L’estate per un docente non è solo tempo di riposo, ma anche il momento cruciale per le decisioni che influenzeranno il prossimo anno scolastico.
Tra queste, l’Assegnazione Provvisoria rappresenta una delle opportunità più importanti per potersi avvicinare ai propri affetti, rispondere a esigenze familiari, o conciliarsi con situazioni personali delicate. Per molti insegnanti, questo istituto contrattuale è uno strumento fondamentale per ritrovare equilibrio tra lavoro e vita privata.
L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale del personale scolastico di ruolo, che consente al docente di prestare servizio in una sede scolastica diversa da quella di titolarità, per un solo anno scolastico.
Non comporta modifiche definitive alla sede di titolarità e viene richiesta per motivi familiari o personali, dettagliatamente regolati dal CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
L’obiettivo principale è favorire il ricongiungimento con il nucleo familiare o l’assistenza a parenti in situazioni di fragilità, tutelando al contempo la continuità didattica e il diritto allo studio.
Questa guida è pensata per essere un punto di riferimento completo e aggiornato destinato a:
- Docenti di ruolo di ogni ordine e grado;
- Educatori dei convitti;
- Personale ATA, laddove previsto da normativa specifica.
Troverai in questo articolo risposte chiare, spiegazioni dettagliate e indicazioni operative aggiornate per affrontare senza incertezze la domanda di assegnazione provvisoria 2025/2026. Nei paragrafi successivi approfondiremo, infatti, in modo pratico e completo:
- I requisiti per presentare domanda di assegnazione provvisoria 2025/2026;
- I criteri di valutazione del punteggio e le precedenze previste dal contratto;
- Le scadenze ufficiali e la procedura per inviare la domanda tramite Istanze Online;
- Le novità dell’a.s. 2025/2026, se previste da nuova contrattazione;
- Una sezione FAQ aggiornata, che scioglie i dubbi più frequenti (es. titolarità su GPS, assegnazione interprovinciale, abilitazione su grado richiesto).
Che cos’è l’Assegnazione Provvisoria e perché è importante
L’assegnazione provvisoria è un provvedimento di mobilità annuale a carattere temporaneo, pensato per rispondere a esigenze familiari o personali di natura straordinaria.
Essa non modifica la titolarità del docente sulla sede di servizio, ma consente, per un solo anno scolastico, di prestare servizio in una sede scolastica diversa da quella di titolarità, anche in un’altra provincia.
Le motivazioni alla base della richiesta devono rientrare in specifiche casistiche previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come ad esempio:
- Ricongiungimento al coniuge, ai figli o ad altri familiari conviventi;
- Assistenza a familiari disabili (Legge 104/92);
- Gravi motivi di salute documentati.
Questa misura è particolarmente importante perché favorisce la conciliazione vita-lavoro per il personale scolastico, supporta il benessere psicologico e la stabilità familiare del docente e permette una gestione più umana e flessibile delle esigenze professionali.
Differenza tra Assegnazione Provvisoria e Utilizzazione
Molti docenti confondono l’assegnazione provvisoria con l’utilizzazione, ma si tratta di due istituti distinti, regolati da norme differenti e destinati a categorie diverse.
Ecco una tabella comparativa chiara per distinguere i due strumenti:
Caratteristica | Assegnazione Provvisoria | Utilizzazione |
Durata | Annuale (valida per un solo anno scolastico) | Annuale |
Finalità | Rispondere a esigenze familiari o personali | Impiego temporaneo di personale non utilizzabile nella sede di titolarità |
Modifica Sede | Sì, ma non definitiva | Sì, ma non definitiva |
Chi può richiederla | Docenti di ruolo con requisiti familiari/sanitari | Docenti in esubero, su posti di sostegno, o con titoli specifici |
Presupposto | Domanda volontaria motivata da esigenze personali | Posizione d’organico o condizione lavorativa specifica |
Accesso interprovinciale | Sì, se si hanno i requisiti previsti | Solo in casi specifici |
Rientro nel ruolo | Automatico a fine anno scolastico | Automatico a fine anno scolastico |
Chi può richiedere l’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da diverse categorie di personale scolastico, purché in possesso dei requisiti previsti:
- Docenti di ruolo di ogni ordine e grado;
- Docenti neoassunti (ex FIT o concorso straordinario) che abbiano superato l’anno di prova;
- Docenti su posto comune o sostegno, anche in possesso di specializzazione su altro grado;
- Personale educativo dei convitti e degli educandati;
- Personale ATA, per le specifiche casistiche previste;
- Docenti beneficiari della Legge 104/92, per assistenza a familiari con disabilità;
- Docenti con esigenze di ricongiungimento familiare documentabili.
