Finalmente ci siamo. Stamattina, presso la sede dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) è stato firmato il nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21 Istruzione e Ricerca). Il cui testo definitivo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.
L’articolo 2 del testo specifica:
- “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”.
Ad ogni modo, per quanto riguarda le novità relative al Personale ATA, il comma 1 dell’art. 59 del testo precisa:
- “Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”.
Confermato il sì di tutte le Confederazioni ed organizzazioni sindacali convocate, ad eccezione della sola Uil Scuola Rua. Con quest’ultima che si era, del resto, già astenuta lo scorso 14 luglio in occasione della firma dell’ipotesi del CCNL, definito “regressivo e divisivo”.
Confermati, inoltre, gli aumenti di stipendio previsti per gli insegnanti. Ma anche tutte le importanti novità relative al Personale ATA e che saranno valide già a partire dall’aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia in programma nei prossimi mesi.
La convocazione dell’Aran è arrivata subito dopo il parere favorevole del Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la successiva certificazione “dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio” da parte della Corte dei Conti.
SOMMARIO
Toggle- Dal CCNL 2019-21 al CCNL 2022-2024
- Firmato nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21). Parte economica: cosa cambia?
- Firmato nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21). Parte normativa: cosa cambia per i docenti e il Personale ATA?
Dal CCNL 2019-21 al CCNL 2022-2024
Neanche il tempo di chiudere questa partita che è già tempo di pensare al CCNL 2022-24. Lo scorso 9 gennaio è già stato, infatti, sottoscritto anche il relativo accordo quadro riguardo al nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca.
In merito, il Presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha affermato: “La sottoscrizione di questo contratto dà effettivamente inizio alla nuova fase contrattuale per il pubblico impiego. Questo rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso i dipendenti pubblici, che prosegue e rafforza i contratti firmati nel triennio 2019-2021”.
Importanti novità sono state annunciate anche dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “Nella manovra finanziaria 2024 il governo ha stanziato risorse davvero importanti per il rinnovo dei contratti di un milione e 200mila lavoratori della scuola. Che si tradurranno in aumenti ancora più significativi rispetto a quelli dello scorso anno”.
Firmato nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21). Parte economica: cosa cambia?
Come già anticipato, il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 prevede significativi aumenti di stipendio per il personale docente. E, allo stesso tempo, introduce anche importanti novità relative al Personale ATA.
Aumento stipendio
Per gli insegnanti è previsto un aumento di stipendio medio mensile pari a 124 euro. Allo stesso tempo, per i DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi) ci sarà un rialzo di 190 euro mensili.
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e Compenso Individuale Accessorio (CIA)
Gli aumenti riguarderanno anche la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA):
- RPD: da 194,80 a 304,30 euro al mese;
- CIA: da 79,40 a 87,50 euro al mese.
Retribuzione ore aggiuntive
Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 prevede anche un incremento del 10% delle retribuzioni relative alle ore di lavoro aggiuntive, grazie al sostegno finanziario del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF).
Lavoro notturno e festivo (Personale ATA)
Per il personale educativo e amministrativo tecnico ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, sono previste maggiorazioni per le indennità di bilinguismo, trilinguismo e per il lavoro notturno e festivo.
Indennità DSGA
É stata decisa anche una revisione dell’indennità di direzione per i DSGA (Direttori dei servizi generali e amministrativi), con integrazioni stabilite attraverso la contrattazione integrativa nazionale. E facendo uso delle risorse previste dalla legge 160/2019.
Posizioni economiche già stabilite
Il nuovo CCNL introduce un processo di rivalutazione per le posizioni economiche già stabilite. Inoltre, prevede una semplificazione normativa che agevola l’attribuzione di nuove posizioni economiche, rendendo il processo più snello rispetto a quello precedente. Questo contratto avrà il compito di gestire sia gli aspetti economici che quelli legati alla prestazione lavorativa del personale scolastico.
Indennità di disagio (Assistenti tecnici del primo ciclo)
Per gli assistenti tecnici che operano in più istituti del primo ciclo, il nuovo CCNL, in accordo con la legge 178/2020, prevede un’indennità di disagio. L’importo di tale indennità varia da un minimo di 350,00 euro a un massimo di 800,00 euro all’anno lordi.
La definizione dell’importo specifico avverrà durante la contrattazione collettiva integrativa, come specificato all’articolo 30, comma 4, lettera a6). Tale definizione terrà conto del numero di scuole assegnate all’assistente tecnico e della distanza media tra di esse.
