Nuove regole per la mobilità dei docenti: cosa cambia nel triennio 2025-2028

Docenti che discutono circa la mobilità

La gestione della mobilità dei docenti è un tema centrale per il mondo dell’istruzione, in particolare per gli insegnanti di ruolo che devono confrontarsi con eventuali cambiamenti nell’organico. 

L’ipotesi di contratto per il triennio 2025-2028 introduce importanti novità riguardanti le graduatorie interne di istituto, fondamentali per individuare gli insegnanti che potrebbero perdere la propria cattedra in caso di ridimensionamenti.

Punteggi per il servizio pre-ruolo: nuovi criteri di valutazione

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova normativa riguarda il sistema di attribuzione dei punteggi per il servizio pre-ruolo

La valutazione del periodo lavorativo precedente all’immissione in ruolo varia a seconda che l’esperienza sia stata maturata nello stesso grado di scuola della titolarità attuale o in un settore differente.

Per il servizio prestato nello stesso ruolo di titolarità, i punteggi aumenteranno progressivamente nel triennio: 4 punti per ogni anno nel 2025/26, 5 punti nel 2026/27 e 6 punti nel 2027/28. 

Se, invece, l’attività è stata svolta in un ordine di scuola diverso, il riconoscimento sarà generalmente di 3 punti per ciascun anno, con specifiche eccezioni legate ai diversi gradi d’istruzione.

Un elemento chiave da considerare è la validità del servizio ai fini del calcolo del punteggio: affinché sia riconosciuto, l’anno scolastico deve includere almeno 180 giorni di lavoro effettivo oppure un’attività continuativa dal 1° febbraio fino alla chiusura delle operazioni di scrutinio.

Maggiorazioni e condizioni speciali per il punteggio

Oltre alla valutazione standard, la normativa prevede alcune condizioni che permettono un incremento del punteggio. 

Ad esempio, il servizio su sostegno verrà conteggiato con un punteggio doppio se il docente ha operato con il titolo di specializzazione richiesto

Allo stesso modo, gli insegnanti che hanno lavorato in scuole di montagna, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 90/1957, vedranno raddoppiato il loro punteggio per ogni anno di servizio. Lo stesso criterio sarà applicato per coloro che hanno svolto la propria attività in istituti situati nelle piccole isole.

Un aspetto rilevante riguarda i docenti che hanno insegnato tramite Messa a Disposizione (MAD) senza il titolo richiesto: questo tipo di esperienza non sarà conteggiato ai fini della mobilità. 

Inoltre, il servizio sarà valido esclusivamente se svolto con il titolo di studio richiesto al momento della prestazione, escludendo eventuali titoli conseguiti successivamente.

Le modifiche introdotte mirano a garantire una maggiore equità nel processo di mobilità, premiando l’esperienza acquisita nel settore specifico e valorizzando il lavoro svolto in condizioni particolari.

Condividi questo articolo