Esame di maturità e candidati esterni, cosa prevede la nota MIM 199172: dall’assegnazione degli USR ai controlli sulle autodichiarazioni

Rosalia Cimino

6 Novembre 2026

nota MIM 199172 esame maturità e candidati esterni

Esame di maturità e candidati esterni, cosa prevede la nota MIM 199172: dall’assegnazione degli USR ai controlli sulle autodichiarazioni

Con la nota MIM 199172 del 5 novembre 2026, firmata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici Antonella Tozza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito termini e modalità per i candidati esterni all’esame di maturità dell’a.s. 2026/2027.

Le domande si presentano dal 12 novembre al 14 dicembre 2026. Il documento disciplina anche ammissione, assegnazione alle scuole e verifiche sui requisiti.

Le finestre per la presentazione delle domande secondo la nota MIM 199172

L’Allegato 1 alla nota MIM 199172 riepiloga le scadenze per tutte le categorie di candidati. Per i candidati esterni le domande si inviano all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, attraverso la procedura informatizzata del portale ministeriale, accessibile con SPID, CIE o eIDAS.

PeriodoCategoria
12 novembre – 14 dicembre 2026Candidati esterni
15 dicembre 2026 – 1° febbraio 2027Domande tardive di interni ed esterni, per gravi e documentati motivi
2 febbraio – 22 marzo 2027Studenti che cessano la frequenza dopo il 2 febbraio e prima del 15 marzo 2027
Entro il 14 dicembre 2026Candidati detenuti, tramite il Direttore dell’istituto penitenziario
Entro il 14 dicembre 2026Candidati interni dell’ultima classe
Entro il 1° febbraio 2027Abbreviazione per merito

Per i candidati minorenni l’accesso alla procedura spetta al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale. I residenti all’estero, invece, possono rivolgersi a un USR di propria scelta.

Chi può sostenere l’esame da esterno

La nota MIM 199172 richiama l’art. 14 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che individua quattro condizioni alternative di accesso. Possono presentarsi da esterni coloro che compiono 19 anni entro l’anno solare dell’esame e hanno assolto l’obbligo di istruzione, oppure che possiedono la licenza media da un numero di anni almeno pari alla durata del corso scelto.

Sono ammessi inoltre i titolari di un diploma quadriennale del previgente ordinamento o del diploma professionale di tecnico, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 226/2005. L’ultima condizione riguarda chi ha cessato la frequenza dell’ultimo anno prima del 15 marzo 2027.

Va precisato che gli studenti delle classi precedenti l’ultima, se rientrano nei primi due casi, devono comunque aver lasciato le lezioni entro la stessa data.

La nota estende la possibilità anche ai candidati di Paesi extra UE che non hanno frequentato l’ultimo anno in Italia o in una scuola italiana all’estero, con le medesime modalità.

I casi in cui l’ammissione non è prevista

Il Ministero elenca i percorsi nei quali i candidati esterni non sono ammessi. Rientrano nell’elenco i corsi quadriennali, i percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e le sezioni EsaBac ed EsaBac techno.

Sono esclusi anche gli indirizzi dell’art. 3, comma 2, del DPR 89/2010, in attesa di una disciplina specifica. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano l’esclusione riguarda l’esame collegato al corso annuale per tecnici, salvo chi è già stato ammesso senza superarlo.

Resta fermo il divieto di ripetere un esame della stessa tipologia, indirizzo, articolazione e opzione già superato.

La nota prevede un’eccezione per i licei professionali, denominazione introdotta dall’art. 9, comma 2, del DL 30 settembre 2026, n. 170, in corso di conversione. Chi possiede un diploma del previgente ordinamento può ripetere l’esame nello stesso indirizzo se il percorso attuale differisce per quadro orario, codice ATECO o codice NUP. 

L’esame preliminare e il suo valore

Per i candidati esterni privi della promozione all’ultima classe, l’ammissione dipende dal superamento di un esame preliminare. Le prove riguardano le discipline degli anni non coperti da promozione o idoneità e quelle dell’ultimo anno.

Lo sostiene anche chi ha la promozione o l’idoneità all’ultimo anno senza averlo frequentato, limitatamente alle discipline di quell’anno. Le prove possono essere scritte, grafiche, pratiche, orali o, nei percorsi musicali e coreutici, compositivo-esecutive.

L’esame si svolge davanti al consiglio della classe collegata alla commissione assegnata, in un istituto statale o paritario. La soglia per l’ammissione è di sei decimi in ciascuna prova.

Un aspetto rilevante per i candidati: il superamento del preliminare vale come idoneità all’ultima classe anche se la maturità non viene superata. Chi proviene dal previgente ordinamento sostiene inoltre le prove sulle discipline non coincidenti con il corso già seguito.

Il requisito della Formazione scuola-lavoro

L’ammissione è subordinata allo svolgimento di attività di Formazione scuola-lavoro, la denominazione che ha sostituito i PCTO, oppure di attività assimilabili. Il riferimento resta il DM 12 novembre 2024, n. 226, che all’art. 2 definisce le attività riconoscibili.