L’erogazione di questa indennità sarà coperta dalle risorse del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
Supplenti (docenti e Personale ATA)
Prevista una disposizione che prevede un pagamento “una tantum” per il personale docente (63,84 euro) e ATA (44,11 euro) supplente. Ma, soprattutto, questo emolumento non è legato a specifiche mansioni svolte.
Tuttavia, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’emolumento in questione verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time
L’erogazione di questa somma sarà destinata ai docenti con contratto in vigore fino al 31 agosto 2023 o al 30 giugno 2023. A condizione, però, che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2022 e non sia cessato in anticipo.
La data esatta per l’erogazione degli aumenti stipendiali specificati nel contratto non è ancora stata definita, ma si prevede che avvenga presumibilmente in autunno.
Firmato nuovo contratto scuola (CCNL 2019-21). Parte normativa: cosa cambia per i docenti e il Personale ATA?
Dopo aver analizzato le novità di carattere economico previste per i docenti e per il Personale ATA, vediamo adesso quali sono le novità in ambito normativo introdotte dal CCNL Istruzione e Ricerca 2029-21.
Firmato nuovo contratto scuola: Personale docente
Formazione docenti
Il nuovo CCNL prevede che la formazione professionale per i docenti avvenga durante l’orario di servizio, ma non nelle ore di insegnamento. Evitando così la necessità di sostituire il personale impegnato in tali attività. Questo permette che la formazione avvenga senza interferire con l’orario di insegnamento. Il personale impegnato in corsi di formazione, anche se svolti fuori sede, sarà considerato in servizio a tutti gli effetti e avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio.
In aggiunta, i docenti possono usufruire di cinque giorni l’anno per partecipare a iniziative formative, durante i quali saranno esonerati dall’insegnamento e sostituiti in accordo con le normative sulle supplenze brevi nei vari gradi scolastici.
Attività funzionali a distanza
Il CCNL introduce la possibilità di svolgere a distanza le attività funzionali all’insegnamento, a condizione che non siano di natura deliberativa. Questa opzione è valida anche per le due ore di programmazione settimanale dei docenti di scuola primaria. I regolamenti di istituto determineranno quali attività possono essere svolte a distanza e in quali circostanze.
Le ore di lavoro dei GLO (Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione)
Le ore dedicate ai Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) rientreranno nelle 40 ore obbligatorie annue di attività funzionali all’insegnamento. Queste ore sono previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. I docenti con un numero di classi superiore a sei dovranno tenere conto di questo impegno nella loro programmazione annuale.
Mobilità docenti e vincolo triennale
Il CCNL recepisce la legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti. Sono previste deroghe per situazioni di soprannumero, esubero, disabilità o assistenza, nonché per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver. Questi ultimi potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.
L’articolo 30 del CCNL prevede che la contrattazione integrativa a livello nazionale stabilisca le procedure e i criteri per la mobilità professionale e territoriale, inclusi i dettagli relativi all’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021 e le disposizioni del DL 44/2023 sul vincolo triennale.
Docenti di ruolo e supplenza annuale
Il nuovo contratto scuola consente ai docenti di ruolo di accettare supplenze annuali su posti interi, anche in classi di sostegno o altre classi di concorso. Il comma 1 dell’articolo 47 del CCNL specifica che i docenti a tempo indeterminato possono accettare incarichi a tempo determinato di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo la titolarità della sede originaria per un massimo di tre anni scolastici. L’accettazione di tale incarico comporta l’applicazione della disciplina relativa al personale a tempo determinato, inclusa quella sulle ferie.
Firmato nuovo contratto scuola: Personale ATA
L’Operatore scolastico
Il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21 introduce la figura dell’Operatore scolastico nel personale ATA. Questo ruolo rappresenta un’evoluzione del Collaboratore scolastico, con responsabilità aggiuntive nell’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e nel supporto ai servizi amministrativi e tecnici.
L’Operatore scolastico svolgerà le seguenti mansioni, seguendo procedure ben definite che richiedono competenze non specialistiche:
- accoglienza e vigilanza degli alunni e del pubblico prima e dopo le attività didattiche, durante il cambio d’ora, l’utilizzo dei servizi e la ricreazione;
- pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi scolastici;
- sorveglianza ordinaria degli alunni, inclusa l’assistenza durante i pasti e la cura dell’igiene personale nelle scuole dell’infanzia e primaria;
- custodia e sorveglianza generale sui locali scolastici;
- collaborazione con il corpo docente;
- assistenza non specialistica e monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie degli alunni con disabilità;
- supporto ai servizi amministrativi e tecnici.
