Il Personale ATA che accetta incarichi a tempo determinato annuali o fino al 30 giugno per più di tre anni consecutivi deve necessariamente presentare domanda di mobilità per conservare la sede di titolarità.
SOMMARIO
ToggleL’articolo 70 del CCNL 2019/21
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con contratto a tempo indeterminato ha la possibilità di accettare incarichi a tempo determinato su posti interi di area superiore o, a parità di area, di diverso profilo professionale, con durata non inferiore al 30 giugno o all’intero anno scolastico (31 agosto).
Tale opportunità è regolamentata dall’articolo 70 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/21, che ha sostituito il precedente articolo 59 del CCNL 29/11/2007.
Nello specifico, l’articolo 70 del CCNL 2019/21 stabilisce che il personale ATA può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato mantenendo, senza assegni, la titolarità della sede per un massimo di tre anni scolastici consecutivi.
Durante questo periodo, l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie.
Inoltre, è necessario richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico.
Obbligo di presentazione della domanda di mobilità
Al termine del terzo anno scolastico consecutivo in cui si è accettato un incarico a tempo determinato ai sensi dell’articolo 70, il Personale ATA perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Per evitare la perdita della sede di titolarità, è necessario presentare domanda di mobilità entro i termini stabiliti dall’ordinanza ministeriale che disciplina i trasferimenti del personale scolastico.
In caso di mancata presentazione della domanda o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, l’amministrazione procederà all’assegnazione d’ufficio di una nuova sede.
Ripristino del periodo triennale
È importante sottolineare che, come specificato nella Dichiarazione Congiunta n. 6 allegata al CCNL 2019/21, il periodo complessivo di tre anni scolastici ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.
Pertanto, dopo aver ottenuto una nuova sede di titolarità tramite la mobilità, il Personale ATA potrà nuovamente accettare incarichi a tempo determinato per un massimo di tre anni consecutivi senza perdere la titolarità della sede.