Gli Elenchi regionali 2026 rappresentano una novità sostanziale nell’impianto del reclutamento docente italiano. Disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 in attuazione dell’art. 399 comma 3-ter del Testo Unico della scuola, gli elenchi raccolgono i candidati che hanno superato uno dei concorsi banditi dal 2020 in poi senza essere risultati vincitori, e li rendono disponibili per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2026/2027 – a condizione che le ordinarie graduatorie dei concorsi siano esaurite. È una misura che riflette tanto le pressioni del PNRR quanto le contraddizioni di un sistema che, da decenni, fatica a stabilizzare i propri docenti. Stando a quanto riferito dalla Uil Scuola, la presentazione delle domande avverrà presumibilmente dalle ore 9.00 del 6 maggio alle ore 23.59 del 25 maggio (date da confermare).
La genesi normativa: dal PNRR al DM 68/2026
Per comprendere il senso degli Elenchi regionali 2026 occorre risalire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
La Riforma 2.1 della Missione 4 Componente 1 – quella dedicata al reclutamento dei docenti – impegnava l’Italia a una revisione strutturale del sistema, con obiettivi quantitativi precisi sui tempi di assunzione e sulla copertura dei posti vacanti.
Il presupposto della riforma era l’esistenza di un patrimonio non valorizzato di candidati qualificati: i molti idonei delle procedure concorsuali svolte negli ultimi anni che, pur avendo superato le prove, non avevano trovato spazio nelle graduatorie utili al ruolo.
L’inserimento dell’art. 399 comma 3-ter è avvenuto in due passaggi normativi successivi.
Il D.L. 7 aprile 2025 n. 45, convertito dalla Legge 5 giugno 2025 n. 79, ha introdotto per la prima volta lo strumento, prevedendo l’inserimento in elenco regionale per chi avesse conseguito almeno il punteggio minimo della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020.
Il D.L. 19 febbraio 2026 n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026 n. 50, ha successivamente modificato la disciplina ampliando la platea dei destinatari ed estendendone l’operatività all’anno scolastico 2026/2027.
Il DM 68/2026, firmato dal Ministro Valditara il 22 aprile 2026, costituisce il regolamento attuativo per la prima applicazione dello strumento.
Il decreto è stato preceduto dal parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026 e da un’informativa alle organizzazioni sindacali del 16 dicembre 2025.
L’impianto risultante è quello di un canale parallelo e subordinato a quello ordinario: gli Elenchi regionali non sostituiscono le graduatorie dei concorsi, ma intervengono solo dopo che queste si sono esaurite.
È una scelta di policy che coniuga l’obiettivo PNRR di velocità nelle assunzioni con la salvaguardia del principio concorsuale, evitando – almeno formalmente – che il nuovo strumento svilisca le graduatorie originarie.
Sette procedure concorsuali e una sola architettura
Il primo punto di interesse del DM 68/2026 è la mappatura delle procedure concorsuali che danno titolo all’inserimento.
Sono sette tipologie di concorso, banditi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e con graduatoria pubblicata entro il 31 agosto 2025 (oppure tra il 1° settembre e il 10 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 4 comma 2-ter del D.L. 255/2001).
Si tratta in particolare:
- dei concorsi ordinari 2020 per l’infanzia e la primaria (DD 498 del 21 aprile 2020) e per la secondaria di primo e secondo grado (DD 499 del 21 aprile 2020);
- delle due procedure STEM — la prima ex DD 826 dell’11 giugno 2021, la seconda ex DD 252 del 31 gennaio 2022 — pensate per accelerare il reclutamento nelle classi A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche);
- del concorso per educazione motoria nella scuola primaria (DD 1330 del 4 agosto 2023), procedura ad hoc istituita dalla Legge di Bilancio 2022 per dare seguito all’introduzione strutturale dell’insegnamento motorio nella primaria;
- dei concorsi PNRR — il primo (DD 2575 e DD 2576 del 6 dicembre 2023) e il secondo (DD 3059 e DD 3060 del 10 dicembre 2024) — bandi che hanno impresso una nuova accelerazione al reclutamento e che hanno introdotto modalità di partecipazione semplificate, ammettendo anche candidati senza abilitazione con obbligo di conseguimento successivo;
- del concorso straordinario 2020 (DD 510 del 23 aprile 2020), procedura distinta destinata a docenti precari con almeno tre anni di servizio.