La nuova classificazione del Personale ATA
La nuova classificazione del Personale ATA prevista dal CCNL 2019/21 Istruzione e Ricerca è la seguente:
AREA | RUOLI |
Collaboratori | Collaboratore scolastico |
Operatori | Operatore scolastico Operatore dei servizi agrari |
Assistenti | Assistente Amministrativo Assistente tecnico Cuoco Guardarobiere Infermiere |
Funzionari ed elevata qualificazione | Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) |
Mobilità verticale ATA
Il CCNL prevede un’importante novità per il personale ATA: il ritorno della mobilità verticale, ossia il passaggio all’area successiva, interrotta dal 2011. Questo passaggio prevede specifici requisiti e riduce le aree da cinque a quattro, permettendo al personale di avanzare all’area immediatamente superiore.
In caso di mobilità tra le aree, i dipendenti mantengono le giornate di ferie maturate e non fruite, in conformità con le normative vigenti.
Graduatorie ATA terza fascia
Il nuovo contratto scuola introduce modifiche significative per l’accesso alle Graduatorie ATA di terza fascia. Saranno necessari nuovi titoli di studio e profili professionali.
L’aggiornamento delle Graduatorie ATA di terza fascia è previsto per il 2024 e richiederà titoli di accesso differenti da quelli attualmente in uso. Tra le nuove richieste ci sarà la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come requisito base. E, per il profilo del cuoco, sarà necessario il diploma di scuola secondaria anziché la qualifica.
RUOLO | REQUISITI |
Assistente amministrativo | Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Assistente tecnico | Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Cuoco | Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Guardarobiere | Diploma di qualifica professionale di operatore di moda; o Diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda”; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Infermiere | Laurea in scienze infermieristiche o titolo equivalente; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Collaboratore scolastico | Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale; o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017. |
Operatore scolastico | Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali; Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017;Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Operatore dei servizi agrari | Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti; Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. |
Personale ATA: il lavoro a distanza
Una delle novità del CCNL riguarda la regolamentazione del lavoro a distanza per il personale ATA, differenziando due modalità: il lavoro agile e il lavoro da remoto.
Il lavoro agile si basa su un accordo specifico tra le parti e prevede una flessibilità sia in termini di orario che di luogo di lavoro.
Il lavoro da remoto, invece, impone un vincolo di tempo e obblighi di presenza in linea con l’orario di lavoro stabilito.
Firmato nuovo contratto scuola: Docenti e Personale ATA
Giorni di permesso retribuiti
Per quanto riguarda il personale supplente – sia docenti che personale ATA – il nuovo CCNL prevede la concessione di un permesso retribuito di tre giorni l’anno per esigenze personali o familiari. Con la possibilità di presentare un’autocertificazione. Tale disposizione è valida per il personale a contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, inclusi i docenti di religione cattolica con incarico annuale.
Congedo parentale
Modifiche significative in arrivo anche per il congedo parentale. Secondo le nuove disposizioni, il congedo parentale non influisce sulla riduzione delle ferie accumulate e viene considerato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. In aggiunta, il periodo di preavviso necessario per richiedere il congedo è stato ridotto da 15 a 5 giorni. Viene inoltre garantita ai genitori lavoratori la partecipazione alle procedure di mobilità per facilitare il ricongiungimento con i figli di età inferiore ai 12 anni.
Transizione di genere
Il CCNL 2019-2021 introduce il riconoscimento di un’identità alias per i dipendenti in transizione di genere. Questa misura si propone di proteggere il benessere dei lavoratori transgender, promuovere un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso della dignità umana, evitando situazioni di disagio legate al cambiamento di nome e identità di genere.
Gli interessati potranno richiedere un’identità alias attraverso un Accordo di riservatezza confidenziale, in conformità con la legge n. 164/1982 e successive modifiche.
Le modalità di accesso e i tempi per la richiesta e l’attivazione dell’alias saranno disciplinate da specifiche regolamentazioni interne, mantenendo un legame indissolubile tra la carriera alias e quella reale.
Congedo per donne vittime di violenza
Il nuovo contratto scolastico prevede l’estensione del congedo per le donne vittime di violenza, portandolo da 90 a 120 giorni nell’arco di tre anni. Questa modifica mira a fornire maggiore sostegno alle lavoratrici coinvolte in un percorso di protezione, offrendo un periodo più esteso per la riabilitazione e il rientro nel mondo del lavoro.
In aggiunta, il trattamento economico durante questo periodo di congedo sarà equiparato a quello del congedo di maternità, fornendo alle lavoratrici un supporto finanziario e una maggiore sicurezza in un momento di particolare vulnerabilità.
Firmato nuovo contratto scuola:
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