⚠️ Esclusi: I docenti ancora sottoposti ad anno di prova e i precari non di ruolo (inseriti in GPS o con contratto a TD) non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria.
I Requisiti: Quando si ha Diritto a Chiedere l’Assegnazione Provvisoria
La domanda di assegnazioni provvisorie non può essere presentata liberamente da tutti i docenti di ruolo. È infatti ammessa solo se il richiedente rientra in una delle casistiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità annuale.
Le condizioni per ottenere l’assegnazione provvisoria sono specifiche, documentabili e tassative: ignorare uno solo dei requisiti può determinare l’inammissibilità della domanda. Vediamole nel dettaglio.
Ricongiungimento al Coniuge o alla Parte dell’Unione Civile / Convivente
Uno dei motivi principali per cui si può chiedere l’assegnazione provvisoria è il ricongiungimento al proprio coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto.
Requisiti fondamentali:
- Il familiare deve avere residenza anagrafica nel comune richiesto entro una data precisa, solitamente indicata dal MIUR nella nota annuale (di solito entro il 1° gennaio dell’anno scolastico in corso);
- In caso di convivente di fatto (non coniugato), è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la convivenza e la residenza nello stesso comune.
La documentazione necessaria è la seguente: Certificato di matrimonio o attestazione di unione civile; Dichiarazione di convivenza (per i conviventi di fatto); Certificato di residenza del familiare con data anteriore a quella indicata dal bando.
Ricongiungimento ai Figli (Minorenni e Maggiorenni)
Il ricongiungimento ai figli rappresenta una delle motivazioni più frequenti per la richiesta di assegnazione provvisoria. Può riguardare sia i figli minorenni che, in condizioni specifiche, i figli maggiorenni con disabilità.
Per entrambe le categorie sono previsti criteri diversi, ma ugualmente rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda.
Nel caso di figli minorenni, il punteggio è attribuito sulla base dell’età del figlio al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, e viene riconosciuto solo per le preferenze espresse relative al comune di residenza del figlio. Il punteggio spettante è il seguente:
- 4 punti per figli di età inferiore a 6 anni;
- 3 punti per figli di età compresa tra i 6 e i 18 anni.
Il requisito fondamentale è che il figlio risieda anagraficamente nel comune richiesto e che tale residenza sia stata acquisita entro la data limite stabilita nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (tipicamente il 1° gennaio dell’anno in corso).
La documentazione richiesta è la certificazione anagrafica o una dichiarazione sostitutiva attestante la convivenza nel comune di riferimento. La domanda sarà valutata in relazione a ciascuna preferenza espressa, e il punteggio si cumula con quello relativo ad altri titoli familiari eventualmente dichiarati.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, non è previsto alcun punteggio legato all’età.
Tuttavia, se il figlio è riconosciuto in situazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992), il docente ha diritto a un punteggio pari a 6 punti, a condizione che il movimento sia richiesto esclusivamente per il comune di residenza del figlio.
In questo caso, si rientra nella casistica “A” prevista dalla tabella allegata al CCNI, che riconosce un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento a familiari con bisogni di assistenza particolari.
È essenziale allegare il verbale INPS definitivo che attesti la disabilità grave del figlio, oltre alla documentazione relativa alla residenza. Il punteggio non si cumula con eventuali precedenze ai sensi della Legge 104, che seguono una procedura distinta e sono trattate in una sezione dedicata.
In sintesi, il punteggio per il ricongiungimento ai figli può costituire un elemento determinante nella graduatoria per l’assegnazione provvisoria, ma è vincolato a condizioni molto precise, sia anagrafiche che documentali.
Per questo, la corretta compilazione della domanda e l’allegazione dei documenti richiesti sono indispensabili per il riconoscimento dei punteggi previsti.