L’eterogeneità delle sette procedure – diverse per finalità, struttura della prova, modalità di valutazione – rappresenta una delle complessità intrinseche dello strumento.
Il DM 68/2026 risolve la complessità con un meccanismo di ordinamento cronologico: gli aspiranti sono graduati seguendo l’ordine di pubblicazione del bando, con priorità alle procedure più antiche.

La logica dei punteggi minimi: 70 punti per gli ordinari, 56 per lo straordinario 2020
Per accedere ai nuovi elenchi non basta aver partecipato a una delle sette procedure: occorre aver conseguito un punteggio minimo che il decreto fissa con regole differenziate.
La regola generale richiede almeno 70 punti nella prova orale – soglia che corrisponde al punteggio minimo per il superamento della prova nei concorsi ordinari, STEM, PNRR ed Educazione motoria.
Per le classi della scuola Secondaria che includono una prova pratica nel colloquio (le classi tecnico-pratiche), il punteggio di riferimento è la media aritmetica tra prova pratica e colloquio.
Il concorso straordinario 2020 segue una logica diversa, coerente con la sua natura ibrida: non c’era prova orale, ma una prova scritta di carattere selettivo, e il decreto richiede pertanto 56 punti nella prova scritta.
L’esclusione strutturale riguarda i candidati che, alla data della domanda, sono già titolari di un contratto di docenza a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ex art. 13 comma 2 e art. 18-bis commi 4-5 del D.Lgs. 59/2017).
La logica è coerente con il senso dello strumento: gli elenchi servono ad assumere chi non ha ancora raggiunto la stabilizzazione, non a moltiplicare opportunità per chi è già stabilizzato.
Nel complesso, la disciplina dei punteggi minimi seleziona una platea ampia ma qualitativamente coerente: tutti i candidati negli elenchi hanno superato una prova pubblica selettiva con un punteggio attestato superiore alla soglia di sufficienza concorsuale.
Una sola regione di destinazione: la scelta di policy contro il «turismo concorsuale»
Una delle scelte più significative del decreto riguarda la regola della regione unica di destinazione.
Ogni candidato può presentare istanza per una sola regione, ma può partecipare distintamente per ciascuna procedura concorsuale per la quale possiede titolo.
La scelta riflette una preoccupazione di policy esplicita: evitare che la moltiplicazione delle iscrizioni regionali generi un sistema di candidature duplicate e di rinunce a catena, con il rischio di rallentare il reclutamento invece di accelerarlo.
A questa regola si affianca una seconda disposizione, ancora più caratterizzante: l’articolazione di ciascun elenco in due sezioni, utilizzate in ordine di priorità.
La prima sezione è composta dai candidati che hanno svolto il concorso nella stessa regione in cui chiedono l’iscrizione nell’elenco.
La seconda sezione è composta da quelli che hanno svolto il concorso in una regione diversa.
Si attinge prima dalla prima, e solo a esaurimento si passa alla seconda.
È una regola che premia il radicamento territoriale del candidato: chi ha sostenuto la procedura concorsuale in una determinata regione e in quella regione ha sviluppato il proprio percorso professionale viene preferito a chi sceglie quella regione come destinazione di seconda battuta.
Sotto il profilo della politica del reclutamento la scelta è coerente: negli ultimi anni il fenomeno della migrazione concorsuale dai territori del Sud verso le regioni del Nord – dove maggiore è la disponibilità di posti – è stato uno dei nodi strutturali del sistema, generando criticità nelle scuole del Mezzogiorno e una forte instabilità nella copertura dei posti settentrionali.
La regola delle due sezioni introduce una soglia di scoraggiamento alla migrazione interregionale, senza tuttavia precluderla.
