Mobilità ATA 2023, quindici preferenze

Mobilità ATA 2023

Nell’Ordinanza Ministeriale n. 36 dell’1 marzo 2023 vengono fornite le istruzioni e le date utili per la presentazione della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2023/2024.

Il personale ATA può indicare fino a 15 preferenze nell’apposita sezione del modulo. Le informazioni utili si possono trovare agli articoli 29 e 30 dell’Ordinanza Ministeriale.

Si potranno presentare le domande su Istanze Online dal 17 Marzo al 3 Aprile. L’ultimo giorno utile per comunicare al SIDI le domande di mobilità e dei posti disponibili è l’11 maggio 2023. I movimenti saranno, poi, pubblicati l’1 giugno 2023.

Fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, la domanda può essere revocata. Il termine per la revoca della domanda è fissato al 1° maggio.

Il personale scolastico che riceve una nomina giuridica a tempo indeterminato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità ha la possibilità di presentare una richiesta entro 5 giorni dalla nomina

Tuttavia, tale richiesta deve essere presentata nel rispetto della data ultima per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, che è l’11 maggio.

Mobilità ATA 2023, le preferenze che possono essere indicate

Possono essere espresse fino a quindici preferenze come:

  • istituzione scolastica;
  • distretto;
  • comune;
  • provincia;
  • centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal DPR 263/2012.

Il soggetto facente parte del personale ATA che desidera che tali scuole siano prese in esame deve compilare le apposite caselle del modulo e della domanda. Inoltre, deve assicurarsi di indicare l’ordine di trattazione delle stesse. Infatti, nella domanda sono mostrate in ordine diverso da quello citato e, in più, deve specificare di escludere determinate tipologie, se lo desidera.

La preferenza sintetica 

La preferenza sintetica permette di richiedere indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche comprese nella provincia o distretto intercomunale, ma se l’istituzione richiesta è stata indicata in modo più specifico da un altro aspirante con punteggio inferiore, essa verrà assegnata all’altro interessato.

In questo caso, l’aspirante riceverà la successiva istituzione scolastica con posto disponibile. 

Inoltre, l’indicazione di preferenza sintetica non dà diritto automaticamente al punteggio suppletivo per il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o alla famiglia, che sarà assegnato solo se l’aspirante ha indicato anche nella sezione delle preferenze il codice del comune o di una specifica istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Mobilità ATA 2023, come indicare le preferenze

È possibile richiedere il trasferimento presso sedi diverse nella provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia. 

Nel caso si opti per entrambe le scelte, le due domande devono essere presentate congiuntamente. 

Eventualmente la richiesta di trasferimento ad altra provincia sia accolta, non si terrà conto della domanda relativa alla provincia di titolarità.

Le preferenze devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione, comprensiva del codice meccanografico, riportata negli elenchi ufficiali. 

Per le indicazioni del tipo sintetico (comune, distretto, provincia), è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia. 

Le preferenze indicate vengono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia una discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice.

Le preferenze del tipo sintetico (distretto, comune, provincia), se comprensive dell’istituzione scolastica di titolarità dell’aspirante, non saranno prese in considerazione.  

L’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” al comma 8, nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo. In tal caso può essere espressa la preferenza anche per l’istituzione scolastica di titolarità.

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