Figlio | Condizione | Punteggio | Note |
Minorenne | Meno di 6 anni | 4 punti | Valido per preferenze relative al comune di residenza del figlio |
Minorenne | Tra i 6 e i 18 anni | 3 punti | Valido per preferenze relative al comune di residenza del figlio |
Maggiorenne | Senza disabilità Grave | 0 punti | Nessun riconoscimento previsto |
Maggiorenne con disabilità | Con Disabilità Grave ai sensi della Legge 104/92 | 6 punti | Solo per preferenze nel comune di residenza del figlio (casistica “A”) |
Ricongiungimento ai Genitori
Il ricongiungimento al genitore rappresenta una delle casistiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la richiesta di assegnazione provvisoria.
Pur trattandosi di una possibilità meno frequente rispetto ad altre motivazioni familiari, è comunque riconosciuta e normata, con specifici requisiti anagrafici e un punteggio dedicato.
La condizione fondamentale per l’attribuzione del punteggio è che almeno uno dei genitori del docente abbia compiuto 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
In questo caso, il docente può ottenere 6 punti, da applicare esclusivamente alle preferenze espresse per il comune di residenza anagrafica del genitore.
Non è necessario che il docente conviva con il genitore, ma è richiesto che il legame anagrafico sia documentato e risalente ad almeno tre mesi prima della data di presentazione della domanda. In assenza di tale requisito anagrafico, la richiesta non verrà accolta con punteggio.
È importante chiarire che se il genitore non ha ancora compiuto 65 anni, la richiesta di ricongiungimento è comunque possibile, ma non dà diritto ad alcun punteggio per motivi familiari.
Il docente può quindi presentare domanda indicando il comune del genitore, ma concorrerà in graduatoria solo con gli eventuali altri punteggi a cui ha diritto (es. anzianità di servizio, titoli culturali, ecc.).
Infine, va precisato che la richiesta di ricongiungimento non richiede necessariamente la presenza di una disabilità del genitore né l’applicazione della Legge 104: l’età anagrafica è l’unico parametro rilevante per il riconoscimento del punteggio in questa specifica casistica.
Gravi Esigenze di Salute del Richiedente
Tra le motivazioni che danno diritto alla richiesta di assegnazione provvisoria, le gravi esigenze di salute del docente rappresentano una casistica specifica, distinta dalle precedenze legate alla Legge 104/92.
Il riferimento normativo è sempre il CCNI sulla mobilità annuale, che prevede questa possibilità in presenza di patologie documentate che richiedono cure continuative in una sede diversa da quella di titolarità.
Per accedere a questa tipologia di assegnazione, è necessario che il docente dimostri, attraverso certificazione sanitaria specialistica rilasciata da una struttura pubblica (ASL o ospedale pubblico), la necessità di sottoporsi a terapie o trattamenti continuativi che non possono essere garantiti nel comune di servizio.
La documentazione deve essere esplicita, completa e contenere almeno le seguenti informazioni:
- la diagnosi (anche in forma riservata o codificata);
- la tipologia e la frequenza delle cure richieste;
- la necessità di eseguire tali cure in un luogo determinato, diverso dal comune di titolarità;
- l’indicazione della struttura presso cui il docente è in cura.
Non è prevista l’attribuzione di punteggio aggiuntivo, ma la motivazione può giustificare l’accoglimento della domanda al pari delle altre situazioni familiari. In pratica, non si tratta di una precedenza in graduatoria, ma di un criterio valutato al pari di quelli familiari, purché adeguatamente documentato.
Va distinto il caso delle patologie personali gravi da quello della disabilità riconosciuta con Legge 104, che segue un altro canale e prevede precedenze specifiche.
Inoltre, non è possibile cumulare questa motivazione con altre per ottenere un trattamento privilegiato in graduatoria: ogni richiesta viene valutata singolarmente in base alla coerenza tra la documentazione e la sede richiesta.
Il docente che necessita di cure in un centro specializzato, dunque, può chiedere l’assegnazione provvisoria in un comune dove tali cure sono effettivamente disponibili, a condizione che lo dimostri con documenti medici ufficiali, dettagliati e coerenti con la richiesta.
La Precedenza per la Legge 104/92
La Legge 104/92 rappresenta uno strumento fondamentale nel riconoscimento delle priorità per le assegnazioni provvisorie, poiché garantisce specifiche precedenze ai docenti e al personale scolastico che assistono familiari con disabilità grave o che sono essi stessi riconosciuti disabili.