All’interno di ciascuna sezione, l’ordinamento finale segue la somma dei punteggi della prova scritta e della prova orale.
Per il concorso straordinario 2020, dove la prova orale non esisteva, l’ordinamento si basa sul solo punteggio dello scritto.
In caso di parità di punteggio si applicano i criteri generali dell’art. 5 comma 4 del DPR 487/1994 (titoli di preferenza, condizioni familiari, età), e resta salva l’applicazione della riserva ex Legge 68/1999 per le categorie protette.
Le classi di concorso accorpate e la tabella di corrispondenza
Un aspetto tecnico ma sostanziale del DM 68/2026 riguarda l’applicazione del DM 22 dicembre 2023 n. 255, che ha rivisto e aggiornato la tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente.
Il decreto ministeriale del 2023 ha riorganizzato la mappa delle classi, accorpando alcune di esse in tipologie più ampie e disaggregandone altre per ordine di scuola e per lingua di insegnamento.
La conseguenza pratica è una doppia codifica che il candidato deve gestire: il «vecchio codice» del previgente ordinamento (DPR 14 febbraio 2016 n. 19) e il «nuovo codice» introdotto dal DM 255/2023.
L’Allegato 1 al DM 68/2026 mappa la corrispondenza puntuale tra le due codifiche, con tre colonne: nuovo codice, codice del previgente ordinamento, descrizione della classe.
Il fenomeno è particolarmente evidente per le classi linguistiche.
La storica A-024 «Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado» è stata disaggregata in 14 codici distinti per singola lingua: AS2A per il francese, AS2B per l’inglese, AS2C per lo spagnolo, AS2D per il tedesco, AS2E per il russo, AS2F per l’albanese, AS2G per lo sloveno, fino ad arrivare ai codici per cinese (AS2I), giapponese (AS2J), ebraico (AS2K), arabo (AS2L), neo-greco (AS2M), portoghese (AS2N).
Stessa disaggregazione per la A-025 della scuola Secondaria di primo grado e logica analoga per le classi di musica (AS30, AM30), scienze motorie (AS48, AM48) e per le classi delle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia.
La scelta editoriale di disaggregare per lingua e per ordine di scuola corrisponde a un’esigenza di precisione del reclutamento: le competenze richieste a un docente di inglese in un liceo sono diverse da quelle richieste a un docente di inglese in una scuola media, e l’accorpamento amministrativo precedente non lo riconosceva.
La controparte è una mappatura più articolata che richiede attenzione operativa: indicare il codice sbagliato – usando il vecchio codice del 2016 invece del nuovo del 2023 – può determinare l’inserimento nell’elenco errato.

I concorsi PNRR e la specificità del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo
Una disciplina speciale, contenuta nell’art. 5 comma 4 del DM 68/2026, riguarda i candidati che approdano negli Elenchi regionali attraverso i concorsi PNRR per la scuola Secondaria (DD 2575 del 2023 e DD 3059 del 2024).
La specificità nasce dal fatto che questi concorsi hanno introdotto, in deroga alla disciplina ordinaria, la possibilità di partecipazione anche per candidati non ancora abilitati, con obbligo di conseguimento dell’abilitazione successivo all’eventuale assunzione.
Il meccanismo si articola in due ipotesi distinte.
Se il candidato è in possesso dell’abilitazione all’atto della stipula del contratto, viene assunto direttamente con contratto a tempo indeterminato.
Se invece ne è privo, viene assunto con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ai sensi dell’art. 13 comma 2 e dell’art. 18-bis commi 4-5 del D.Lgs. 59/2017): un istituto contrattuale specifico, intermedio tra la supplenza tradizionale e il ruolo, finalizzato a consentire al docente di completare il percorso abilitante mantenendo il posto di lavoro.
Il candidato deve conseguire l’abilitazione entro il medesimo anno scolastico 2026/2027.
Se ci riesce, viene contrattualizzato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica al 1° settembre 2027 ed economica dalla presa di servizio nell’a.s. 2027/2028. Se non ci riesce nei termini, decade dalla procedura assunzionale e perde l’opportunità del ruolo.
