Le graduatorie interne d’istituto per il personale ATA di ruolo titolare nella scuola di servizio sono predisposte ogni anno e sono opportunamente distinte per profilo professionale.
Le modalità di presentazione delle domande di mobilità e l’individuazione dei perdenti posto del personale della scuola sono definite nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per quanto riguarda gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
Durante il periodo di presentazione delle domande di mobilità, le scuole invitano il personale ATA a compilare l’allegato D con:
- la dichiarazione dei servizi,
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione con le esigenze di famiglia e gli ulteriori titoli generali in proprio possesso,
- la scheda per la valutazione dei titoli finalizzata all’inserimento nella graduatoria d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari per l’anno scolastico 2023/2024.
I dirigenti scolastici formulano le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto entro 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (per quest’anno si intende entro l’1 maggio).
SOMMARIO
Toggle- Chi deve essere incluso nelle graduatorie interne di istituto ATA
- Esclusione dalla graduatoria di istituto ATA per l’individuazione dei perdenti posto
- Individuazione del personale ATA perdente posto
- Presentazione della domanda di trasferimento dei soprannumerari
- Posti disponibili e trasferimento d’ufficio
- Reclami
Chi deve essere incluso nelle graduatorie interne di istituto ATA
Nelle graduatorie interne di istituto ATA deve essere inserito tutto il personale ATA alla data di presentazione delle domande di tutti i profili professionali.
Verranno, poi, valutati solo i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
La scheda dei soprannumerari contenuta nell’allegato E è suddivisa in tre sezioni:
- anzianità di servizio,
- esigenze di famiglia,
- titoli generali.
Nella scheda dei soprannumerari, è necessario dichiarare il numero di mesi di servizio di ruolo, di pre-ruolo, del punteggio relativo alle esigenze di famiglia e il punteggio degli ulteriori titoli generali valutabili posseduti entro la data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità.
Il personale ATA che intende partecipare alla valutazione per l’inserimento nella graduatoria deve compilare l’allegato D. In questo modulo si dovrà indicare il dettaglio dei servizi prestati. Ovviamente, si dovrà distinguere tra servizi pre-ruolo e servizi in ruolo, poiché questi ultimi sono valutati in modo diverso.
Inoltre, il personale ATA dovrà dichiarare tutti gli altri titoli valutabili ai fini della pubblicazione della graduatoria. Compresi eventuali punteggi relativi alla continuità lavorativa nella stessa scuola e bonus per la continuità maturati in determinati periodi.
Servizi e titoli valutabili per le graduatorie di istituto ATA
Categoria | Periodi conteggiati nell’anzianità di servizio |
Servizio pre-ruolo servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto | Sì |
Servizio di pre-ruolo e servizio prestato nel ruolo personale docente | I primi 4 anni valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni valutato per i due terzi (2/3) |
Servizio militare, servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore | Valutato nella misura prevista |
Servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole | Deve essere raddoppiato, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative |
Punteggio di continuità nella graduatoria dei perdenti posto | Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico |
Utilizzazione per la sostituzione del DSGA | Non interrompe la continuità del servizio, ai sensi dell’art. 14 del CCNI. 11.09.2014, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità |
Punteggio di ricongiungimento | Vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, qualora non esistesse un istituto né un plesso scolastico nel comune di ricongiungimento. Spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi |
Punteggio per i figli | Sì |
Esclusione dalla graduatoria di istituto ATA per l’individuazione dei perdenti posto
Per essere inclusi nelle graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto, deve essere presente tutto il personale ATA di ruolo nelle singole scuole.
Coloro che sono beneficiari di precedenze relative al possesso della legge 104 sono esclusi dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Le precedenze sono raggruppate per categoria e sono inserite secondo un ordine di priorità.
Nel caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Il personale beneficiario delle precedenze è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
Individuazione del personale ATA perdente posto
Per individuare i soprannumerari, non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui all’articolo 40 comma 2, salvo che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie.
In particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
Presentazione della domanda di trasferimento dei soprannumerari
Il personale individuato soprannumerario è tenuto a presentare domanda di trasferimento: la stessa può essere condizionata al rientro o volontaria.
Detta domanda è esaminata prima di procedere all’eventuale trasferimento d’ufficio. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d’istituto nell’apposita casella del modulo domanda.
La mancata presentazione della domanda, nell’ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta il trasferimento d’ufficio. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti.
Posti disponibili e trasferimento d’ufficio
Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il personale ATA rimane in esubero sull’organico provinciale. Se nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità dell’interessato, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata.
Il trasferimento d’ufficio degli assistenti tecnici viene effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se non richiesta, per l’area comprensiva del laboratorio ove l’assistente tecnico perdente posto risulta titolare.
Notifica degli interessati
Gli uffici territorialmente competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria interna.
I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano immediatamente, per iscritto e nel rispetto della normativa di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, agli interessati la loro posizione di soprannumero con l’avvertenza che nei loro confronti potrebbe essere avviata la procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.
Reclami
Il reclamo va presentato all’autorità/ufficio territoriale competente, che dovrà provvedere a verificarne la fondatezza, ovvero a verificare la regolarità della graduatoria o del punteggio assegnato, comunicando l’esito del ricorso all’interessato.
In caso di accoglimento del ricorso, l’ufficio competente dovrà provvedere alla rettifica della graduatoria o del punteggio assegnato, indicando l’importo spettante all’interessato.
Il personale ATA può anche rivolgersi all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, nel caso in cui non sia stato accolto il reclamo o non sia stata eseguita la decisione dell’autorità competente.
Il personale ATA interessato deve sempre tenere in considerazione le norme e le procedure previste per la mobilità del personale ATA, al fine di evitare il trasferimento d’ufficio o altre sanzioni.
In ogni caso, il personale ATA deve avere familiarità con il proprio contratto di lavoro e con tutte le norme e le procedure previste per la mobilità e la trasferibilità, al fine di garantire la propria tutela dei propri diritti in caso di necessità.