Nelle domande di mobilità docenti 2023 possono essere indicate fino a quindici preferenze, analitiche o sintetiche. Ma quando è possibile indicare la scuola di titolarità e quando no?
Le domande volontarie di passaggio di ruolo o cattedra e di trasferimento possono essere presentate fino al 21 marzo 2023 attraverso la piattaforma di Istanze Online, come si può leggere nell’articolo 2 dell’OM n. 36/2023.
I posti disponibili saranno comunicati entro il 2 maggio 2023 e gli esiti delle domande di mobilità saranno comunicati entro il 24 maggio 2023.
SOMMARIO
ToggleI docenti che possono presentare domanda di mobilità 2023
Possono presentare la domanda tutti i docenti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2021/2022. Incluso chi risulta in soprannumero o esubero o può fare valere una precedenza prevista dall’articolo 13 del CCNI. Inoltre, possono presentare domanda anche i docenti a tempo indeterminato che sono stati soddisfatti nella mobilità attraverso l’espressione del codice puntuale di scuola in provincia o per altra provincia o all’interno del proprio comune di titolarità.
I docenti assunti in ruolo con decorrenza giuridica ed economica l’1 settembre 2022 possono presentare la domanda con riserva in attesa di un provvedimento legislativo che sospenda loro il vincolo triennale per l’anno scolastico 2023/2024.
Non possono presentare la domanda i docenti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2021/2022 che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, all’interno del comune di titolarità o in altro comune o distretto diverso da quello di titolarità, e non sono in soprannumero o in esubero o non fruiscono di nessuna precedenza prevista dall’articolo 13 del CCNI. Inoltre, non possono presentare domanda i docenti a tempo indeterminato fino all’anno scolastico 2021/2022 che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo in una provincia diversa da quella di titolarità.
Domande di mobilità 2023
I docenti in possesso dei requisiti previsti possono presentare contemporaneamente le domande di:
- trasferimento;
- passaggio di ruolo;
- passaggio di cattedra.
I docenti che hanno intenzione di chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio, è necessario che presentino una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti, considerando che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di istruzione.
Motivo per cui, coloro i quali chiedono:
- passaggio di ruolo per la secondaria, se in possesso dell’abilitazione per più classi di concorso, presentano tante domande di passaggio quante sono le classi di concorso richieste;
- passaggio di ruolo per l’infanzia/primaria, presentano una sola domanda (o per l’infanzia o per la primaria);
- passaggio di cattedra nella secondaria (o di primo o di secondo grado), presentano tante domande quante sono le classi di concorso richieste.
Preferenze esprimibili nelle domande di mobilità docenti 2023
Le preferenze esprimibili nelle domande di mobilità sono in totale quindici e possono essere indifferentemente le seguenti:
- istituzione scolastica (preferenza puntuale);
- distretto (preferenza sintetica);
- comune (preferenza sintetica);
- provincia (preferenza sintetica).
É, perciò, possibile esprimere tutte le scuole, oppure scuole e comuni, oppure scuole, comuni e distretti, oppure comuni e province. L’unico limite è quello per cui le preferenze possono essere al massimo quindici per ciascuna domanda presentata.
Quando si può o meno indicare la scuola di titolarità
Secondo l’articolo 10/9 dell’OM n. 36/2023 cambiando scuola non si può indicare come preferenza la scuola attuale. Se un insegnante in soprannumero fa richiesta di trasferimento può anche specificare la preferenza per il comune o il distretto sub-comunale in cui si lavora al momento attuale, ma solo se la richiesta dipende ancora dalla situazione di soprannumerarietà.
Perciò, la scuola di titolarità:
- non si può esprimere per la stessa tipologia di posto;
- invece, si può esprimere nei seguenti casi:
- trasferimento da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
- trasferimento da posto comune a posto di lingua e viceversa (nella scuola primaria);
- passaggio di cattedra nella scuola secondaria di primo grado;
- passaggio di cattedra nella scuola secondaria di secondo grado;
- passaggio ruolo nell’ambito di un istituto comprensivo.