Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 1/2025, ha fornito un chiarimento determinante in materia di formazione sulla sicurezza docenti. Sebbene il settore istruzione sia classificato a rischio medio, i percorsi formativi possono essere adeguati al rischio basso qualora la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro attesti l’assenza di esposizione a pericoli di livello superiore. Una precisazione che sposta il focus dalla classificazione generale alle mansioni effettivamente svolte dal personale.
La Valutazione dei Rischi prevale sulla Classificazione ATECO
Un principio fondamentale, ribadito dalla Commissione per gli interpelli, è che la valutazione del rischio aziendale prevale sulla classificazione ATECO. Secondo la normativa, il settore “Istruzione” (sezione P, codice 85) è identificato come attività a rischio medio.
Tale classificazione, in base all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, imporrebbe una formazione specifica per i lavoratori di almeno 8 ore.
Tuttavia, il Decreto Legislativo 81/2008, all’articolo 37, sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare una formazione “sufficiente e adeguata” ai rischi effettivamente legati alle mansioni.
Ne consegue che la durata e i contenuti dei percorsi formativi sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi, un documento che analizza le reali condizioni lavorative.
Una simile prospettiva permette di superare un approccio generalista, per calibrare gli interventi formativi sulla base dei pericoli specifici a cui ogni singolo lavoratore è esposto.
I Criteri per la Formazione sulla Sicurezza Docenti a Rischio Basso
L’interpello n. 1/2025 del Ministero del Lavoro chiarisce in modo puntuale le condizioni che permettono di applicare la formazione sulla sicurezza docenti prevista per il rischio basso, anche in un settore classificato a rischio medio. La decisione deve basarsi su un’attenta analisi delle attività concrete.
I criteri essenziali per tale applicazione sono i seguenti:
- esito della valutazione dei rischi: la possibilità di frequentare corsi per il rischio basso è strettamente subordinata ai risultati della valutazione effettuata dal datore di lavoro, ovvero il dirigente scolastico. Detto documento deve certificare che l’attività del docente non comporta l’esposizione a rischi di livello medio o alto;
- assenza di esposizione a rischi specifici: il personale docente può accedere a percorsi formativi per il rischio basso a condizione che le mansioni svolte non comportino, neppure in modo saltuario, un’esposizione a rischi di natura differente;
- mancata presenza in “reparti produttivi”: l’Accordo Stato Regioni (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) introduce il principio secondo cui i lavoratori che non frequentano “reparti produttivi” possono seguire la formazione per il rischio basso, indipendentemente dal codice ATECO dell’azienda. Nel contesto scolastico, un’aula tradizionale non è assimilabile a un laboratorio di chimica o a un’officina meccanica, dove i rischi sono palesemente superiori.

Le Implicazioni Operative per i Dirigenti Scolastici
La precisazione ministeriale ha un impatto operativo rilevante per i dirigenti scolastici, i quali ricoprono il ruolo di datori di lavoro. A loro spetta la responsabilità di effettuare una valutazione dei rischi puntuale e dettagliata, che non si limiti a una classificazione generica dell’istituto, ma che distingua le mansioni e i relativi livelli di rischio.
Per esempio, un insegnante di lettere che svolge la sua attività esclusivamente in aula è esposto a pericoli differenti rispetto a un insegnante tecnico-pratico che opera in un laboratorio con macchinari complessi o sostanze chimiche.
Sulla base di tale differenziazione, il dirigente scolastico dovrà programmare percorsi formativi diversificati. L’adozione di un percorso a rischio basso per una parte del corpo docente dovrà essere motivata e documentata all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in modo da dimostrare la coerenza tra i rischi identificati e la formazione erogata.
Il Contesto Normativo di Riferimento: dal D.Lgs. 81/2008 ai Nuovi Accordi
Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro è complesso e in continua evoluzione. Il testo di riferimento rimane il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, che definisce gli obblighi generali per tutte le figure coinvolte.
Per quanto riguarda la formazione, un ruolo essenziale è svolto dagli Accordi Stato-Regioni.
L’interpello fa specifico riferimento al nuovo Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), che ha abrogato e sostituito i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
Tale documento conferma il principio, già emerso in precedenti chiarimenti come l’interpello n. 11 del 24 ottobre 2013, secondo cui la formazione deve essere sempre adeguata alla mansione effettiva. Una simile impostazione assicura che gli interventi formativi non siano un mero adempimento burocratico, ma uno strumento efficace per la prevenzione.