L’abilitazione si consegue attraverso i percorsi universitari e accademici disciplinati dal DPCM 4 agosto 2023 – i cosiddetti percorsi 30/36/60 CFU – oppure attraverso le specifiche procedure abilitanti istituite dal MIM.
Si tratta di percorsi a costo elevato e con tempistiche stringenti, e la previsione del DM 68/2026 trasferisce sull’aspirante l’onere di completare il percorso formativo durante l’anno scolastico, mentre presta servizio.
È una soluzione che la riforma PNRR ha accettato come trade-off necessario per accelerare il reclutamento, ma che la categoria docente ha più volte segnalato come fonte di stress organizzativo significativo.
Il rapporto con le graduatorie ordinarie: subordinazione e tempi di accettazione
L’utilizzo degli Elenchi regionali è strettamente subordinato all’esaurimento delle graduatorie ordinarie.
L’art. 5 del DM 68/2026 fissa la sequenza in modo netto: si attinge dagli elenchi solo dopo che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, sono esaurite le graduatorie dei vincitori dei concorsi e quelle degli idonei (comprese le integrazioni del cosiddetto «elenco del 30%» previsto dalla normativa vigente).
La gerarchia mantiene la centralità del concorso pubblico come canale principale di accesso al ruolo: l’Elenco regionale è uno strumento di utilizzo subordinato, non un canale alternativo a parità di dignità.
La scelta è stata oggetto di osservazioni del CSPI nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026: il Consiglio aveva chiesto al Ministero di fornire «certezza sui posti effettivamente vacanti e disponibili nelle singole regioni», ma il MIM ha ritenuto la richiesta non praticabile, motivando con l’argomento che la tempistica di redazione degli elenchi è incompatibile con la conoscenza preventiva delle autorizzazioni assunzionali e degli esiti del reclutamento ordinario.
Il candidato dispone, quindi, della consistenza delle graduatorie in essere, pubblicata da ciascun Ufficio Scolastico Regionale contestualmente all’apertura delle istanze, ma non di una proiezione certa dei posti effettivamente disponibili a fine procedura.
La scelta tra una regione e l’altra resta in larga misura una scommessa basata su dati parziali.
I tempi di reazione, una volta ricevuta l’assegnazione, sono molto stretti. I candidati individuati come destinatari di proposta – sia di contratto a tempo indeterminato sia di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo – devono accettare esplicitamente o rinunciare entro 5 giorni dall’assegnazione.
La mancata accettazione nei termini equivale a rinuncia: comporta la decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria dell’elenco.
L’accettazione, dal canto suo, comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato (supplenze) per l’anno scolastico di riferimento.
È una scelta binaria che il candidato deve fare in tempi compressi, valutando la coerenza tra la sede assegnata e il proprio progetto professionale.
La presentazione della domanda: la centralità del Portale Unico del Reclutamento
Sotto il profilo procedurale, l’iscrizione agli Elenchi regionali si presenta esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento – la piattaforma istituita dall’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 come canale unico per i concorsi pubblici.
In alternativa, il servizio è raggiungibile tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive del MIM, accessibile da www.mim.gov.it.
Le credenziali richieste sono SPID o CIE, oltre all’abilitazione al servizio Istanze on line: l’abilitazione, se non già attiva, va richiesta in anticipo, perché senza di essa il sistema non consente l’invio dell’istanza.
Le date di apertura delle iscrizioni saranno comunicate dalla Direzione generale per il personale scolastico con apposito avviso pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento.
Sulla base delle prime indiscrezioni circolate al momento dell’emanazione del decreto (tra le quali spicca una nota della Uil Scuola), la finestra dovrebbe collocarsi tra il 6 e il 25 maggio 2026, ma le date definitive andranno verificate sull’avviso ufficiale.
Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, una serie di informazioni: dati anagrafici, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica al servizio, assenza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari, possesso dei titoli, e – per chi si iscrive per posti comuni della scuola Secondaria – possesso dell’abilitazione relativa alla specifica classe di concorso.
