Contrattazione integrativa

Contrattazione integrativa

L’ultimo periodo si è dimostrato carico di novità per quanto concerne la scuola. Un esempio di ciò è la contrattazione integrativa.

Le novità relative a questa figura professionale derivano da più punti. Infatti, nella giornata del 18 gennaio 2024 è stato pubblicato il CCNL 2019-21 e le notizie, però, non si fermano qui.

Lo dimostra il fatto che il 24 gennaio 2024 sia stato reso noto un Orientamento applicativo da parte dell’ARAN. Tale sigla indica l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.

Il CCNL nel settore dell’Istruzione e della Ricerca delinea in modo dettagliato i soggetti responsabili della contrattazione integrativa. Tratta anche agli altri livelli di relazioni sindacali nelle varie sezioni di competenza.

Oltre alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), decisivo come ente negoziale nei livelli in cui è prevista è decisiva.

Al medesimo tempo, le sono le organizzazioni sindacali che hanno apposto la propria firma su questo contratto. Tuttavia, è importante sottolineare che tra queste organizzazioni non è inclusa la Federazione Uil Scuola Rua.

La contrattazione integrativa nel CCNL

Per quanto concerne la contrattazione integrativa si deve necessariamente fare affidamento al nuovo Contratto scuola. In particolare, nella sezione Relazioni sindacali è possibile trovare l’art. 30.

Lo stesso, a propria volta, è denominato Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali. Qui si afferma che la contrattazione collettiva integrativa vada a svolgersi nel seguente modo:

  • a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
  • a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
  • a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

Gli oggetti della contrattazione

Ovviamente, all’interno del CCNL 2019-21 sono esplicitati anche gli oggetti della contrattazione integrativa:

  • a) a livello nazionale: a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. n. 73 del 2021, convertito in legge n. 106 del 2021, fatte salve le disposizioni di legge;
  • a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed ATA;
  • a3) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente educativo ed ATA;
  • a4) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 18 comma 3 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
  • a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 78 (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) sulla base dei parametri indicati al comma 10 di tale articolo;
  • a6) l’importo dell’indennità di disagio di cui all’art. 77 (Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo);
  • a7) l’importo dell’indennità di cui all’art. 54 comma 4, terzo periodo (Incarichi specifici al personale ATA);
  • a8) l’incremento dell’indennità di direzione parte variabile di cui all’Art. 56, comma 1 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA).
  • b) a livello regionale: b1) le linee di indirizzo per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
  • b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e da Enti diversi dal MIM, a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
  • b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell’art. 31 (Assemblee sindacali);
  • b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
  • b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3) e a4) ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
  • c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
  • c3) i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  • c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
  • c5) i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
  • c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  • c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  • c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  • c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
  • c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale;
  • c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.

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