La mobilità dei docenti della scuola primaria dà la possibilità ad un docente titolare su posto comune di chiedere il trasferimento sia per il posto di sostegno e sia per la lingua inglese.
Le domande per quanto riguarda la mobilità volontaria, cioè di trasferimenti o passaggio di ruolo o cattedra, possono essere presentate tra il 6 e il 21 marzo 2023.
Così è scritto nell’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale che si occupa di disciplinare la mobilità per l’anno scolastico 2023/2024.
Le domande si presentano in modalità telematica attraverso la piattaforma di Istanze Online.
SOMMARIO
ToggleMobilità docenti scuola primaria
Per quanto riguarda la scuola primaria, i docenti titolari su posto comune possono chiedere trasferimento sia nella stessa, che in altra scuola per posto di:
- sostegno;
- lingua inglese.
Si può richiedere il trasferimento per entrambe le tipologie di posto sopra citate, ovviamente se il docente è in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti richiesti
Per il trasferimento su posto di sostegno è necessario essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno per la scuola primaria.
Per quanto riguarda il trasferimento sulla lingua inglese è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- superamento del concorso per esami e titoli a posti d’insegnante di scuola primaria, inclusa la prova di lingua inglese;
- Superamento delle sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare, inclusa la prova di lingua inglese;
- Attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica e metodologici in servizio autorizzati dal Ministero;
- Laurea in Scienze della formazione primaria o in Lingue straniere, valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
- Certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, che attesta un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo nell’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
Ordine dei movimenti
Nell’allegato 1 al CCNI 2022/2023 è indicato l’ordine delle operazioni di mobilità. Si tratta di un allegato denominato Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.
Secondo le disposizioni indicate nell’Allegato 1, in caso di trasferimento da posto comune a posto di lingua (e viceversa):
- Nella scuola primaria di titolarità, il movimento dei docenti a domanda è il primo della I fase, ed è noto con la lettera A1. Esso prevede il trasferimento tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.
- Nel comune di titolarità, il movimento dei docenti a domanda è il terzultimo della I fase. A meno che il docente fruisca di una delle precedenze previste, per cui si svolge prima. Questo movimento è identificato con la lettera E e prevede il trasferimento in sede.
- In un comune della provincia di titolarità, il movimento dei docenti a domanda è il quint’ultimo della II fase (fase provinciale). A meno che il docente fruisca di una delle precedenze previste, per cui si svolge prima. Questo movimento è identificato con la lettera F e prevede il trasferimento dei docenti titolari in provincia.
- Nella terza fase (III fase), che riguarda i trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, il movimento è identificato con la lettera r. A meno che il docente fruisca di una delle precedenze previste, per cui si svolge prima.
Conseguenze della mobilità docenti di lingua e sostegno alla primaria
La continuità di servizio è valutata sia per quanto riguarda le domande di mobilità e sia nelle graduatorie interne di istituto:
- Nella mobilità si valuta dopo lo svolgimento di un servizio continuativo di almeno tre anni nella scuola di titolarità nel medesimo tipo di posto o classe di concorso. In tal caso vengono attribuiti due punti ogni anno entro il quinquennio, e tre punti ogni anno altro il quinquennio;
- nelle graduatorie di istituto si valuta dopo aver maturato il primo anno di servizio, nella scuola di titolarità del medesimo tipo di posto o classe di concorso con l’attribuzione di due punti all’anno entro il quinquennio. Oltre il quinquennio c’è l’attribuzione di tre punti. Nella suddetta graduatoria si valuta la continuità nel comune di titolarità, con l’attribuzione di un punto per ogni anno.
Non è possibile cumulare il punteggio di continuità nella scuola e nel comune nello stesso anno scolastico.
I docenti che si trasferiscono da posto comune e ottengono:
- i posti di lingua non perdono la continuità di servizio se il movimento è ottenuto nella scuola di titolarità. invece lo perdono in caso il trasferimento sia fatto viceversa.
- Il posto di sostegno perdono la continuità di servizio, anche nel caso in cui il movimento avvenga nella stessa scuola di titolarità.
I docenti che ottengono il trasferimento da posto comune a posto di lingua inglese, devono garantire l’insegnamento di lingua inglese per un triennio, motivo per cui non possono essere trasferiti su posto di lingua a posto comune nello stesso circolo nei due anni successivi, eccetto nei casi di docenti soprannumerari.
I suddetti docenti possono essere trasferiti sia su posto comune che di lingua in altri circoli o istituti comprensivi.