Per le classi accorpate dal DM 255/2023, il candidato deve indicare i nuovi codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza dell’Allegato 1, evitando di usare i codici del previgente ordinamento.
I requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine, sia all’atto di sottoscrizione del contratto in caso di assunzione.
La doppia verifica temporale – alla domanda e al contratto – riflette una preoccupazione di salvaguardia del sistema rispetto a candidature opportunistiche o a perdite sopravvenute dei requisiti.
Cosa rappresentano gli Elenchi regionali nel sistema di reclutamento docente italiano
A uno sguardo d’insieme, gli Elenchi regionali 2026 si collocano in un punto di equilibrio tra esigenze divergenti: la spinta acceleratoria del PNRR, la salvaguardia del principio concorsuale, la valorizzazione dei candidati qualificati ma non vincitori, la stabilizzazione del sistema territoriale del reclutamento.
Lo strumento risponde a un’esigenza concreta. Negli ultimi cinque anni i concorsi banditi dal 2020 in poi hanno generato un numero significativo di idonei non vincitori – docenti che hanno superato le prove ma che, in assenza di posti banditi sufficienti nella propria classe di concorso, non hanno potuto accedere al ruolo.
La soluzione tradizionale a questa situazione è stata l’utilizzo successivo delle graduatorie come riserva di posti ulteriori, o l’integrazione degli idonei (la cosiddetta integrazione del 30% ex art. 14 comma 1 lettera c-bis del D.L. 19/2024).
Gli Elenchi regionali aggiungono un canale ulteriore, regionale anziché provinciale, e con modalità di gestione semplificate.
La novità più significativa rispetto al sistema previgente non risiede tanto nella creazione di un nuovo bacino di candidati – gli idonei erano già nelle graduatorie originarie – quanto nella dimensione regionale della procedura.
Gli elenchi superano la frammentazione provinciale tipica del sistema italiano e introducono una mobilità territoriale interna alla regione: il candidato si iscrive in regione, non in provincia, e può essere chiamato in qualunque ambito territoriale della regione di destinazione.
È un primo passo verso una gestione più flessibile del reclutamento, anche se la priorità accordata a chi ha sostenuto il concorso nella stessa regione mitiga questo elemento di mobilità.
Diverse questioni restano aperte:
- la prima riguarda la prevedibilità per il candidato: la mancanza di certezza sui posti effettivamente vacanti rende difficile la scelta della regione di destinazione, costringendo i candidati a una decisione basata su informazioni parziali;
- la seconda riguarda la disciplina del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo per i candidati PNRR senza abilitazione: la previsione di un anno per conseguire l’abilitazione mentre si presta servizio scarica sull’aspirante un onere formativo significativo, in un contesto in cui i percorsi 30/36/60 CFU presentano costi elevati e tempistiche organizzative complesse;
- la terza questione è di natura più sistemica e riguarda il rapporto tra gli Elenchi regionali e i futuri concorsi. La permanenza dello strumento — il decreto rinvia a successivi decreti ministeriali da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno per la disciplina degli elenchi negli anni futuri — segnala l’intenzione di renderlo strutturale, non episodico. Questa stabilizzazione potrebbe però incidere sulla logica concorsuale ordinaria: se chiunque superi la prova orale di un concorso, anche senza essere vincitore, può accedere a un canale di assunzione regionale, il significato selettivo del concorso si trasforma. La graduatoria smette di essere una classifica utile a determinare i vincitori e diventa una soglia di idoneità — superata la quale, il problema del ruolo si sposta sui tempi di esaurimento delle graduatorie ordinarie.
Per i candidati interessati, la pubblicazione dell’avviso ufficiale della Direzione generale per il personale scolastico nei prossimi giorni segnerà l’avvio operativo della procedura.
Nel frattempo, conviene verificare con attenzione i requisiti di accesso e, per chi proviene dai concorsi PNRR senza abilitazione, organizzare per tempo il percorso di conseguimento dell’abilitazione che sarà condizione necessaria per la conferma in ruolo entro l’a.s. 2026/2027.





