CCNL: Contratti individuali di lavoro

Contratti individuali di lavoro

I contratti individuali di lavoro si inseriscono perfettamente all’interno del nuovo CCNL dedicato al mondo della scuola. 

Con tale sigla si va a intendere il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Un documento essenziale per ribadire i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro. 

Lo stesso è stato pubblicato il 18 gennaio 2024 e ora attende di passare in Gazzetta Ufficiale. Quindi, sia i docenti che il personale ATA sono chiamati a soffermarsi sullo stesso.

Nel CCNL 2019-21 Istruzione e Ricerca, quindi, vengono esplicitati molteplici argomenti che è bene analizzare nel dettaglio. Tra di essi appaiono proprio i contratti individuali di lavoro.

I contratti individuali di lavoro

I legami lavorativi dei membri del corpo docente ed educativo possono essere a tempo indeterminato o determinato. Inoltre, sono solidamente disciplinati attraverso i contratti individuali di lavoro.

Questi accordi sono scrupolosamente conformi alle leggi nazionali, alle disposizioni comunitarie e agli attuali accordi collettivi nazionali. 

Delineano i parametri fondamentali che regolano le dinamiche professionali all’interno dell’ambiente educativo.

Nei contratti individuali di lavoro, in ogni caso, sono esplicitati i seguenti elementi:

  • tipologia del rapporto di lavoro;
  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
  • qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
  • compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
  • durata del periodo di prova;
  • sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Dunque, è il caso di soffermarsi sull’articolo n. 39 del nuovo CCNL. Lo stesso, infatti, parla esplicitamente dei contratti individuali di lavoro.

Le disposizioni

Il documento contrattuale individuale dettaglia le circostanze che possono portare alla risoluzione del contratto. Specifica che la relazione di lavoro è soggetta alle norme stabilite dall’attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Inoltre, la revoca della procedura di reclutamento, che è la sua premessa, può costituire motivo di risoluzione del contratto.

La stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato può avvenire sia con un impiego a tempo pieno che a tempo parziale. 

Nel secondo caso, i contratti individuali di lavoro menzionati al secondo comma forniscono anche dettagli sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

I contratti a tempo determinato devono sempre indicare una data di scadenza. Tra le possibili cause di risoluzione di tali contratti rientra anche l’individuazione di un nuovo titolare a seguito dell’approvazione di nuove graduatorie.

Da notare che il presente articolo abroga l’articolo 25 del CCNL del 29 novembre 2007. Per quanto riguarda il personale in questione, il comma 1 dell’articolo 41 del CCNL del 19 aprile 2018.

Condividi questo articolo