Molti docenti o aspiranti hanno dei dubbi su come funziona la formazione delle graduatorie interne di istituto, dove vengono valutati esclusivamente i concorsi ordinari per titoli ed esami.
E i concorsi straordinari? Sono validi per ottenere punteggio oppure no? Vediamo insieme cosa dice la normativa, ma prima facciamo un breve ripasso sul funzionamento delle graduatorie interne.
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SOMMARIO
ToggleGraduatorie interne d’istituto: cosa sono e come funzionano
Le graduatorie interne di istituto sono redatte in ogni scuola e servono per identificare gli eventuali docenti soprannumerari (i perdenti posto), in caso di riduzione dell’organico. La graduatoria viene stilata sempre per ciascun posto e classe di concorso.
All’interno sono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola, compresi coloro che si trovano temporaneamente in assegnazione provvisoria o utilizzazione presso altre sedi.
La valutazione per stabilire il punteggio segue i criteri stabiliti dalla tabella allegata al CCNI sulla mobilità, con particolare riferimento alle disposizioni sui trasferimenti d’ufficio.
Tra i criteri di valutazione è previsto il punteggio per il superamento di concorsi, secondo specifici requisiti definiti dalla normativa.
I concorsi straordinari però, come per esempio quello del 2018, non rientrano tra i titoli valutabili per il punteggio in graduatoria. Per capire come mai, vediamo cosa dice di preciso la normativa.
Il punteggio assegnato a ciascun docente in graduatoria d’istituto si basa su diversi criteri, tra cui l’anzianità di servizio, i titoli posseduti e le esigenze di famiglia.
La normativa nel dettaglio per la valutazione dei concorsi nelle graduatorie d’istituto
Per la valutazione dei concorsi, oltre ai criteri indicati nella sezione A3 della Tabella A (“Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”), è necessario considerare anche le note esplicative allegate.
Riassumendo il contenuto di queste note, possiamo diche che per quanto riguarda il punteggio relativo alla partecipazione a un concorso:
- si attribuiscono 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli,
- è sufficiente aver superato le prove, non è necessario aver vinto il concorso,
- si valuta un solo concorso,
- il concorso deve essere relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore.
Dalle suddette note emergono anche dei chiarimenti in merito alla validità per ordine e grado delle scuola:
- i concorsi per dirigenti e ispettori sono validi per tutti i gradi;
- i concorsi per infanzia sono validi solo per l’infanzia;
- i concorsi per primaria sono validi per primaria e infanzia;
- i concorsi per secondaria I grado sono validi per secondaria I grado, primaria e infanzia;
- i concorsi per secondaria II grado sono validi per tutti i gradi inferiori;
- i concorsi per personale educativo sono equiparati alla primaria.
Sempre nelle note sono anche fornite delle indicazioni sui concorsi che non fanno punteggio in graduatoria d’istituto, che comprendono:
- i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
- i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
- il concorso indetto ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 (straordinario secondaria);
- il concorso indetto ai sensi del DD n. 510 del 23 aprile 2020 (straordinario secondaria);
- il concorso indetto ai sensi del decreto ministeriale 631 del 2018 (straordinario infanzia/primaria);
- il concorso straordinario-bis indetto ai sensi del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022.
Concludendo, anche dall’analisi della normativa risulta chiaro che il concorso straordinario del 2018 non è valido per il punteggio nelle graduatorie d’istituto.
Cosa fa davvero punteggio nelle graduatorie d’istituo?
Il punteggio assegnato a ciascun docente si basa su diversi criteri, tra cui l’anzianità di servizio, i titoli posseduti e le esigenze di famiglia.
È fondamentale che i docenti aggiornino annualmente la propria posizione nella graduatoria interna, comunicando eventuali variazioni nei titoli o nelle esigenze di famiglia, per garantire una corretta attribuzione del punteggio.
Anzianità di servizio
- Servizio nel ruolo di appartenenza: viene valutato con 6 punti per ogni anno di servizio.
- Servizio pre-ruolo: i primi quattro anni sono valutati 3 punti ciascuno; gli anni successivi al quarto sono valutati 2 punti ciascuno.
- Continuità del servizio: per il servizio continuativo prestato nella stessa scuola e per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, si attribuiscono 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno oltre il quinto.
Titoli
Vengono considerati titoli culturali e professionali, come lauree aggiuntive, dottorati di ricerca, master universitari e certificazioni riconosciute, ciascuno con un punteggio specifico secondo le tabelle allegate al CCNI.
Esigenze di famiglia
- Ricongiungimento al coniuge o ai figli: se il familiare è residente nel comune di titolarità del docente, si attribuiscono 6 punti.
- Figli a carico: 4 punti per ogni figlio di età inferiore a 6 anni; 3 punti per ogni figlio di età compresa tra 6 e 18 anni.