In molti si stanno chiedendo: se un aspirante docente rinuncia all’incarico finalizzato al ruolo della prima fascia delle GPS sostegno, potrà comunque partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto? Come comportarsi quando si intende fare rinuncia a un’assunzione da GPS?
Le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia, sono previste dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per l’anno scolastico 2022/2023, la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia, prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’anno scolastico 2021/2022, limitandola ai posti di sostegno.
Procedura
La procedura seguirà la seguente timeline:
- per l’anno scolastico 2022/2023, il candidato farà una supplenza al 31/08 e svolgerà il periodo di formazione e prova, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
- se il periodo di prova verrà considerato superato, il candidato svolgerà una prova disciplinare entro il 31 luglio 2023;
- nell’anno scolastico 2023/2024, il candidato sarà immesso e confermato in ruolo, previo superamento della suddetta prova disciplinare.
La normativa di riferimento è il DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e il relativo DM attuativo n. 188/2022, al quale è seguita la circolare sulle supplenze relativa all’anno scolastico 2022/2023.
Assunzione da GPS: rinuncia
Secondo il DM n. 188/2022 e come chiarito anche dalla circolare sulle supplenze, la rinuncia alla procedura può avvenire in modalità e tempi differenti:
- rinuncia per mancata presentazione della domanda (ossia per mancata compilazione della sezione dell’istanza, relativa alla procedura);
- rinuncia relativa ad alcune sedi non espresse;
- rinuncia dopo l’assegnazione dell’incarico.
Nel caso in cui il candidato rinunci dopo l’assegnazione dell’incarico, potrà comunque partecipare all’assegnazione delle supplenze, dal momento in cui la rinuncia pervenga entro il termine indicato dall’Ufficio Territoriale competente.
Se, invece, il candidato rinuncia all’incarico dopo i termini stabiliti dall’Ufficio Scolastico competente, egli non potrà partecipare alle successive procedure di conferimento delle supplenze. Quindi, si dovrebbero applicare le sanzioni previste dall’OM 112/2022.
Tuttavia, bisogna ricordare che la sanzione dell’impossibilità di conseguire supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto (per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione) per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, è prevista soltanto per l’abbandono del servizio.
Perciò, il candidato potrà tornare a partecipare a partire dall’anno scolastico 2023/2024 a tutte le assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche da GPS e GI.