Quando un Comune riduce d’imperio del 60 % le ore di assistenza specialistica previste nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di alunni con disabilità grave, si aprono le porte ad un contenzioso che coinvolge diritti costituzionali, vincoli di bilancio e la giurisdizione del giudice amministrativo.
È quanto avvenuto nel 2024 in Sicilia, dove diversi genitori di altrettanti studenti con disabilità hanno ottenuto dal TAR la sospensione del provvedimento restrittivo e, infine, la cessazione della controversia per il reperimento delle risorse necessarie.
Il contenzioso presso il TAR Sicilia e l’ordinanza cautelare
Nel caso in esame, alcuni genitori – tutori legali di minori riconosciuti disabili ai sensi della legge 104/1992 art. 3, comma 3 – hanno impugnato la delibera comunale che, per «insufficienza di fondi», aveva decurtato del 60 % le ore settimanali di assistenza specialistica indicate dai PEI.
Contestando la decisione, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento in via d’urgenza e il ripristino integrale delle ore stabilite dal GLO (Gruppo di lavoro operativo).
Con l’ordinanza n. 513/2024, il TAR Sicilia ha subito sospeso la delibera, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni collegate all’esecuzione del PEI.
Nel contempo, il Tribunale ha riconosciuto che l’assistenza specialistica costituisce «componente essenziale» del diritto all’istruzione degli alunni disabili, garantito dall’art. 38 Cost. e ribadito dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 80/2010 e 275/2016.
Il confine tra diritti costituzionali e limiti di bilancio
Il Comune si era difeso invocando il dissesto finanziario e l’aumento dei costi del personale, ritenendo di aver agito «nei limiti delle risorse disponibili» in forza dell’art. 3, comma 5, d.lgs. 66/2017, che condiziona l’erogazione delle prestazioni di assistenza scolastica all’effettiva copertura finanziaria.
Tuttavia, nel bilanciamento tra esigenze di finanza pubblica e diritti fondamentali, il TAR ha stabilito un limite invalicabile: la protezione del “nucleo indefettibile” di garanzie per gli studenti disabili non può mai cedere di fronte a ristrettezze di bilancio.
Su questo principio, la giurisprudenza amministrativa – confermata anche dal Consiglio di Stato – ha chiarito che le posizioni dei disabili prevalgono sulle necessità finanziarie dell’ente locale.
La chiusura della vicenda e gli sviluppi futuri
Con la sentenza n. 01068/2025, il TAR ha dichiarato la causa «cessata per sopravvenuta carenza di interesse», poiché l’amministrazione ha reperito le risorse per garantire le ore di assistenza originariamente stabilite nei PEI.
Ciò dimostra come l’esito cautelare abbia sollecitato il Comune a trovare in tempi rapidi la copertura economica, evitando un danno irreparabile ai minori coinvolti.
Il caso conferma un orientamento netto: gli enti locali devono coniugare il rispetto dei vincoli di bilancio con l’obbligo costituzionale di assicurare servizi di inclusione efficaci.
Le prossime sfide riguarderanno la sostenibilità delle risorse nel lungo periodo e l’implementazione di meccanismi di programmazione che evitino ritardi nell’erogazione delle prestazioni indispensabili per l’effettiva partecipazione degli studenti con disabilità alla vita scolastica.






