Pagamento supplenze brevi docenti e ATA: la nota del MIM (controllo della spesa e rispetto delle normative)

La Scuola Oggi

4 Dicembre 2024

una docente illustra il mappamondo a due alunni

Pagamento supplenze brevi docenti e ATA: la nota del MIM (controllo della spesa e rispetto delle normative)

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Con una nota ufficiale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito affronta un tema cruciale per le scuole italiane: la gestione delle supplenze brevi e saltuarie dei docenti e del Personale ATA

Questo strumento, indispensabile per garantire la continuità didattica, viene presentato sotto una duplice prospettiva. Da un lato, assicura il diritto allo studio degli studenti; dall’altro, rappresenta un’area di spesa da monitorare con attenzione per evitare squilibri e inefficienze.

Controllo della spesa e rispetto della normativa: la nota del MIM

La nota del MIM n. 8446 del 3 dicembre 2024, sottoscritta dai Capi Dipartimento Jacopo Greco e Carmela Palumbo, evidenzia come le supplenze brevi siano essenziali per il sistema scolastico, definendole un “fondamentale strumento di tutela del diritto allo studio”. 

Al tempo stesso, tuttavia, sottolinea anche la necessità di migliorare il monitoraggio e la gestione della spesa legata a queste assegnazioni, introducendo nuove misure di controllo.

Tra le novità annunciate, spicca l’introduzione di un sistema di allerta integrato nell’applicativo “Gestione Contratti”. 

Si tratta, più nel dettaglio, di uno strumento tecnologico che consentirà ai dirigenti scolastici di verificare la spesa destinata alle supplenze brevi, confrontando i dati con le medie territoriali e con i parametri di scuole simili. 

L’obiettivo è quello di garantire trasparenza e coerenza nella gestione delle risorse pubbliche, agevolando il rispetto delle normative vigenti.

Normative e limiti per il personale docente

La nota ministeriale richiama le principali disposizioni normative che regolano le supplenze brevi, tra cui l’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 e il D.P.C.M. del 31 agosto 2016, che disciplina le modalità di pagamento. 

Per i docenti, viene ribadita la priorità di individuare soluzioni interne prima di ricorrere a personale esterno. Si richiede, ad esempio, l’impiego del personale soprannumerario e una maggiore flessibilità nell’orario didattico.

Le supplenze, inoltre, non possono essere conferite per il primo giorno di assenza, salvo casi eccezionali che necessitano di una giustificazione puntuale per garantire sicurezza e continuità dell’offerta formativa.

Nello specifico:

  • le supplenze brevi devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica, anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, ivi compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell’obiettivo del contenimento della spesa sopra richiamati; 
  • non sono conferibili per il primo giorno di assenza del docente titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, circostanze che ove ricorrano dovranno essere debitamente motivate; 
  • di norma può essere effettuata la sostituzione del docente assente fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza; 
  • in caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e ferma restando la continuità dell’offerta formativa deliberata nel PTOF, nonché l’articolo 43 comma 11 del CCNL 19/21.  

docente durante una lezione

Indicazioni specifiche per il Personale ATA

Anche per il Personale ATA, il Ministero ha definito con precisione i limiti e le condizioni per l’assegnazione delle supplenze brevi. 

Viene confermato il divieto di sostituzione in alcune circostanze, come previsto dall’articolo 1, comma 602, della legge n. 205 del 2017. 

Tuttavia, sono ammesse deroghe specifiche che devono essere accuratamente documentate.

Nel dettaglio:

  • rispetto dei criteri e principi generali dettati dall’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430; 
  • Divieto di sostituzione nei seguenti casi: 

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; 

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; 

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. 

Un futuro di maggiore efficienza

Con queste nuove misure, il Ministero intende garantire un equilibrio tra l’esigenza di tutelare i diritti degli studenti e quella di ottimizzare le risorse pubbliche

Il sistema di monitoraggio previsto supporterà, infatti, le scuole nella gestione operativa e allo stesso tempo fornirà anche uno strumento efficace per l’analisi e la pianificazione delle spese.

L’obiettivo, infine, è quello di creare un sistema scolastico più trasparente ed efficiente, dove ogni decisione risponda alle esigenze degli alunni senza gravare inutilmente sul bilancio pubblico.