamenti a scuola non è indispensabile la presenza di lesioni fisiche dirette; è sufficiente dimostrare che il minore si trovava nell’ambiente in cui avvenivano le violenze

Elementi probatori utili a tale scopo includono elenchi di presenza, turni degli insegnanti e registrazioni video. 

La violenza assistita, infatti, genera conseguenze psicologiche significative, poiché crea un clima di sopraffazione e disagio che pregiudica il sereno sviluppo del bambino. 

Per queste motivazioni, la sentenza ha annullato parzialmente la decisione della Corte d’Appello di Napoli, limitatamente agli effetti civili, e ha rinviato la questione al giudice civile per una nuova valutazione del danno subito dalla minore spettatrice.

Maltrattamenti a Scuola: piccola alunna spaventata durante una lezione in classe

La rivoluzione del Codice rosso: tutele rafforzate dal 2019

La legge n. 69 del 19 luglio 2019, o “Codice Rosso”, ha introdotto modifiche sostanziali per la tutela dei minori vittime di violenza assistita, compresi i maltrattamenti a scuola. 

Il cambiamento più significativo riguarda il riconoscimento automatico del minore come “persona offesa” dal reato. 

L’articolo 572 del Codice penale, così come modificato, stabilisce che “il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti […] si considera persona offesa dal reato”. 

Prima di questa riforma, la giurisprudenza richiedeva la prova dell’abitualità delle condotte violente e la dimostrazione di conseguenze negative sulla crescita del minore. 

La nuova normativa ha eliminato tali requisiti, poiché stabilisce che è sufficiente la prova della presenza del minore anche a un solo episodio di maltrattamento. 

Tale riconoscimento comporta importanti conseguenze processuali:

  • il minore, attraverso i suoi rappresentanti legali, può proporre querela;
  • può presentare memorie e opporsi a un’eventuale archiviazione;
  • può costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni.

Un fenomeno in crescita: i dati sulla violenza scolastica

Il tema dei maltrattamenti a scuola è di stringente attualità. I dati indicano un aumento preoccupante del fenomeno: nel 2023, circa 114 mila minorenni sono stati vittime di maltrattamento, e di questi il 34% ha subito violenza assistita. 

Un’altra indagine rivela che il 76% degli studenti dichiara di aver assistito almeno una volta ad atti di bullismo o violenza a scuola. 

L’impatto psicologico di simili esperienze, anche se indirette, si manifesta frequentemente con perdita di autostima, ansia, isolamento e depressione

La domanda di supporto psicologico, tuttavia, rimane spesso disattesa, con un aggravamento delle ripercussioni sul percorso educativo e relazionale dei giovani. 

La sentenza della Cassazione, quindi, non solo respinge una concezione antiquata dei metodi educativi, ma sottolinea il valore protettivo della normativa più recente, ribadendo che la violenza, anche minima, non è mai giustificabile nell’insegnamento, né per chi la subisce né per chi la osserva.