L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ha il compito di assicurare l’osservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro non solo nelle aziende, bensì anche negli istituti scolastici. Oltre a coordinare le misure di prevenzione e protezione dei rischi, svolge anche un ruolo strategico nella promozione della cultura della sicurezza e si occupa della sensibilizzazione e della formazione continua del personale, nonché della verifica periodica dell’efficacia delle procedure messe in atto per la tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori.
SOMMARIO
ToggleRSPP a scuola: chi è e perché è importante
Se nelle aziende la nomina dell’RSPP è un dovere non delegabile del datore di lavoro, nelle scuole tale obbligo (anche in questo caso non delegabile) spetta al Dirigente scolastico.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione riveste un ruolo chiave all’interno delle istituzioni scolastiche, simile a quello che ricopre nelle aziende. Nello specifico, lo stesso supporta il DS nella gestione della sicurezza, monitorando lo stato di salute e la sicurezza degli edifici attraverso attività di controllo, formazione del personale e applicazione dei protocolli di sicurezza.
La stretta collaborazione con il DS e con le altre figure di supporto – quali l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), il personale scolastico e gli addetti alla gestione delle emergenze – è fondamentale per l’efficace valutazione dei rischi e per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per legge.
I compiti di un RSPP negli istituti scolastici
Tra i compiti dell’RSPP rientra il contributo alla pianificazione delle misure di sicurezza, nonché la segnalazione di eventuali criticità all’ente responsabile degli immobili scolastici. Inoltre, lo stesso interagisce con le autorità di controllo, collaborando durante le ispezioni e fornendo la documentazione necessaria per garantire la conformità alle normative vigenti.
Le figure con cui collabora un RSPP a Scuola
All’interno degli istituti scolastici, oltre al Dirigente scolastico, l’RSPP collabora anche con gli addetti alla gestione delle emergenze, l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e l’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione).
Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione delle emergenze, la stessa viene svolta dagli addetti antincendio e all’evacuazione e dagli addetti al primo soccorso. Da precisare che la normativa di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) non prevede alcuna indicazione in merito al numero minimo di addetti che viene, pertanto, deciso dal DS insieme all’RSPP e all’RLS. Inoltre, è preferibile che tali figure siano scelte tra il Personale ATA piuttosto che tra il personale docente.
L’RLS, invece, è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la sua elezione rappresenta un diritto dei lavoratori, non un obbligo. Tra le responsabilità dell’RLS c’è quella di garantire che il processo di valutazione dei rischi venga eseguito in maniera efficace e conforme alle normative. Oltre a monitorare l’adeguatezza delle misure preventive adottate, lo stesso partecipa alla redazione del DVR e propone interventi e programmi volti a migliorare la sicurezza negli ambienti scolastici, promuove attività di formazione e informazione rivolte al personale e si occupa della gestione delle situazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali, sia per i casi già verificatisi sia per quelli potenzialmente a rischio.
Esattamente come l’RSPP, anche l’ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) è una figura di consulenza nominata dal Dirigente scolastico nell’ambito della salute e della sicurezza dei lavoratori e il suo compito consiste nell’individuare le potenziali fonti di rischio presenti nell’ambiente di lavoro. Inoltre, lo stesso ha il dovere di sviluppare e implementare le procedure di sicurezza necessarie per garantire la tutela dei lavoratori e la conformità alle normative vigenti ed è responsabile della progettazione delle misure di prevenzione, protezione e controllo adeguate per ogni tipologia di rischio, tenendo conto delle risorse umane e delle specificità del contesto lavorativo.
L’importanza del DVR per la sicurezza di alunni, docenti e personale ATA
La responsabilità di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ricade direttamente sul Dirigente scolastico, il quale, in qualità di datore di lavoro, non può delegare questo obbligo. Tuttavia, può avvalersi del supporto di figure specializzate, come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC). È, inoltre, previsto il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, è opportuno estendere questa collaborazione anche agli studenti, equiparati ai lavoratori nei contesti laboratoriali, soprattutto in presenza di rischi legati ad agenti chimici, fisici o biologici. In tali situazioni, nonché durante l’alternanza scuola-lavoro, gli studenti devono ricevere una formazione specifica in materia di sicurezza.
Il DVR ha come obiettivo principale l’identificazione e la gestione dei rischi legati all’attività lavorativa, con lo scopo di eliminarli o ridurli a un livello accettabile. Nello specifico, un rischio può considerarsi accettabile se, nella pratica operativa quotidiana, risulta trascurabile.
Oltre alle specificità operative, il DVR deve includere anche eventuali problemi strutturali o impiantistici degli edifici scolastici, su cui il Dirigente scolastico ha, tuttavia, potere limitato essendo quest’ultimo di competenza degli Enti Locali, responsabili degli immobili.
