Il MIM ha pubblicato, lo scorso 26 Novembre, la nota 202382 riguardante l’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti per l’a.a. 2024/2025. Nel testo, viene chiarito chi sono i docenti a dover – o meno – svolgere l’anno di prova. Lo scopriamo.
SOMMARIO
ToggleChi non deve svolgere l’anno di prova
La nota 202382 del 26 novembre 2024 chiarisce che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:
- Che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;
- Che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- Già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
- Che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
- Che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola;
- Coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.
Chi deve svolgere l’anno di prova
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico, sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- Docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, inclusi i vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023.
- Docenti che hanno richiesto la proroga del periodo di formazione e prova o che non hanno potuto completarlo negli anni precedenti. In questi casi, la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle attività formative connesse, considerate parte integrante del servizio in anno di prova.
- Docenti che, in caso di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova.
- Docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
- Docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
- Docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Se il personale interessato ha già completato positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, è comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU previsti dall’articolo 18 del Decreto Ministeriale 22 aprile 2022, n. 108.
- Docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei requisiti di servizio nello stesso grado di istruzione.
Cosa prevede l’anno di formazione e prova
Il percorso di formazione per i docenti neoassunti sarà strutturato in quattro fasi principali, con un impegno complessivo di 50 ore:
- Incontri in presenza (6 ore);
- Laboratori formativi (12 ore);
- Osservazione in classe, tra cui peer to peer e tutoraggio (12 ore);
- Formazione online sulla piattaforma INDIRE (20 ore).
Le 12 ore di laboratorio saranno incentrate sui moduli formativi di Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico, nonché Nuove competenze e nuovi linguaggi, ovvero le linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, secondo quanto previsto dal DL 19/2024.
I docenti che prenderanno parte al percorso di formazione e prova dovranno svolgere e registrare le attività formative delle 12 ore di laboratori sulla piattaforma “Scuola futura”, disponibile al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/. L’attività del “visiting”, che fino allo scorso anno era proposta in alternativa ai laboratori, viene eliminata.