Le esperienze devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi scelto. Il candidato le dichiara e documenta nella domanda, con riferimento ad anni scolastici precedenti conclusi positivamente. [LINK INTERNO: Formazione scuola-lavoro]

La nota consente un’integrazione successiva. Le attività svolte tra la presentazione della domanda e il 30 marzo 2027 possono essere documentate direttamente alla scuola di assegnazione entro il 20 aprile 2027.

Per le attività presso pubbliche amministrazioni è ammessa una dichiarazione sostitutiva. I candidati agli esami dei licei professionali, inoltre, non devono presentare documentazione su un’eventuale qualifica professionale.

L’assegnazione affidata agli Uffici scolastici regionali

Nella domanda il candidato indica fino a tre istituti in ordine di preferenza, ma la scelta non vincola l’amministrazione. Gli USR, attraverso l’area riservata del SIDI, verificano i requisiti, compresa la residenza, e distribuiscono i candidati in modo uniforme sul territorio.

Il criterio è territoriale: la sede è un istituto del comune di residenza. In assenza dell’indirizzo richiesto si passa alla provincia e poi alla regione.

La nota fissa anche un tetto per commissione. I candidati esterni non possono superare il 50% degli interni, entro il limite di 35 candidati stabilito dall’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 62/2017; il mancato rispetto preclude l’ammissione.

Le deroghe territoriali sono ammesse solo per situazioni di assoluta gravità ed eccezionalità, documentate con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per una regione diversa decide l’USR di residenza, che trasmette l’autorizzazione all’ufficio della regione di destinazione.

Tassa d’esame e contributo di laboratorio

I candidati esterni versano la tassa d’esame al momento della domanda tramite Pago in rete. Il bollettino postale resta ammesso solo in caso di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.

La nota non riporta l’importo, che gli Uffici scolastici indicano in 12,09 euro.

Diverso il caso del contributo, dovuto solo per esami con prove pratiche di laboratorio. La misura è deliberata dal consiglio d’istituto della scuola assegnata, con riferimento ai costi effettivamente sostenuti.

Il contributo si paga con bollettino postale dopo l’assegnazione e viene restituito su istanza se le prove non si svolgono in laboratorio. In caso di cambio di sede passa al nuovo istituto, con conguaglio o rimborso parziale in base all’importo deliberato.

I controlli dei dirigenti scolastici

La verifica dei requisiti non si esaurisce presso l’USR. Il dirigente scolastico o il coordinatore didattico dell’istituto sede d’esame controlla il possesso dei requisiti dei candidati assegnati.

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, il dirigente ha l’obbligo di svolgere controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Se necessario, invita i candidati a perfezionare la domanda prima delle proposte di configurazione delle commissioni.

Le irregolarità non sanabili vanno comunicate subito all’USR. La nota richiama inoltre le responsabilità penali, civili e amministrative dei soggetti preposti agli istituti, in caso di mancato rispetto delle regole sulla distribuzione dei candidati.

Per le scuole paritarie è previsto un ulteriore adempimento: dopo il 14 dicembre 2026 i coordinatori didattici comunicano all’USR numero e nominativi dei candidati interni. Le variazioni in corso d’anno vanno motivate e documentate.

Le procedure speciali per alcuni territori

La procedura informatizzata non vale ovunque. In Valle d’Aosta i candidati esterni presentano domanda alla Sovraintendenza agli studi, secondo il modello e le istruzioni pubblicate sul portale Webécole.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano restano in vigore le modalità della nota ministeriale prot. 20242 del 6 novembre 2020, con possibilità di usare il facsimile dell’Allegato 2. Lo stesso modello vale per le domande dei candidati detenuti.

In Lombardia, i titolari del diploma professionale di tecnico che hanno frequentato il corso annuale vengono assegnati dall’USR a classi di liceo professionale. L’ammissione è deliberata dal consiglio di classe e i candidati sono considerati a tutti gli effetti interni.

Nelle Province autonome il corso annuale CAPES segue un canale proprio: la domanda va al dirigente della sede formativa, che è anche sede d’esame.

Domande frequenti sui candidati esterni all’esame di maturità (FAQ)

Qual è il termine per le domande dei candidati esterni all’esame di maturità 2026/2027?

Le domande si presentano dal 12 novembre al 14 dicembre 2026 all’USR della regione di residenza, con procedura informatizzata. Le istanze tardive sono valutate fino al 1° febbraio 2027 solo per gravi e documentati motivi.

Chi decide in quale scuola sostiene l’esame un candidato esterno?

L’Ufficio scolastico regionale, che assegna i candidati in modo uniforme a partire dal comune di residenza. Le tre preferenze indicate nella domanda non sono vincolanti.

Quanti candidati esterni può avere una commissione?

Secondo la nota 199172, gli esterni non possono superare il 50% dei candidati interni, entro il limite di 35 candidati fissato dall’art. 16, comma 4, del D.Lgs. 62/2017.

Chi controlla le dichiarazioni sostitutive dei candidati esterni?

Oltre all’USR, il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, che ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 effettua controlli anche a campione e segnala all’USR le irregolarità non sanabili.

Il superamento dell’esame preliminare ha valore autonomo?

Sì. Secondo la nota, il superamento dell’esame preliminare vale come idoneità all’ultima classe anche in caso di mancato superamento dell’esame di maturità.