Docenti da concorso straordinario bis e GPS sostegno: alcuni decadono per seguire il nuovo percorso

Docenti da concorso straordinario bis

I docenti con contratto a tempo indeterminato hanno avuto, comunque, la possibilità di partecipare alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario bis per anno scolastico 2022/2023. 

Vincitori del concorso straordinario bis

Il concorso straordinario bis rientra nell’ambito della procedura straordinaria prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. Si tratta di una procedura che ha come scopo la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo ordinarie e dalle assunzioni straordinarie da GPS relative allo scorso anno scolastico.

Una volta che i candidati risulteranno vincitori, verranno nominati per l’anno scolastico 2022/2023 a tempo determinato. Durante quest’anno, svolgeranno un percorso di formazione universitario con prova conclusiva, e una volta superati questi ostacoli, verranno immessi in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024, a partire dal 1° settembre 2023.

Se il periodo di prova viene valutato in modo negativo, non è possibile ripeterlo. In caso di mancato superamento della prova conclusiva, gli aspiranti decadono dalla procedura, con impossibilità di trasformare il contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia

Le assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia sono, invece, previste dall’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato la procedura prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) per l’anno scolastico 2021/2022, che è stata, appunto, limitata ai soli posti di sostegno. 

Queste assunzioni sono finalizzate alla copertura dei posti di sostegno che residuano dalle immissioni in ruolo ordinarie e da Call Veloce

Gli aspiranti, nell’anno scolastico 2022/2023, sono nominati a tempo determinato, perciò svolgeranno un periodo di prova che, una volta, superato, permette di essere ammessi alla prova disciplinare. Superata anche questa, permette agli aspiranti di essere immessi in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024.

Non è possibile ripetere il percorso di formazione e prova in caso di valutazione negativa dello stesso. Per quanto riguarda, invece, un giudizio negativo nella prova disciplinare, esso si traduce nell’impossibilità di trasformare il contratto a tempo indeterminato.

Supplenza annuale e articolo 36

Sia nel caso di assunzione da concorso straordinario bis che da GPS sostegno prima fascia, gli aspiranti otterranno un contratto a tempo determinato, che si traduce in una supplenza annuale.

Di conseguenza i docenti di ruolo interessati, potranno fruire dell’articolo 36 e perciò conservare il ruolo, in attesa dell’esito della procedura straordinaria. É consigliabile conservare il ruolo, poiché, in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso universitario, si decade dalla procedura, così come in caso di mancato superamento della prova disciplinare.

Tuttavia, non tutti gli interessati potranno conservare il ruolo, poiché non tutti rientrano nelle condizioni previste dall’articolo 36

Infatti, secondo il suddetto articolo, coloro i quali godono di un contratto a tempo determinato possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Il Ministero dell’istruzione si è preoccupato di pubblicare una guida con la quale si forniscono precise indicazioni in merito.

Ai fini dell’accettazione della supplenza annuale finalizzata al ruolo, decadono dal ruolo di attuale titolarità:

  • i docenti della scuola secondaria assunti per la stessa classe di concorso di titolarità, indipendentemente dal tipo di corso;
  • i docenti di scuola dell’infanzia o primaria assunti nello stesso grado di istruzione, indipendentemente dal tipo di posto.

Per poter accettare la supplenza annuale finalizzata al ruolo, potranno, invece, fruire dell’aspettativa:

  • i docenti titolari su diverso grado di istruzione o classe di concorso.

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