Le precedenze si articolano in due principali categorie:
Assistenza a un familiare disabile grave (art. 33, comma 3 della Legge 104/92):
Il personale che presta assistenza continuativa e documentata a un familiare con disabilità grave ha diritto a una precedenza nell’assegnazione provvisoria.
La condizione di disabilità grave deve essere certificata dal verbale INPS ex art. 4 della Legge 104/92. In secondo luogo, l’assistenza deve essere resa a un familiare convivente o, in alcuni casi, non convivente purché comprovata la necessità di supporto costante. La precedenza prevale su tutte le altre motivazioni di punteggio (es. ricongiungimento familiare o gravi esigenze di salute).
Disabilità personale grave:
Il docente o il personale ATA riconosciuto con disabilità grave ai sensi della stessa legge può richiedere l’assegnazione provvisoria con precedenza, che garantisce priorità nella scelta della sede.
Importante: le precedenze previste dalla Legge 104 non si sommano ai punteggi per ricongiungimento familiare o altre motivazioni, ma si applicano in modo esclusivo e prioritario in graduatoria.
Per usufruire della precedenza, è necessario allegare alla domanda:
- Il verbale INPS che attesta la condizione di disabilità grave (art. 4, Legge 104/92);
- Documentazione comprovante il grado di parentela e, se richiesta, la convivenza o la necessità di assistenza continuativa.
Inoltre, il CCNI stabilisce che, in caso di conflitto tra diverse richieste con precedenza Legge 104, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e della coerenza della motivazione.
Una tutela simile rappresenta uno degli strumenti più importanti per garantire ai lavoratori della scuola condizioni di lavoro compatibili con esigenze di assistenza e salute, e pertanto è essenziale presentare domanda correttamente e tempestivamente.
Come si Calcola il Punteggio: La Guida Pratica
Quando più domande di assegnazione provvisoria hanno pari precedenze, la graduatoria viene definita in base al sistema di punteggio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI).
Il punteggio serve a stabilire l’ordine di priorità tra i richiedenti e si basa su motivazioni familiari e personali, con particolare attenzione alle esigenze legate al ricongiungimento familiare e alla presenza di figli.
Sistema a Punti: Come Funziona
Il punteggio viene attribuito in modo progressivo e cumulativo, tenendo conto delle singole motivazioni indicate dal docente nella domanda.
Ogni voce ha un valore preciso espresso in punti, che contribuisce a definire la posizione in graduatoria in caso di concorrenza tra richieste con uguale precedenza normativa (ad esempio, più docenti con diritto alla precedenza per Legge 104 o per ricongiungimento).
L’assegnazione dei punti avviene in base alla prima preferenza espressa nella domanda e, in alcuni casi, ai requisiti specifici legati al comune o al distretto territoriale richiesto.
Tabella del Punteggio
Motivazione | Punti | Note |
Ricongiungimento al familiare (coniuge, figli minorenni e maggiorenni disabili, genitori con età ≥ 65 anni) | 6 punti | Valido solo se il comune o distretto richiesto coincide con la residenza del familiare |
Per ogni figlio di età inferiore a 6 anni | 4 punti | Punteggio per ogni figlio minorenne sotto i 6 anni |
Per ogni figlio di età superiore a 6 anni (fino a 18 anni) | 3 punti | Punteggio per ogni figlio minorenne tra 6 e 18 anni |
Esigenze di salute personali | Valutazione in base alla certificazione | Motivazioni specifiche legate a patologie gravi del docente senza punteggio fisso ma con priorità in graduatoria |
Titoli culturali e servizio | Variabile | Include anzianità di servizio, titoli di studio e altri requisiti previsti dal CCNI |
Tutte le informazioni fornite sul sistema di punteggio per l’assegnazione provvisoria sono aggiornate e coerenti con il CCNI Mobilità annuale 2024/2025 (tuttora valido anche per il 2025/2026, salvo rinnovi contrattuali non ancora intervenuti).
L’Importanza del Comune
Un aspetto fondamentale da tenere a mente è che il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento familiare viene attribuito solo se la domanda prevede come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) di residenza del familiare. Se si chiede un altro comune, anche se vicino, il punteggio non sarà riconosciuto.
Questa regola sottolinea quanto sia importante indicare correttamente le preferenze territoriali e verificare la residenza anagrafica del familiare per massimizzare le possibilità di ottenere l’assegnazione desiderata.