In ogni caso, il dirigente scolastico ha l’obbligo, così come previsto dal’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, di adottare misure urgenti in caso di pericolo imminente per la sicurezza degli utenti quali, ad esempio, la sospensione dell’uso di spazi non conformi alle normative di sicurezza o la limitazione dell’accesso fino alla messa in regola degli impianti e delle strutture.
Perché non bisogna confondere RSPP e ASPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono due figure chiave nella gestione della sicurezza aziendale, ma con ruoli e responsabilità differenti.
L’RSPP ha un ruolo strategico e di coordinamento: incaricato di pianificare, sviluppare e supervisionare l’intero sistema di prevenzione dei rischi all’interno dell’azienda. Inoltre, elabora le politiche di sicurezza, valuta i rischi, individua le misure di prevenzione necessarie e garantisce che tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano rispettate. Infine, mantiene i rapporti con il datore di lavoro e le autorità competenti, svolgendo una funzione di raccordo tra i vari soggetti coinvolti.
L’ASPP, invece, svolge un ruolo più operativo: è responsabile dell’applicazione pratica delle misure di prevenzione e protezione decise dall’RSPP ed opera direttamente sul campo, assicurandosi che le procedure di sicurezza siano messe in atto correttamente e che i lavoratori ricevano adeguata formazione e informazione sui rischi.
Ad ogni modo, in caso di situazioni critiche, l’ASPP collabora con l’RSPP per individuare le possibili soluzioni.
Ovviamente, entrambe le figure necessitano di una formazione specifica, che deve essere aggiornata periodicamente (ogni cinque anni) per mantenere alti gli standard di sicurezza e garantire che le competenze rimangano al passo con l’evoluzione normativa e tecnica.
La nomina di un RSPP a Scuola
Esattamente come accade nelle aziende, anche negli istituti scolastici – nel caso in cui siano presenti meno di 200 dipendenti – il ruolo di RSPP può essere ricoperto direttamente dal Dirigente scolastico (datore di lavoro) oppure quest’ultimo può tranquillamente decidere di assegnare l’incarico ad un collaboratore interno della scuola o ad un professionista esterno.
Il bando per RSPP: cos’è e come funziona
L’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, nel caso in cui il DS decida di non ricoprire direttamente il ruolo di RSPP, lo stesso può affidare tale compito a:
- personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile;
- personale interno ad un’altra unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
Qualora ciò non fosse possibile, il comma 9 prevede la possibilità, per gruppi di istituti, di “avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista”.
Tuttavia, il bando per la nomina dell’RSPP è un processo formale e complesso, necessario per garantire che la sicurezza sul lavoro del personale scolastico e degli studenti venga gestita da un professionista qualificato. Il bando segue specifiche indicazioni normative e consente al Dirigente scolastico di individuare la persona più idonea a ricoprire questo ruolo cruciale.
Sebbene l’opzione più utilizzata sia spesso quella di affidarsi a un professionista esterno, soprattutto per la mancanza di personale qualificato interno, la selezione tramite bando richiede particolare attenzione. Il bando deve, infatti, offrire al Dirigente scolastico la flessibilità necessaria per scegliere il candidato non solo in base ai costi, ma anche alle competenze e all’esperienza, fattori determinanti per un incarico di natura fiduciaria.
La procedura per la nomina
Di norma, l’incarico di RSPP viene attribuito a un docente o a un componente del Personale ATA dell’istituto scolastico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa. Tuttavia, se nessuna figura interna risulta idonea, si esplora la possibilità di individuare un RSPP presso un altro istituto scolastico. Solo nel caso in cui neanche questa opzione fosse praticabile, la legge consente al dirigente di affidare l’incarico a un professionista esterno, mediante un accordo contrattuale specifico.
Pertanto, per garantire la massima trasparenza, prima della nomina il Dirigente scolastico deve seguire le seguenti fasi di consultazione:
- Personale interno all’istituto: viene emessa una circolare interna per verificare la disponibilità del personale;
- Personale di altre scuole: si emette un bando pubblico riservato ai dipendenti di altre istituzioni scolastiche;
- Personale degli Enti locali o di altre amministrazioni: si invia una richiesta formale agli Enti proprietari;
- Libero professionista: nel caso si scelga un esperto esterno, viene pubblicato un bando pubblico aperto.
La durata dell’incarico di RSPP a Scuola
La durata dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in ambito scolastico non è stabilita da una normativa specifica. In altre parole, non esiste un limite temporale fisso per la durata del mandato.
Tuttavia, eventuali termini o scadenze – generalmente annuali – possono essere previsti all’interno del contratto stipulato tra l’RSPP e l’istituzione scolastica, in cui vengono definiti gli accordi relativi all’incarico, incluse le modalità di rinnovo o cessazione.
La possibilità di lavorare come RSPP esterno per più istituti scolastici
Il ruolo di RSPP esterno può essere ricoperto da un professionista in possesso dei requisiti necessari anche per conto di più istituti scolastici.
