Le ultime notizie sui congedi dei genitori provengono dal nuovo CCNL. Infatti, nella giornata del 18 gennaio 2024 è stato messo in atto un processo volto alla salvaguardia di tutti i lavoratori del mondo scuola.
Ciò è stato possibile grazie alla sottoscrizione del recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore della scuola (CCNL 2019-21 Istruzione e Ricerca).
Un evento che era atteso da molti, sia dipendenti che sindacati. Al suo interno, quindi, vengono snocciolati molteplici elementi che vanno a toccare docenti, personale ATA e tutti coloro che operano attivamente in tale contesto.
Da qui, dunque, la necessità di soffermarsi su ognuno di essi per dargli il giusto risalto. Tra di essi non si possono non annoverare i congedi dei genitori.
I congedi dei genitori
Il nuovo CCNL ha portato una ventata di aria fresca all’interno del mondo scuola. In particolare, esso è andato a rinsaldare la tutela dei diritti dei lavoratori scolastici.
Una cosa che bisogna osservare in questo contratto è sicuramente il fattore dei congedi dei genitori. Lo stesso è esplicitato all’interno dell’articolo n. 34.
Il personale dipendente è soggetto alle attuali normative in materia di tutela della maternità stabilite nel Decreto Legislativo n. 151 del 2001. Ciò con le specifiche migliorative descritte nel presente articolo.
Durante il periodo di congedo di maternità e paternità, per esempio, ai lavoratori e alle lavoratrici spettano l’intera retribuzione mensile fissa.
Nonché, le quote di salario accessorio fisse e regolari. Il tutto come previsto nei casi di malattia che superino i 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero. Questi benefici sono estesi al successivo periodo di convalescenza post-ricovero.
Va evidenziato che durante il periodo di astensione, tale intervallo deve essere considerato come un servizio effettivamente prestato. Ciò si applica anche per quanto riguarda l’eventuale prolungamento dell’incarico di supplenza.
I congedi dei genitori nel nuovo CCNL, inoltre, prevedono ulteriori disposizioni. Infatti, i primi trenta giorni di congedo possono essere usufruiti in maniera frazionata e computati globalmente per entrambi i genitori.
Tali giorni non solo non influiscono sulle ferie, ma sono anche inclusi nei calcoli dell’anzianità di servizio. È da notare che durante questi giorni, i lavoratori ricevono la retribuzione completa.
Il tutto escludendo i compensi per straordinari e le indennità relative a prestazioni considerate difficoltose, pericolose o dannose per la salute.
Il congedo parentale, dunque, si configura come un diritto che va al di là della semplice pausa dal lavoro. Contribuendo in maniera significativa alla tutela dei genitori lavoratori e al rafforzamento dei legami familiari.
Infine, dopo il periodo di congedo di maternità o paternità e fino al terzo compleanno del bambino, si palesa un’ulteriore situazione.
Le lavoratrici neo-mamme e i neo-papà godono del riconoscimento di 30 giorni di assenza retribuita per ogni anno di vita del bambino. Tale periodo è computato globalmente per entrambi i genitori.
Per ulteriori approfondimenti è bene consultare l’articolo n. 34 del nuovo CCNL per avere tutti i dettagli in merito ai congedi dei genitori.
SCARICA L’IPOTESI DI CCNL 2019/2021 ISTRUZIONE E RICERCA
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