La Domanda: Procedura, Scadenze e Allegati
L’inoltro della domanda di assegnazione provvisoria è uno dei momenti più delicati della mobilità annuale. Compilarla correttamente significa aumentare le probabilità di ottenere il trasferimento temporaneo desiderato, evitando esclusioni per errori formali o documentazione incompleta.
In questa sezione trovi tutto ciò che serve sapere: quando fare domanda, come farla e quali allegati preparare.
Tempistiche e Scadenze
Le domande per le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni vengono aperte annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) tramite apposita nota ministeriale, generalmente pubblicata tra fine maggio e inizio giugno.
La finestra temporale per l’invio si colloca solitamente tra fine giugno e metà luglio, e ha una durata di circa 10-15 giorni.
Attenzione: le date possono variare da un anno all’altro, anche in base alla firma del CCNI di riferimento. È quindi fondamentale consultare sempre:
- il sito ufficiale del MIM (istruzione.it).
- la sezione dedicata a “Mobilità annuale” su Istanze Online.
- le comunicazioni pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR).
Un ritardo o un errore nella finestra temporale può compromettere irrimediabilmente l’accoglimento della domanda.
La Procedura su Istanze Online (POLIS)
La domanda di assegnazione provvisoria si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online. Chi non è già registrato dovrà attivare preventivamente lo SPID o CIE e abilitarsi al servizio tramite la segreteria della propria scuola o ufficio scolastico.
Una volta effettuato l’accesso:
- Vai su “Presentazione domande”.
- Clicca su Mobilità annuale (assegnazione provvisoria e utilizzazione) per il tuo grado di scuola.
- Compila con attenzione tutte le sezioni richieste:
- Dati anagrafici e recapiti.
- Anzianità di servizio e ruolo.
- Esigenze familiari, con eventuali richieste di precedenza o punteggio.
- Preferenze territoriali: fino a 15 preferenze per i docenti, da indicare in ordine strategico.
- Carica gli allegati in formato PDF/A (non sono accettati file .doc o .jpeg).
- Invia la domanda cliccando su “Inoltra” e salva la ricevuta PDF generata automaticamente.
A questo punto, la domanda sarà valida. È possibile modificarla solo entro la scadenza, ritirarla o reinviarla in caso di errori.
Gli Allegati Indispensabili
La corretta compilazione non basta: è essenziale allegare la documentazione richiesta per motivare la domanda e accedere al punteggio o alle precedenze previste. Anche un solo documento mancante può comportare la decadenza dal beneficio richiesto.
Ecco gli allegati fondamentali da preparare (meglio se in formato PDF/A):
- Dichiarazione personale per il ricongiungimento (modello autocertificazione).
- Certificato di residenza del familiare (oppure autodichiarazione valida ai sensi del DPR 445/2000).
- Stato di famiglia per dimostrare il rapporto di parentela.
- Certificazione Legge 104/92 (se si richiede precedenza per assistenza o disabilità personale).
- Eventuale documentazione sanitaria per gravi esigenze personali (certificati medici, relazioni specialistiche, etc.).
In alcuni casi, potrebbe essere utile allegare anche copie dei documenti di identità, documentazione integrativa o dichiarazioni rilasciate da altri enti pubblici.
Come Esprimere le Preferenze (Analitiche e Sintetiche)
L’espressione delle preferenze è un momento strategico nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria. Le preferenze possono essere di due tipi: analitiche e sintetiche.
- Preferenza analitica: Si riferisce alla richiesta di una specifica istituzione scolastica. Ad esempio: “Scuola Primaria ‘Giovanni Pascoli’ – Milano”. Questa preferenza indica una precisa sede dove si desidera prestare servizio.
- Preferenza sintetica: Si riferisce alla richiesta di una generica area geografica. Le preferenze sintetiche possono essere:
- Comune: Indica la disponibilità ad accettare una cattedra in qualsiasi scuola del comune selezionato. Ad esempio: “Comune di Milano”.
- Distretto scolastico: Raggruppa un insieme di comuni o parti di comuni.
- Provincia: Indica la disponibilità ad accettare una cattedra in qualsiasi scuola della provincia selezionata. Ad esempio: “Provincia di Milano”.
Ecco dei consigli strategici su come ordinare le preferenze per massimizzare le possibilità di successo:
- Ordine gerarchico: È consigliabile esprimere le preferenze in ordine decrescente di gradimento. La prima preferenza dovrebbe essere la sede desiderata in assoluto, e così via.
