Il completamento orario per i docenti supplenti segue regole precise stabilite dal Ministero dell’Istruzione, e attualmente è possibile solo tra insegnamenti con prestazioni orarie obbligatorie omogenee, dunque non è possibile farlo tra scuola scuola secondaria e primaria.
Quali sono dunque i criteri e le regole da seguire? In questo articolo troverete una guida completa, ma prima approfondiremo cosa significa il concetto chiave di “prestazione orarie obbligatorie e omogenee”, che influenza in modo importante il completamento dell’orario scolastico dei supplenti.
SOMMARIO
Toggle- Cosa significa prestazioni orarie obbligatorie e omogenee?
- Perché il regolamento per il completamento orario dei supplenti è strutturato in questo modo?
- Aggiornamento sull’assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2024/2025
- Regole per il completamento delle supplenze GaE/GPS
- Regole per il completamento orario nelle supplenze da Graduatorie d’Istituto (GI)
Cosa significa prestazioni orarie obbligatorie e omogenee?
La regole ministeriali impongono che un supplente possa completare il suo orario scolastico solo con “prestazioni orarie obbligatorie e omogenee”. Cosa vuol dire in parole povere?
Che il completamento dell’orario può avvenire solo all’interno di scuole dello stesso grado di istruzione, per esempio un insegnante di scuola secondaria di primo grado non può completare il suo orario con ore in una scuola primaria.
Quando si parla di omogeneità ci si riferisce anche al tipo di incarico però, perché un docente su posto comune non può completare con ore su posto di sostegno, né è possibile il contrario viceversa, a meno che non sia specificamente abilitato per entrambi.
Va aggiunto anche che nella scuola secondaria il completamento deve avvenire all’interno della stessa classe di concorso, o in alternativa tra classi di concorso affini per cui il docente ha i titoli necessari.
Infine l’orario di servizio obbligatorio deve essere lo stesso, perché a seconda del grado dell’istituto possono cambiare le ore di lavoro richieste, per esempio un docente di scuola superiore potrebbe avere circa 18 ore settimanali, che non può completare con ore in una scuola dell’infanzia, dove sono richieste circa 25 ore settimanali di servizio.
Il completamento deve rispettare i limiti dell’orario previsto, di conseguenza non è possibile superare le ore settimanali previste per il tipo di cattedra in questione.
Perché il regolamento per il completamento orario dei supplenti è strutturato in questo modo?
La normativa del MIM vuole garantire un certo grado di coerenza didattica e professionale nell’assegnazione delle ore di insegnamento, assicurando tutti i docenti operino in ambiti per i quali sono specificamente qualificati, oltre che all’interno di strutture orarie compatibili.
Le istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici Regionali devono attenersi a questi criteri nel gestire le richieste di completamento orario, per fare in modo di ottimizzare l’impiego di docenti nel rispetto delle normative vigenti e della qualità dell’insegnamento.
Aggiornamento sull’assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2024/2025
L’algoritmo ministeriale ha completato l’assegnazione della maggior parte delle supplenze dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), anche se potrebbero seguire ulteriori turni di nomina in caso di rinunce o di nuove disponibilità.
Continua invece l’attribuzione delle supplenze dalle Graduatorie d’Istituto (GI), che includono:
- gli incarichi al 31/08 e al 30/06, non assegnati dalle GPS perché esaurite,
- le supplenze brevi.
Le scuole ricorrono anche agli interpelli quando le graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole vicine, si esauriscono.
Molti docenti hanno ricevuto incarichi a orario ridotto da GaE/GPS e da GI, quindi ora cercano di completare il loro orario, a condizione che ne abbiano mantenuto il diritto.
Regole per il completamento delle supplenze GaE/GPS
L’Ordinanza Ministeriale 88/2024 ha stabilito nuove norme per il completamento orario delle supplenze assegnate dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).
Abbiamo riassunto per voi i punti chiave:
- gli insegnanti possono completare l’orario solo se hanno ricevuto uno spezzone in assenza di posti interi, dunque hi sceglie uno spezzone nonostante la disponibilità di cattedre complete perde il diritto al completamento;
- il completamento è limitato alla provincia di inserimento in graduatoria e deve rispettare l’orario standard di insegnamento: 25 ore per l’infanzia, 22+2 per la primaria, 18 per la secondaria;
- gli Uffici Scolastici assegnano il completamento, anche al di fuori della procedura informatizzata, seguendo le preferenze espresse dai docenti;
- i docenti possono avere più contratti contemporaneamente per raggiungere l’orario pieno;
- il completamento deve avvenire tra insegnamenti con lo stesso orario obbligatorio, per cui i docenti dell’infanzia e della primaria possono completare solo nel proprio grado, mentre quelli della secondaria possono farlo sia nel primo che nel secondo grado;
- è possibile combinare ore della stessa classe di concorso o di classi diverse, purché il docente abbia i titoli necessari;
- il completamento inizia con supplenze al 30 giugno, ma può proseguire con incarichi dalle Graduatorie d’Istituto.
È importante sottolineare che chi accetta uno spezzone orario in presenza di posti interi perde ogni diritto al completamento dell’orario.
Questa regola mira a ottimizzare l’assegnazione delle cattedre e a garantire una distribuzione equa delle ore di insegnamento.
Regole per il completamento orario nelle supplenze da Graduatorie d’Istituto (GI)
L’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024 stabilisce le norme per il completamento orario delle supplenze assegnate dalle Graduatorie d’Istituto, che si allineano in gran parte con quelle previste per le supplenze da GaE e GPS.
C’è però un’importante novità, legata al fatto che è possibile completare l’orario di supplenza anche in scuole non statali.
Di seguito ecco le regole aggiornate per il completamento orario nelle supplenze da Graduatorie d’Istituto:
- i docenti possono completare il loro orario combinando incarichi in scuole statali e non statali, come per esempio le scuole paritarie;
- in caso di completamento tra scuola statale e paritaria, gli oneri economici si dividono tra le rispettive istituzioni;
- restano validi i principi di omogeneità dell’orario di insegnamento e di compatibilità tra i diversi gradi scolastici;
- il completamento orario per le supplenze deve rispettare i limiti dell’orario di cattedra previsto per ciascun grado di istruzione;
- gli insegnanti mantengono la possibilità di combinare ore della stessa classe di concorso o di classi diverse, purché in possesso dei titoli necessari.
Questa disposizione offre maggiore flessibilità ai docenti e alle scuole nella gestione delle supplenze, permettendo di ottimizzare le risorse disponibili sul territorio, inoltre la ripartizione delle responsabilità economiche tra istituzioni statali e paritarie risulta essere più chiara.