Pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 36 dell’1 marzo 2023 che disciplina le operazioni sulla mobilità docenti, del personale educativo e ATA per l’anno scolastico 2023/24.
La stessa conferma il vincolo triennale per i neoimmessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2022/2023, i quali avranno l’obbligo di permanere nella stessa scuola nella quale hanno svolto il periodo di prova per almeno tre anni.
L’OM prevede, infatti:
- “ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova”
Mobilità docenti 2023. Docenti neoassunti
Tuttavia, per quanto riguarda i docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022, e che sono stati successivamente assunti a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021, l’ordinanza chiarisce che il nuovo vincolo triennale non si applica.
Leggiamo, anche in questo caso, quanto previsto dall’OM 36/2023:
- “I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Questo perché il vincolo è stato introdotto dal Decreto Legge 36/2022, convertito nella Legge 79/2022, e trova applicazione solo nei confronti dei neoimmessi in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023.
Per i docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 con retrodatazione giuridica, il vincolo triennale non si applica e non devono permanere nella stessa scuola per tre anni.