- Mix di preferenze: Un approccio efficace prevede un mix di preferenze analitiche e sintetiche.
- Iniziare con preferenze analitiche: Se si ha una o più scuole specifiche in mente, inserirle per prime. Questo massimizza la possibilità di ottenere la sede desiderata.
- Proseguire con preferenze sintetiche (Comuni): Se le scuole specifiche non fossero disponibili, ampliare la ricerca a un intero comune può aumentare le probabilità di assegnazione.
- Terminare con preferenze sintetiche (Distretti/Provincia): Se le preferenze su comune non trovassero riscontro, indicare un distretto o l’intera provincia come ultime opzioni può garantire comunque un’assegnazione, anche se meno mirata.
- Realismo e conoscenza del territorio: Valutare realisticamente le proprie possibilità. In aree ad alta richiesta, le possibilità di ottenere una preferenza analitica sono minori. Conoscere le scuole e i comuni limitrofi alla propria residenza o alla sede di ricongiungimento è fondamentale.
- Numero massimo di preferenze: Utilizzare il numero massimo di preferenze consentite (15 per la scuola dell’infanzia e primarie e 20 per la scuola secondaria di I e II grado) aumenta notevolmente le probabilità di ottenere un’assegnazione. Non limitarsi a poche preferenze se si ha l’obiettivo di muoversi.
- Criteri di assegnazione: Le assegnazioni provvisorie sono regolate da punteggi (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, precedenze). L’ordine delle preferenze viene incrociato con il punteggio attribuito. Un punteggio elevato aumenta le possibilità di ottenere una preferenza più “alta” nell’elenco.
Ricordate che l’obiettivo principale dell’assegnazione provvisoria è il ricongiungimento familiare o l’assistenza a familiari in condizioni di necessità. Pertanto, la scelta delle preferenze dovrebbe riflettere questa priorità, focalizzandosi sulle aree geografiche più vicine al domicilio del familiare o alle proprie esigenze sanitarie.
Un’ordinazione intelligente delle preferenze (es. prima scuole specifiche del comune, poi il comune intero, poi distretti limitrofi) può fare la differenza tra ottenere o meno il trasferimento.
Assegnazione Provvisoria Provinciale e Interprovinciale
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta secondo due distinte modalità, che rappresentano due diverse “aree geografiche” di interesse per il docente: la provincia di titolarità e le altre province.
Assegnazione Provvisoria Provinciale significa chiedere un trasferimento temporaneo all’interno della stessa provincia in cui si è titolari di ruolo. Questo tipo di domanda è rivolto a chi desidera spostarsi da una scuola all’altra ma restare nell’ambito territoriale provinciale di appartenenza.
In pratica, se la scuola di titolarità si trova, per esempio, a Torino, la richiesta di assegnazione provvisoria provinciale riguarda esclusivamente scuole situate nella provincia di Torino.
Al contrario, Assegnazione Provvisoria Interprovinciale consente di richiedere una sede scolastica in una provincia diversa da quella di titolarità.
Questo tipo di movimento è spesso richiesto per motivi di ricongiungimento familiare o per esigenze personali particolari che impongono un trasferimento in un’area geografica differente, anche distante.
Ordine di Priorità nella Gestione delle Domande
Un aspetto fondamentale da conoscere è che le domande di assegnazione provvisoria vengono trattate secondo un ordine preciso: prima vengono esaminate e soddisfatte le richieste di assegnazione provvisoria provinciale, e solo successivamente si passa a valutare quelle di assegnazione provvisoria interprovinciale.
Ciò significa che chi chiede il movimento all’interno della propria provincia ha una priorità nell’assegnazione rispetto a chi richiede il trasferimento in un’altra provincia. Dal punto di vista pratico, per il docente ciò può comportare due principali conseguenze:
- Maggiore possibilità di ottenere la sede desiderata se si tratta di un movimento provinciale, dato che le risorse (posti disponibili) vengono prima allocate a queste domande.
- Per le domande interprovinciali, la disponibilità residua dopo l’assegnazione delle domande provinciali è più limitata, rendendo quindi più difficile ottenere l’assegnazione fuori provincia, soprattutto in province particolarmente richieste o con pochi posti disponibili.