Come abbiamo già avuto modo di osservare nei paragrafi precedenti, nel caso in cui il Dirigente scolastico non sia riuscito ad ottenere la disponibilità nè di un membro del proprio istituto scolastico né di quello di un’altra unità scolastica (purché in possesso dei necessari requisiti), può far ricorso ad un RSPP esterno.
In questo caso, tuttavia, così come previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, occorre che gruppi di istituti scolastici si avvalgano “in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista”.
Il compenso
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno nelle istituzioni scolastiche sottoscrive un contratto di prestazione d’opera e riceve un compenso omnicomprensivo che oscilla, in media, tra i 1.200 e i 2.000 euro all’anno.
Per quanto concerne, invece, la retribuzione dell’RSPP esterno, la stessa – essendo legata ad una convenzione con diversi istituti scolastici – è piuttosto variabile. Tuttavia, generalmente il compenso è compreso tra i 3.000 e i 5.000 euro all’anno.
I requisiti per ottenere l’incarico di RSPP nelle scuole
I requisiti per ottenere l’incarico di RSPP nelle scuole sono gli stessi necessari per ricoprire tale ruolo all’interno delle aziende. Nello specifico, gli stessi sono definiti dall’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (da aggiornare ogni 5 anni).
I titoli di studio minimi
Per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è necessario possedere almeno un diploma di istruzione secondaria superiore. Questo requisito rappresenta il livello minimo di qualificazione richiesto dalla normativa per poter accedere a tale incarico.
Oltre al titolo di studio, tuttavia, sono indispensabili una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro e competenze tecniche che consentano di gestire efficacemente i rischi e le misure preventive all’interno delle strutture scolastiche o aziendali.
La formazione per RSPP e i corsi fondamentali
In conformità con quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni del 7 luglio 2016, il percorso formativo per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si sviluppa attraverso tre moduli propedeutici – denominati A, B e C – e mira a fornire ai futuri RSPP, sia interni che esterni, le competenze tecniche indispensabili per la gestione della sicurezza sul lavoro.
Il programma didattico prevede un minimo di 100 ore di formazione, suddivise tra lezioni teoriche e pratiche. Per accedere al corso, come già ribadito, è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Il Corso RSPP su Modulo A: cos’è e in cosa consiste
Il Corso RSPP Modulo A, che prevede un percorso formativo di 28 ore, costituisce la base essenziale per chi desidera assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Questo modulo offre una visione approfondita delle leggi e delle strutture che regolano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo le fondamenta per le competenze tecniche e normative necessarie. Il completamento del Modulo A è un requisito preliminare per accedere ai successivi moduli di formazione ed è fruibile interamente online, consentendo una flessibilità maggiore per i partecipanti.
È importante sottolineare che, una volta ottenuta l’idoneità attraverso il superamento del Modulo A, essa ha validità permanente e rappresenta un credito formativo duraturo per l’aspirante RSPP.
Il Corso RSPP su Modulo B: cos’è e di cosa tratta
Il Corso RSPP Modulo B ha una durata complessiva di 48 ore e si svolge esclusivamente in presenza e si concentra sui rischi legati ai vari contesti lavorativi e alle attività specifiche, in linea con le indicazioni fornite dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, allegato A.
Il corso – per accedere al quale occorre aver completato il Modulo A – fornisce una formazione ampia e dettagliata sui rischi comuni presenti nei diversi settori produttivi ed è valido 5 anni. Il programma è progettato per offrire una solida preparazione teorica e pratica, permettendo ai partecipanti di acquisire una visione complessiva della gestione dei rischi nella maggior parte delle aziende.
Tuttavia, alcuni settori produttivi richiedono competenze specifiche per la gestione di rischi più complessi o particolarmente pericolosi. Per questo motivo, il percorso formativo prevede ulteriori moduli di specializzazione per le seguenti quattro aree specifiche:
- Modulo B-SP1 – Agricoltura e Pesca (12 ore);
- Modulo B-SP2 – Cave e Costruzioni (16 ore);
- Modulo B-SP3 – Sanità residenziale (12 ore);
- Modulo B-SP4 – Chimico e Petrolchimico (16 ore).
Il Corso RSPP su Modulo C: cos’è e come è strutturato
Il Corso RSPP Modulo C dura 24 ore ed è concepito come corso di specializzazione per rafforzare le competenze organizzative e relazionali richieste a chi ricopre il ruolo di RSPP. E, in particolare, mira a fornire strumenti utili per la gestione efficace della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione agli aspetti comunicativi e alle dinamiche di leadership.
Per poter accedere al Modulo C, è necessario aver completato i Moduli A e B, che offrono le basi normative e tecniche. Solo dopo aver acquisito queste conoscenze, i partecipanti possono affrontare la formazione più avanzata, incentrata sulla gestione e il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione all’interno di un’organizzazione.