In sintesi, è fondamentale per il docente pianificare attentamente la propria domanda, valutando bene se chiedere principalmente sedi nella provincia di titolarità oppure estendere le preferenze ad altre province, tenendo presente questa gerarchia di trattamento.
Una strategia efficace può essere quella di indicare preferenze sia provinciali sia interprovinciali, così da massimizzare le chance di ottenere un’assegnazione provvisoria, senza perdere di vista l’ordine di priorità adottato dal Ministero.
Sezione FAQ: I Vostri Dubbi sull’Assegnazione Provvisoria
Abbiamo raccolto le domande più frequenti che i docenti si pongono durante la compilazione della domanda. Ecco le risposte per chiarire ogni dubbio:
Sono un docente neoassunto nell’anno di prova, posso chiedere l’assegnazione provvisoria?
Sì, i docenti che hanno superato con esito positivo l’anno di prova e formazione possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria. Secondo l’ultimo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità, il superamento dell’anno di prova è requisito imprescindibile. Se invece sei ancora nel periodo di prova, la domanda non è ammessa.
Posso presentare domanda sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria?
Sì, è possibile presentare entrambe le domande nello stesso anno. Tuttavia, in caso di accoglimento di entrambe, prevale la domanda di utilizzazione, che ha carattere più stabile rispetto all’assegnazione provvisoria, che è invece annuale e temporanea. È importante capire che l’utilizzazione è legata a esigenze di servizio, mentre l’assegnazione provvisoria risponde a motivazioni personali e familiari.
Per il ricongiungimento, la residenza del familiare da quando deve decorrere?
La normativa prevede che la residenza del familiare con cui si vuole ricongiungere debba essere attestata da almeno tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che definisce i termini di presentazione delle domande di mobilità annuale. Questo requisito serve a evitare situazioni di ricongiungimenti fittizi o temporanei.
Non sono sposato ma convivo, posso chiedere il ricongiungimento?
Sì, è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento anche se non si è sposati, purché si tratti di conviventi di fatto riconosciuti dalla legge. La convivenza deve essere comprovata da iscrizione anagrafica presso lo stesso domicilio, e non semplicemente da una dichiarazione personale.
Cosa succede se non ottengo nessuna delle sedi richieste?
Nel caso in cui nessuna delle preferenze espresse venga accolta, il docente rimane nella propria sede di titolarità senza alcuna penalizzazione o conseguenza negativa. La domanda di assegnazione provvisoria si considera non accolta, ma non comporta alcun tipo di decadenza o sanzione.
È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno senza avere il titolo di specializzazione?
In linea generale, l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno è riservata al personale in possesso del titolo di specializzazione. Tuttavia, in alcuni casi e solo se rimangono posti vacanti dopo l’assegnazione ai docenti specializzati, può essere ammessa una richiesta “in deroga” da parte di docenti non specializzati. Questa procedura è soggetta a rigide condizioni e varia a seconda delle indicazioni ministeriali annuali.
È possibile revocare la domanda dopo averla inviata?
Sì, la domanda di assegnazione provvisoria può essere revocata, ma solo entro la data di scadenza stabilita dal Ministero. La revoca va effettuata sempre tramite la piattaforma Istanze Online, seguendo la procedura indicata nelle note ministeriali. Trascorso tale termine, la domanda non può più essere modificata o annullata.
Quali sono gli errori più comuni da evitare nella compilazione della domanda?
Tra gli errori più frequenti troviamo: il mancato caricamento degli allegati richiesti, l’indicazione errata o incompleta del comune di ricongiungimento, dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo al punteggio spettante, e l’errata compilazione delle preferenze. Tali errori possono portare al rigetto della domanda o alla perdita di punteggio.
L’assegnazione provvisoria vale per la continuità didattica?
No, l’anno svolto in assegnazione provvisoria non viene considerato ai fini del punteggio di continuità nella scuola di titolarità. Questo significa che il docente non accumula anni di servizio utili per la continuità didattica in quella scuola, a differenza degli anni svolti nella sede di titolarità.
Posso chiedere l’assegnazione provvisoria per una classe di concorso diversa da quella di titolarità?
Sì, è possibile presentare domanda per assegnazione provvisoria su una classe di concorso diversa da quella di titolarità, ma solo se si è in possesso dell’abilitazione o dell’abilitazione equipollente per la classe di concorso richiesta. È fondamentale indicare correttamente la classe di concorso nella domanda per evitare l’esclusione.